Scarico in assenza di autorizzazione
DIRITTO
DELLE ACQUE - Scarico in assenza di autorizzazione - Superamento dei limiti di
legge - Pericolo per la salute delle persone - Integrità dell'ambiente -
Inquinamento delle acque - Fattispecie - Art. 321, c. 3bis C.P.P.. In materia di inquinamento delle acque, la presenza di uno scarico
in assenza di autorizzazione, con superamento dei limiti di legge o comunque
con modalità tali da determinare pericolo per la salute delle persone o
l'integrità dell'ambiente configura quella condizione di urgenza che la norma
richiede per l'immediato intervento della polizia giudiziaria ai sensi
dell'articolo 321, comma 3bis C.P.P.. Nella specie, il rilascio del titolo
abilitativo, presuppone una serie di adempimenti quali, ad esempio, il versamento
della somma di cui al comma undicesimo dell'articolo 124 e l'indicazione delle
caratteristiche dello scarico e di controlli che caratterizzano lo specifico
procedimento amministrativo che non può certo ritenersi neppure iniziato in
presenza di una generica richiesta di rinnovo o di un mero sollecito. (conferma
ordinanza emessa il 26/7/2010 dal Tribunale di Chieti) Pres. Ferrua Est.
Ramacci Ric. Catabbi. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21/04/2011 (Ud. 16/03/2011) Sentenza n. 16054
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