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Visualizzazione dei post da settembre, 2011

Il rifiuto raccolto nel pozzo nero

Il rifiuto raccolto nel pozzo nero  non può assolutamente essere trasportato al deposito dell’autoespurgo in quanto l’espurgo dei pozzi neri non può essere assimilato alle attività di pulizia delle reti fognarie come disciplinate dall’art 230 c 5 del T.U.A. Solo per i reflui prelevati dalle fogne presso la sede del manutentore si può costituire un “raggruppamento temporaneo”- deposito temporaneo che è definito dalla voce bb) dell’art 183 del vigente D.Lgs. 152/2006, nel “raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”. I rifiuti prelevati dai pozzi neri sono identificati con il codice C.E.R. 20.03.04 essi sono sottoposti alla disciplina di cui alla parte IV del D.lgs 152/2006. Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dal Formulario ed essere firmato dal produttore soggetto la cui attività produce rifiuti e dal trasportatore nel caso di specie sanzionare entrambi ( violazione T.U.A. art. 193 c 1, 2 sanzionato dall’art. 2

Rumore. Poteri del sindaco

Un fenomeno di inquinamento acustico rappresenta ontologicamente una minaccia per la salute pubblica e la legge  non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, e pertanto l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’articolo 9 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non coinvolge direttamente la salute dell’intera collettività bensì di un numero limitato di cittadini (e, al limite, di una sola persona).

V.A.S.

L a valutazione ambientale strategica , quale strumento di tutela dell’ambiente, va effettuata in tutti i casi in cui i piani abbiano “impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”.    L'“’impatto significativo” non è quello caratterizzato da connotazioni negative in termini di alterazioni delle valenze ambientali, ma è quello ricavabile dalla definizione di impatto ambientale contenuto alla lettera c) dell’art. 5 D.Lv.152\06 quale “ alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, (…)”, per cui la valutazione ambientale strategica va eseguita in tutti i casi di interazione (anche positiva) tra l’attività pianificatoria e le componenti ambientali.

SISTRI e SCIA

La Legge n. 148/2011 di conversione del Dl 138/2011 elimina l’abrogazione del SISTRI (prevista nell'originario Dl 138) e lo ripristina con rinvio al 9 febbraio 2012 del termine di entrata in operatività. La legge 148 ritocca anche la disciplina della SCIA.

Legge n. 148/2011 : MODIFICA DEL TERMINE DEL SISTRI

La Legge n. 148/2011 di conversione del Dl 138/2011 elimina l’abrogazione del SISTRI (prevista nell'originario Dl 138) e lo ripristina con rinvio al 9 febbraio 2012 del termine di entrata in operatività. La legge 148 ritocca anche la disciplina della SCIA, che (con la DIA) non costituisce provvedimento tacito immediatamente impugnabile:  SCIA e DIA  sono diversi dal silenzio-assenso e non sono, quindi, direttamente impugnabili. Gli interessati che intendano opporsi alle iniziative assunte da chi vuole avviare un’attività edilizia sfruttando le misure di sburocratizzazione devono sollecitare l’intervento dell’amministrazione pubblica competente e, solo in caso di inerzia, possono successivamente rivolgersi al TAR per ottenere dalla P.A. il blocco delle attività. Rimane all’art. 3 la dicitura “segnalazione inizio attività”.

LEGGE REGIONALE del 16 agosto 1993 n. 26

LEGGE REGIONALE del 16 agosto 1993 n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”. ( BURL del 19 agosto 1993 n. 33, 1º suppl. ord. ) TESTO VIGENTE 11/09/09 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Finalità. 1. La regione Lombardia tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, nonché disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell’equilibrio ambientale, nell’ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell’ art. 99 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e nell’osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 di recepimento integrale delle direttive 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della convenzione di