Scarico in assenza di autorizzazione

DIRITTO DELLE ACQUE - Scarico in assenza di autorizzazione - Superamento dei limiti di legge - Pericolo per la salute delle persone - Integrità dell'ambiente - Inquinamento delle acque - Fattispecie - Art. 321, c. 3bis C.P.P.. In materia di inquinamento delle acque, la presenza di uno scarico in assenza di autorizzazione, con superamento dei limiti di legge o comunque con modalità tali da determinare pericolo per la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente configura quella condizione di urgenza che la norma richiede per l'immediato intervento della polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 321, comma 3bis C.P.P.. Nella specie, il rilascio del titolo abilitativo, presuppone una serie di adempimenti quali, ad esempio, il versamento della somma di cui al comma undicesimo dell'articolo 124 e l'indicazione delle caratteristiche dello scarico e di controlli che caratterizzano lo specifico procedimento amministrativo che non può certo ritenersi neppure iniziato in presenza di una generica richiesta di rinnovo o di un mero sollecito. (conferma ordinanza emessa il 26/7/2010 dal Tribunale di Chieti) Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Catabbi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21/04/2011 (Ud. 16/03/2011) Sentenza n. 16054

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