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polizia idraulica - sanzioni penali

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3 Novembre 2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n. 36502 ACQUE - VINCOLI (IDROGEOLOGICI) - Corso d'acqua - Esecuzione di opere di difese spondili - Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche R.D. 523/1904 - Divieti di cui all’art. 96 c. 1 lett. f) e lett. G) - Reato di pericolo e di danno - Differenza - Accertamento - Configurabilità - Fondamento.  Ha natura di reato di pericolo, il reato di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 che vieta “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”. Sicché, per la sussistenza della fattispecie contravvenzionale, essendo puniti comportamenti ritenuti dal leg