Disegno di legge Del Rio - testo approvato alla Camera

Di seguito il testo del disegno di legge “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” approvato dalla Camera dei Deputati il 21 dicembre.
Il testo passa adesso all'esame del Senato della Repubblica.


Raramente ho visto una legge più contorta.(NdA)



XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1542

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 21 DICEMBRE 2013 


Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1. 

(Oggetto) 


1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del Capo III della presente legge. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato « testo unico ». I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d’Italia, a norma dell’articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, costituiscono unioni per l’esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) del comma 27 del citato articolo 14 e salvo il ricorso ad apposite convenzioni.
4-bis. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«33. Al fine di neutralizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata ed il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, l’ANCI comunica al Ministero dell’economia e finanza, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno. » 5. Nel caso di cui al primo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 32 del testo unico, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni
6. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
«b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28 ». 

Capo II
 ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE CITTÀ METROPOLITANE 
Art. 2. 
(Città metropolitane)


1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna, la regione Sicilia e la regione Friuli Venezia-Giulia
possono istituire città metropolitane nei rispettivi capoluoghi nonché nelle province già all’uopo individuate come metropolitane dalle rispettive leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle città metropolitane di cui al secondo periodo si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.
1-bis. Con le procedure di cui all’articolo 133, primo comma, della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, nelle province che sulla base dell’ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti, possono essere costituite ulteriori città metropolitane, purché l’iniziativa sia assunta dal comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500 mila abitanti della provincia medesima. Nel caso di due province confinanti che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno un milione cinquecentomila abitanti, si applicano le procedure di cui al precedente periodo, a condizione che l’iniziativa sia esercitata dai due comuni capoluogo e da altri comuni che rappresentino complessivamente almeno trecentocinquantamila abitanti per provincia. La proposta deve individuare il comune capoluogo della città metropolitana. Le città metropolitane subentrano alle province esistenti. 2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro 30 giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro 90 giorni dalla data di espressione del parere. In caso di non raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della Regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. 3. Sono organi della città metropolitana: a) il sindaco metropolitano; b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana. 4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 4-bis. 4-bis. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposto dal Consiglio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. 5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 4 e 4-bis. 6. Oltre alle materie di cui al comma 5, lo statuto: a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana e viceversa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza di due terzi dei componenti;
d) regola le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

Art. 3.
 (Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione)


1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di
sindaco.
2. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
3. Fino al 1o luglio 2014, il comitato istitutivo della medesima predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana. Fino al 1o luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.
4. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.
5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1o novembre 2014; indette le elezioni il comitato cessa da ogni attività. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei Comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui al comma 9. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n, 131 del 2003.
6. Il comitato istitutivo, la conferenza statutaria e gli organi della Città metropolitana si avvalgono, nella fase di transizione dalla Provincia al nuovo ente, degli uffici dell’amministrazione provinciale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle Province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9. Dalla data del 30 settembre 2014 le città metropolitane succedono sul loro territorio alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime, fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all'articolo 10. Fino all'approvazione dello statuto della città metropolitana si applica lo statuto della provincia. All'adozione dello statuto definitivo la città metropolitana assume anche le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
8. Dal 1o luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della Provincia e il sindaco assume la rappresentanza legale dell’ente. Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1o novembre le funzioni degli organi della
città metropolitana. Dalla data di insediamento del consiglio metropolitano esercita le funzioni di sindaco della città metropolitana.
9. Tra il 1o luglio 2014 e il 30 settembre 2014, ove un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la volontà di non aderire alla rispettiva città metropolitana e di voler continuare a far parte della provincia omonima, il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, a decorrere dal 30 settembre 2014 in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei Comuni che non hanno manifestato tale volontà; la Provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei Comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, Presidente o commissario uscente della Provincia, è nominato commissario. Alla data di entrata in vigore della legge che definisce il territorio della predetta Provincia della città metropolitana, la provincia è regolata dalle disposizioni di cui al Capo III della presente legge e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di quanto previsto all'articolo 13 della presente legge; il commissariamento cessa alla data di insediamento dei predetti organi. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al secondo periodo, la Provincia continua ad esercitare le funzioni di cui alla normativa previgente avvalendosi, previa intesa o convenzione, senza oneri aggiuntivi, degli uffici e delle risorse della città metropolitana a cui spetta il patrimonio, il personale e le risorse strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 10; sulla base della predetta legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali si dispone ripartizione definitiva di patrimonio, personale e risorse tra i due enti sulla base delle funzioni che spettano alla Provincia ai sensi del Capo III della presente legge, mantenendo comunque l'obbligo per la Provincia di avvalersi degli uffici della città metropolitana che svolgono le funzioni di amministrazione e controllo. Gli oneri della gestione commissariale di cui alla fine del secondo periodo sono a carico dei comuni che hanno dichiarato la volontà di continuare a far parte della Provincia e sono ripartiti in proporzione alla loro popolazione. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, il 1° gennaio 2016 ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali e comunque non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1o luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il decreto di cui al comma 7, quarto periodo, si applica anche all'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; Il termine del 1° novembre 2014 è sostituito dal duecentodecimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali
11. Alla procedura di cui al comma 9 si applica quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo dell'articolo 2, che si applica anche alle procedure relative ai Comuni che in ogni
tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di Province limitrofe.


Art. 4.
 (Sindaco e consiglio metropolitano)


 1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. 2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da: a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane. 3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. 3bis Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi dell'articolo 2, comma, 6, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo Statuto della Città metropolitana.
3-ter. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 60, comma 1:
1. all’alinea, dopo le parole: «consigliere comunale» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
2. il numero 12) è sostituito dal seguente: “12. sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione».
b) all’articolo 63, comma 1, dopo le parole: « consigliere comunale, » sono inserite le seguenti: « consigliere metropolitano,»;
c) all’articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione ».
4. L’incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all’articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.


Art. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano). 

1. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. 2. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori alla metà dei consiglieri da eleggere sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
3. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 4 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 2, è inammissibile.
3-bis. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 3 del presente articolo. 4. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso 1'amministrazione provinciale dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione. 5. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4.
6. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 4 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
7. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 8.
8. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce: a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti; c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti; d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti; e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti; f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti; g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti; h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti; i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000. 9. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla Città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'Allegato «A» alla presente legge. 10. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, un voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 9.
11. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
12. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 4, terminate le operazioni di scrutinio: a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista; b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati; c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni. 13. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.
13-bis. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane.

Art. 6.
(Determinazione dei collegi e modalità attuative).
SOPPRESSO

Art. 7.
(Vicesindaco metropolitano e consiglieri delegati)

1. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dall'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
2. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

Art. 8.(Conferenza metropolitana)

1. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.
2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2.

Art. 9.(Funzioni della città metropolitana)

1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dell'articolo 15, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale del piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nell'area, anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi nell'area;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la
vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico annuale del territorio;
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
2-bis. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 10.(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana)

1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 9.
2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa controllate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in regime di esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 1 maggio 2015 le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.
ART. 10-bis. (Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane)
1. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Capo IIILE PROVINCEArt. 11.(Disposizioni generali)

1. Le province, fermo restando quanto previsto nel capo II, esercitano le funzioni di cui all'articolo 15.
2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 23, comma 6, le norme di cui al presente capo non si applicano alle province autonome a statuto speciale di Trento e di Bolzano e alla Regione Valle d’Aosta.


ART. 12. (Organi delle province)

1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l'assemblea dei sindaci.
2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Presidente della Provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi e consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo
dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
3. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.
4. Gli statuti delle province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d’intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12-bis. (Elezione del presidente della provincia)

1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.
6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9.
7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 5, commi 8 e 9. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco ove avvenga per fine mandato.
8-bis. Il Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

ART. 12-ter. (Elezione del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.
6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 5 del presente articolo.
7. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4.
9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 8. Pag. 293Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 7, 8 e 9.
11. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parità di cifra individuale ponderata,
è proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità il candidato più giovane.
12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.
ART. 13. (Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’assemblea dei sindaci per l’elezione del presidente della provincia ai sensi dell’articolo 12-bis e le elezioni del consiglio provinciale ai sensi dell’articolo 12-ter sono convocate e indette dal presidente della provincia o dal commissario:
a. entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni che si terranno nel 2014 per il rinnovo di sindaci e consigli dei comuni appartenenti alla provincia, per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. Ove sia previsto il turno di ballottaggio anche solo per un comune della provincia nell’ambito delle predette elezioni i trenta giorni si computano dal predetto turno.
b. successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.
2. L’assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dalla elezione dei nuovi organi provinciali. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario eventualmente nominato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 14.(Disposizioni sugli incarichi)

1. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

ART. 15.(Riordino delle funzioni delle Province).

1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
1-bis. Le province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti
1-ter. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione.
2. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, dispongono in ordine alle funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione e, nell’ambito di ciascuna materia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: individuazione per ogni funzione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti territoriali, nonché le autonomie funzionali;
4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
b) per le Regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate
misure premiali con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, d’intesa con la Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, Stato e Regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 3 oggetto del riordino e le relative competenze.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa con la Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla loro scadenza prevista. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle Province in materie di competenza statale. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 2. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
6-bis. In caso di non raggiungimento dell’accordo di cui al comma 5 ovvero di non raggiungimento dell’intesa di cui al comma 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.
6-ter. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell’esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti possono essere modificati, fermo restando l’obiettivo complessivo. L’attuazione della presente disposizione non deve determinare oneri per la finanza pubblica.
7. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 5. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
8. (Soppresso)
9. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti la funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.
10. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) Salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell’unità giuridica ed economica del paese e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concerneneti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2, ai Capi II, III, e IV, nonché agli articoli 16 e 19 della legge n. 42 del 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, ini comprese quelle di tutela ambientale, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;
ART. 15-bis.
(Requisiti per la nomina dei commissari e dei sub-commissari
1. Al commissario di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché ad eventuali sub commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, nonché quanto previsto dal decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60, del Ministro dello sviluppo economico in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
2. I prefetti, nella nomina dei sub commissari a supporto dei commissari straordinari dell'Ente Provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.
3. In applicazione di quanto previsto dal comma precedente, gli eventuali subcommissari nominati in base a diversi criteri decadono a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 15-ter.(Criteri per la nomina dei sub-commissari).

1. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell’ente provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all’ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.
2. In applicazione di quanto previsto dal comma 1, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono a far data dall’entrata in vigore della presente legge.


Capo IVLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALEART. 16.(Città metropolitana di Roma capitale).

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
4. Fino alla consultazione elettorale amministrativa successiva alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica nella provincia di Roma il commissario governativo. Successivamente alla proclamazione dei sindaci e dei consigli comunali eletti nella tornata elettorale di cui al primo periodo, la città metropolitana subentra alla provincia di Roma limitatamente al territorio di Roma capitale e dei comuni che, ai sensi del comma 3, siano stati con legge dello Stato, ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione, assegnati all’ambito territoriale della città metropolitana di Roma capitale.
5. La provincia di Roma resta in funzione limitatamente al territorio residuo rispetto a quello della città metropolitana di Roma capitale. Si applicano alla provincia di Roma le disposizioni di cui al capo III, in quanto compatibili.
6. Successivamente al 28 febbraio 2014, constatato il numero di comuni che ha chiesto e deliberato di aderire alla città metropolitana, anche nelle more del perfezionamento del procedimento, alla città metropolitana di Roma capitale e alla provincia di Roma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo.

Art. 17.(Disciplina della città metropolitana di Roma capitale).SOPPRESSO


Capo VORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI. FUSIONI DI COMUNIART. 18. 

(Unioni e loro organi)

1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. All’articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune »;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni., i princìpi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo
status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell’unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’unione »;
c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: « 5-ter. Il Presidente dell’unione dei comuni può avvalersi, per specifiche funzioni che lo richiedano, del segretario di un Comune facente parte dell’Unione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».
3. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell’articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 2 del presente articolo, lo statuto dell’unione di comuni deve altresì rispettare i princìpi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposte con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente: « 28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
b) il comma 31 è sostituito dal seguente: « 31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».
5. All'articolo 16, comma 17, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 10 consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 12 consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.
5-bis. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 5 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al Titolo III, Capo IV (Status degli amministratori locali) della Prima parte del testo unico al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti..
6. All'articolo 46, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.».

Art. 19.(Statuto dell'unione).SOPPRESSO


Art. 20.(Gratuità delle cariche e status degli amministratori)

1. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.
2. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.


ART. 20-bis (Disposizioni varie per le Unioni di Comuni).

1. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;
b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;
c) le funzioni dell'organo di revisione per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore, per le unioni che superano tale limite da un collegio di revisori;
d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.



ART. 20-ter(Ulteriori disposizioni per favorire l'efficienza delle Unioni di Comuni).


1. Il presidente dell'unione:
a) svolge le funzioni del sindaco, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile;
b) ove previsto dallo statuto svolge le funzioni del sindaco di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 1, lettera b), del Codice di procedura penale, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 65/1986, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni su cui l'unione esercita la funzione.
3. (soppresso)
4. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.
5. Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano alle Unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 21.(Fusione di comuni)

1. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.
2. L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «ART. 15. – (Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni). – 1. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente sino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».
Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione, semplificazione, previste per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.
3. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia ad uno o più dei comuni originari e nei limiti
degli stessi, anche nel caso in cui dalla unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
4. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.
5. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 78/2010 si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto all'articolo 14 comma 28 decreto-legge 78/2010, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.
6. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
7. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL del comparto regioni ed autonomie locali del 1o aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
8. Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;
9. Il comune risultante da fusione:
a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del TUEL, entro novanta giorni dall'istituzione;
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del TUEL, per stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
10 Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del TUEL, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti.
11 Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
12 L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.
13 Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.
ART. 21-bis
1. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e solo gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto viene integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

Art. 22.(Incentivi per le unioni e le fusioni di comuni)

1. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.
2. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.
2-bis. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede la omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a Consorzi, Aziende e Società pubbliche di gestione, salvo diverse disposizioni specifiche di maggior favore.
3. Per il 2014 è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché presentati dalle unioni di comuni.
ART. 22-bis. (Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VIArt. 23.(Norme finali)

1. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: « e provinciali » sono soppresse.
2. I commi 5, secondo periodo, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. (soppresso).
4. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni del capo V della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
6. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.
7. Sono abrogate le disposizioni vigenti che prevedono obbligatoriamente il livello provinciale o della città metropolitana per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni o che comunque prevedono un collegamento necessario della medesima organizzazione con il territorio dell'ente provincia o della città metropolitana.
8. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l’organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti a livello provinciale o della città metropolitana.
8-bis. Le disposizioni della presente legge non modificano l’assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle Camere di commercio.
9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito in Conferenza unificata sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

ART. 23-bis. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.


Allegato «A» Criteri ed operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle Città metropolitane e delle Province.

 Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna Città metropolitana e a ciascuna Provincia si procede secondo le seguenti operazioni: a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 8, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia; b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia; c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia, sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione; d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000.

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