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Visualizzazione dei post da marzo, 2013

LA SEDE GEV A SEREGNO

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Abbandono e responsabilità del proprietario dell'area per culpa in vigilando

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Rifiuti. Abbandono e responsabilità del proprietario dell'area per culpa in vigilando Cass. Sez. III n. 9213 del 26 febbraio 2013 (Ud 19 dic. 2012) Pres. Lombardi Est. Graziosi Ric. Migliosi Rifiuti. Abbandono e responsabilità del proprietario dell'area per culpa in vigilando La giurisprudenza che di recente ha esaminato la questione dell'esistenza o meno di un obbligo di garanzia in capo al proprietario in relazione alla fattispecie di cui all'art. 256, commi 1 e 3 d.lgs. 152\06, superando l'interpretazione che aveva portato ad escluderla non ravvisando il reato nella mera consapevolezza da parte del proprietario dell'abbandono di rifiuti sul fondo da parte di terzi  si è espressa nel senso invece dell'esistenza di una culpa in vigilando attribuibile al proprietario che trova corretto fondamento nella funzione sociale della proprietà di cui all'articolo 42 Cost., tenendo conto della natura, appunto, sociale delle