SERBATOIO INTERRATO - linee guida ARPA Lombardia

QUALI ADEMPIMENTI SONO RICHIESTI PER LA CORRETTA GESTIONE DI UN SERBATOIO INTERRATO? (ESCLUSO IL TERRITORIO DI MILANO)
Dopo l’annullamento del D.M. 246/99 il settore è normato dai Regolamenti locali d’igiene a livello comunale e/o dal Regolamento di Igiene tipo della Regione Lombardia oltrechè da normative specifiche in base al tipo ed alla modalità di utilizzo del serbatoio stesso (ad esempio: impianti di stoccaggio e distribuzione prodotti petroliferi, serbatoi contenenti rifiuti liquidi).
Il Regolamento di Igiene tipo della Regione Lombardia prevede che:
1. i serbatoi installati da più di 15 anni debbano essere sottoposti a controllo;
2. i serbatoi relativi a impianti di riscaldamento per abitazioni civili debbano essere sottoposti ad una verifica di tenuta a 15 anni dall’installazione ed ogni ulteriori 5 anni;

relativamente a serbatoi soggetti a particolari condizioni di rischio, connesse con lo stato di conservazione l’esecuzione di prove di tenuta e la natura delle sostanze, possano essere date dal sindaco, su parere dell’E.R. (funzione riconducibile all’ASL ed oggi afferente a ARPA), disposizioni particolari sull’adeguamento alle prescrizioni esistenti per i serbatoi di nuova installazione nonchè sulla frequenza e modalità dei controlli periodici;
venga tenuto e custodito in loco un registro su cui vengono annotati gli esiti dei controlli, utile all’autorità di controllo per valutare lo stato del serbatoio;
venga presentata, su richiesta dell’Autorità di controllo, un documento contenente la descrizione delle caratteristiche costruttive e d’uso del serbatoio stesso.
Relativamente alle frequenze delle prove di cui al punto (3) e, fatte salve eventuali disposizioni contenute nel Regolamento locale d’Igiene Comunale, ARPA, in un recente elaborato (“Linee Guida sui Serbatoi Interrati”) ha proposto la seguente tempistica:
ETA' (anni) STATO FREQUENZA CONTROLLO
superiore a 30 o sconosciuta non risanato ANNUALE
inferiore a 30 e superiore a 15 non risanato BIENNALE
(a partire dal 5° anno dal risan.) risanato TRIENNALE


QUALI ADEMPIMENTI DEVO SVOLGERE NELLA CONDUZIONE DI UN SERBATOIO INTERRATO NEL COMUNE DI MILANO?
Nel comune di Milano, oltre alle normative specifiche in base al tipo ed alla modalità di utilizzo del serbatoio stesso, vige il Regolamento locale d’Igiene che stabilisce specifiche prescrizioni sulla conduzione dei serbatoi interrati.
Nel regolamento viene stabilito quanto segue:
gli impianti esistenti devono adeguarsi alle prescrizioni relative agli impianti nuovi, per quanto tecnicamente possibile, in relazione al rischio ambientale connesso con lo stato di conservazione dell’impianto, alla natura dei liquidi contenuti, alle risultanze delle prove di tenuta;
lo stoccaggio di rifiuti speciali e di liquidi classificati tossici e corrosivi dalle vigenti normative in materia di imballaggio ed etichettatura, è consentito solo in impianti aventi le caratteristiche previste per quelle nuovi;
non è, di norma, consentito lo stoccaggio di liquidi inquinanti in contenitori che, per ragioni tecnologiche, siano tenuti in sovrappressione ovvero in tubazioni in cui il trasferimento del liquido avviene a mezzo di pressione, senza che gli impianti abbiano le caratteristiche previste per quelli nuovi;
è consentito lo stoccaggio di liquidi inquinanti in impianti interrati a parete semplice e privi dei bacini di contenimento previsti per i nuovi impianti interrati purché il responsabile dell’impianto documenti che lo stesso è stato installato da non più di 20 anni qualora contenga liquidi classificati nocivi o irritanti e da non più di 30 anni negli altri casi e che non sussistano particolari rischi ambientali;
tutti gli impianti esistenti con le caratteristiche ai punti (2) (3) (4) vanno comunque sottoposti a prova di tenuta da effettuarsi con frequenza almeno annuale, ivi compresa la possibilità di autocertificazione, previa presentazione di una relazione esplicativa sulla scelta del metodo;
frequenze diverse, comunque non oltre 5 anni, potranno essere previste solo realizzandosi specifiche opere di prevenzione, protezione o controllo, quali sistemi di protezione catodica, prove strutturali, pozzi spia;
è fatto obbligo ai responsabili degli impianti esistenti di fornire, su richiesta, la descrizione delle caratteristiche costruttive e d’uso.
All’interno del comune di Milano vige inoltre il “Protocollo d’intesa volontario riguardante i serbatoi interrati a parete semplice destinati ad uso civile (riscaldamento)” che integra il Regolamento locale d’Igiene Comunale stabilendo numerose prescrizioni relativamente alla tempistica per l’effettuazione delle prove di tenuta, agli interventi di risanamento, alle modalità esecutive delle prove di tenuta e dei limiti di età commerciale dei serbatoi.

QUALI TIPI DI PROVE DI TENUTA ESISTONO E SU QUALI SERBATOI DEVONO ESSERE EFFETTUATE?
Di norma vengono distinte due tipologie principali di prove di tenuta: le prove di carattere speditivo, e quelle di tipo strumentale.
Le prove di tipo “speditivo” sono basate sul controllo differenziale del livello del liquido contenuto nel serbatoio prevedendo la rilevazione contestuale dei valori di temperatura della massa liquida al fine di poter procedere alle compensazioni dei dislivelli riscontrati.
Le prove di tipo “strumentale” sono basate sul controllo della tenuta del serbatoio con metodiche di riconosciuta validità a livello europeo o internazionale, quali quelle riconosciute da UNICHIM (Manuale n.195-Edizione 2000, “Prove di Tenuta su serbatoi interrati”).
Tra le metodiche di accertamento della tenuta di un serbatoio interrato si indicano quelle riconosciute da UNICHIM che sono:
• ACOUSTIC ULLAGE PROECO U3
• ALERT – Versione “4000 UNDERFILL SYSTEM/1050 ULLAGE SYSTEM”
• ASTERM (prova speditiva)
• EURISANA
• MASS TECHNOLOGY TANK INTEGRITY TEST SYSTEM
• MASS TECH 2A SYSTEM
• SDT TANKTEST SYSTEM
• SURE TEST SYSTEM PRO-ECO
• TRANSTANKTM DUAL PRESSURE
• VACUTECT / CLT

Per la loro descrizione si rimanda al manuale UNICHIM, richiamando l’esigenza che siano accuratamente rispettate le condizioni di applicabilità ed eventuali limitazioni indicate per ogni metodica. Le prove di tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato. Prioritariamente all’esecuzione della prova di tenuta il soggetto interessato dovrà verificare la conformità della metodologia con le metodiche riconosciute da ARPA. Inoltre, a prova effettuata, dovrà richiedere che venga rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ai limiti di rilevabilità.

Le prove di tipo speditivo sono applicabili a serbatoi di tipo civile, le prove di tipo strumentale devono essere utilizzate in tutti gli altri casi (serbatoi commerciali, industriali).

CHE COSA SI INTENDE PER “DISMISSIONE” DI UN SERBATOIO?
Nelle “Linee Guide Serbatoi interrati” (ARPA) vengono introdotti due concetti: la dismissione temporanea e la dismissione definitiva.
Con “dismissione temporanea” si intende il non utilizzo temporaneo del serbatoio in attesa della d. definitiva o di un diverso riutilizzo del serbatoio stesso e prevede una messa in sicurezza temporanea.
Per “dismissione definitiva” si intende l’esclusione definitiva del serbatoio dal ciclo produttivo/commerciale mediante svuotamento, disconnessione fisica delle linee di erogazione/alimentazione e rimozione dello stesso o la sua messa in sicurezza permanente.
La “rimozione” viene vista come la naturale conseguenza della messa fuori uso del serbatoi e consiste nell’effettivo allontanamento e smaltimento del serbatoio e di tutte le attrezzature costituenti l’impianto sopra e sotto il suolo.
La “messa in sicurezza permanente” prevede, qualora la rimozione non sia tecnicamente e/o economicamente fattibile, il mantenimento nel sottosuolo del serbatoio dimesso. Essa prevede l’effettuazione di opere che garantiscano in via permanente la sicurezza ambientale e la staticità del sito.

QUALI ADEMPIMENTI DEVO SVOLGERE IN CASO DI “DISMISSIONE DEFINITIVA” DI UN SERBATOIO MEDIANTE RIMOZIONE DELLO STESSO?
Il Regolamento di Igiene tipo della Regione Lombardia non prevede disposizioni particolari in merito alla dismissione di serbatoi.
Nel comune di Milano, il Regolamento locale stabilisce l’ obbligo ai responsabili degli impianti di stoccaggio di comunicare, entro 15 giorni, ad ARPA e p.c. al Comune, all’ASL ed al competente ufficio comunale per quanto attiene aspetti autorizzativi edilizi, l’avvenuta cessazione d’uso di un serbatoio.
L’atto di dismissione costituisce tuttavia un processo rilevante ai fini della tutela delle matrici ambientali pertanto nel momento in cui viene fatta comunicazione di dismissione ovvero venga richiesto da parte del Sindaco il supporto di ARPA, si ritiene necessario seguire una procedura che consenta l’accertamento di eventuali fenomeni di contaminazione.
A tale fine viene proposta una specifica procedura metodologica, che prevede:
1. invio di una comunicazione relativa alla dismissione del serbatoio mediante rimozione, come da modello predisposto, contenente generalità del titolare e del serbatoio, modalità di pulizia interna del serbatoio, delle tubazioni connesse e del pozzetto al passo d’uomo, modalità di deposito temporaneo e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia del serbatoio;
2. predisposizione di un piano di indagine predisposto da tecnico abilitato su incarico del soggetto interessato da inviare ad ARPA;
3. completo svuotamento del serbatoio e delle tubazioni (aeree e/o interrate) da fluidi o residui, pulizia del pozzetto di accesso al passo d’uomo con corretto recupero e smaltimento dei rifiuti;
4. nel caso di stoccaggio di prodotti infiammabili esecuzione di una certificazione “gas-free” nelle 24 ore precedenti la rimozione;
5. rimozione fisica del serbatoio;
6. nel caso di serbatoio ad uso civile o assimilato campionamento del terreno solo nel caso si riscontrino evidenze organolettiche;
7. nel caso di serbatoi ad uso commerciale /industriale, salvo eventuali integrazioni richieste da ARPA:
o prelievo di un campione di terreno sul fondo scavo ogni 3 -5 m di lunghezza del serbatoio e/o nei punti critici con evidenze organolettiche;
o prelievo di campioni sulle pareti di scavo nei punti con evidenze organolettiche ed in assenza di almeno un campione su di una delle pareti all’altezza del passo d’uomo;
o prelievo di campioni nei punti critici o con evidenze organolettiche sottostanti le tubazioni.


QUALI ADEMPIMENTI DEVO SVOLGERE IN CASO DI “DISMISSIONE DEFINITIVA” DI UN SERBATOIO MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DELLO STESSO?
In questo caso la procedura ARPA e simile alla precedente e prevede:
1. invio di una comunicazione relativa alla dismissione del serbatoio mediante messa in sicurezza permanete, come da fac-simile, contenente generalità del titolare e del serbatoio, modalità di pulizia interna del serbatoio delle tubazioni connesse e del pozzetto al passo d’uomo, modalità di deposito temporaneo e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia del serbatoio, dichiarazione attestante l’impossibilità di rimuovere il serbatoio, l’impegno ad effettuare le indagini ambientali sul terreno circostante e l’impegno a comunicare ad ARPA;
2. completo svuotamento del serbatoio e delle tubazioni (aeree e/o interrate) da fluidi o residui, pulizia del pozzetto di accesso al passo d’uomo con corretto recupero e smaltimento dei rifiuti;
3. nel caso di stoccaggio di prodotti infiammabili esecuzione di una certificazione “gas-free” nelle 24 ore precedenti la rimozione;
4. effettuazione della prova di tenuta con metodica comprovata da organismi riconosciuti (ad es Unichim) nel caso si accertino perdite si dovrà procedere all’immediata comunicazione ad ARPA ed alla verifica dell’eventuale stato di contaminazione delle matrici ovvero direttamente all’attivazione di quanto previsto dal D.M. 471/99 (art. 7) eventualmente applicando la procedura semplificata. Nel caso non si accertino perdite, con serbatoi ad uso civile o assimilato, potrà rendersi necessaria l’effettuazione di un indagine ambientale qualora il serbatoio sia ubicato in aree sensibili o con particolari criticità (ad es aree di rispetto di pozzi pubblici, etc). Con serbatoi di tipo commerciale/industriale si dovrà necessariamente procedere all’indagine ambientale predisposta da un tecnico con specifiche competenze in campo ambientale, prevedendo l’esecuzione di carotaggi diretti ogni 3-5 m di lunghezza del serbatoio, da effettuarsi attraverso la parete di fondo del serbatoio o per taglio di una sezione della stessa.
5. Solo in caso di reale pericolo derivante da tali operazioni è possibile, tramite tecniche idonee di carotaggio obliquo od orizzontale a parete in trincea laterale al serbatoio, effettuare campionature nello strato di terreno autoctono immediatamente sottostante il manufatto o nell’eventuale materiale di riporto drenante di sottofondo.Eventuali ulteriori integrazioni potranno esser richieste da ARPA durante le operazioni di campionamento.
6. Il soggetto interessato predisporrà una relazione attestante la situazione rilevata, ARPA effettuerà una valutazione e, fatte salve eventuali integrazioni, procederà ad una presa d’atto con conseguente comunicazione al soggetto interessato ed al Sindaco.
7. a conclusione delle indagini il serbatoio potrà essere inertizzato e dovrà essere sigillato così come il pozzetto di accesso al passo d’uomo.

QUALI ADEMPIMENTI DEVO SVOLGERE IN CASO DI RINVENIMENTO DI UN SERBATOIO INTERRATO ABBANDONATO DI CUI SI IGNORAVA L’ESISTENZA?
Si tratta, in sostanza, del rinvenimento di un serbatoio dismesso pertanto debbono essere rispettate le disposizioni (eventualmente) contenute nel Regolamento locale d’Igiene in materia di dismissione di un serbatoio. Inoltre, costituendo un serbatoio interrato abbandonato una potenziale fonte di inquinamento, a parere di questa Agenzia si ritiene necessario seguire la procedura di accertamento di eventuali fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali già illustrata nel caso di dismissione con rimozione.

QUALI ADEMPIMENTI DEVO SVOLGERE IN CASO DI ESITO NON FAVOREVOLE DI UNA PROVA DI TENUTA?
In caso di verifica della non tenuta di un serbatoio, (rilevandosi condizioni di pericolo concreto e attuale di contaminazione), si ritiene necessario procedere alla verifica dell’eventuale stato di contaminazione delle matrici, ovvero all’attivazione della procedura prevista per i siti contaminati ai sensi dell’art. 7 del D.M. 471/99.

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