art. 734 reato di danno


Cass. Sez. III n. 35792 del 19 settembre 2012 (Ud. 17 apr. 2012)
Pres. Squassoni Est. Fiale Ric. Di Modica
Beni ambientali. Violazione articolo 734 cod. pen.

La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. si configura come un reato di danno, e non di pericolo, richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Non è sufficiente, pertanto, per integrare gli estremi del reato, la mera esecuzione di un'opera o la semplice alterazione dello stato naturale delle  cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione  o il deturpamento della bellezza naturale

Commento 
Certo che è veramente assurdo punire la deturpazione di bellezze naturali  come una contravvenzione .

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