Art. 41
Disposizioni in materia ambientale
1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 243 (((Gestione delle acque sotterranee emunte).)) - ((1. Al
fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee
nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa
in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche
tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento,
devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili
per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto
dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e
indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque
sotterranee deve essere valutata la possibilita' tecnica di
utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio
nel sito, in conformità' alle finalità' generali e agli obiettivi di
conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte
terza.))
((2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito solo nel caso
in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui
al comma 1 secondo le modalita' dallo stesso previste.))
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di
acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve
avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un
apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli
impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in
esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di
collettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto di
prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse,
previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono
assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno
scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
((5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai
soli fini della bonifica, e' ammessa la reimmissione, previo
trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui
sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve
indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative
e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione e
le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero
interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante
reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non
devono contenere altre acque di scarico ne' altre sostanze ad
eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente
autorizzate, con particolare riferimento alle quantita' utilizzabili
e alle modalita' d'impiego.))
((6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva
riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo
ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della
contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici
superficiali))».
2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in
attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che
provengono da attività' o opere soggette a valutazione d'impatto
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di
cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi
disciplinate dall'articolo 109 ((del presente decreto)).».
3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine
antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di
terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto
alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno
in un determinato sito((, e utilizzate)) per la realizzazione di
riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. ((Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica
sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti
al tempo della sottoscrizione)), ai fini dell'applicazione
dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo
n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere
sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai
sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da
utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque
sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono
rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di
bonifica dei siti contaminati.
3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi
ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come
tali devono essere rimosse o ((devono essere rese conformi ai limiti
del test di cessione)) tramite operazioni di trattamento che
((rimuovano)) i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in
sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a
costi sostenibili che ((consentano)) di utilizzare l'area secondo la
destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente
a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».
((3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti
dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno
dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati
nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di
reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti
fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti
ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali,
tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato
concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei
valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione
d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione da
compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e
successive modificazioni.))
((3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma
3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e
per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini
di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati
della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si
avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.))
4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole
«esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorche'
siano ((installati)), con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno
di strutture ricettive all'aperto, in conformità' alla normativa
regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».
5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono aggiunte le
seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole «, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di
nomina di cui al comma 358».
6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n.
2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione
nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei
rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle
azioni in corso per il superamento delle criticita' della gestione
del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu' commissari
ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in
via ordinaria, alla realizzazione ((e all'avvio)) della gestione
degli impianti nella Regione, gia' previsti e non ancora realizzati,
e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I
decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti
e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o
revoca.
((6-bis. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono avvalersi
dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e
successive modificazioni.))
((6-ter. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere
la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
accordi tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di
assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure
amministrative concernenti l'attuazione degli interventi;
l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime
giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli
impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e
accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e
delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali
e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui
territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli enti
locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli
impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino
territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia
prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.))
((6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al
comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione
sanitaria e ambientale nella regione Campania, e' vietata
l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e
di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.))
((6-quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura
commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e
tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010, in
ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non
precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti,
consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale
derivante dalle precedenti gestioni, e' assegnato al Commissario
delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con
l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione
della precedente attivita' di liquidazione svolta, il compito di
definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico
del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e
comunque di garantire la continuita' dell'attivita' amministrativa in
corso. Alle attivita' di cui al precedente periodo si procede con
l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche
dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di
natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino
al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma e'
autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare
le somme giacenti sulla contabilita' speciale di competenza.))
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a
carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalita' da
stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.
((7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
impianti geotermici pilota sono di competenza statale».))
((7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:))
(( a)dopo il punto 7-ter dell'allegato II alla parte II, e'
inserito il seguente:))
((«7-quater). Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e
successive modificazioni»;))
(( b)alla lettera v) dell'allegato III alla parte II, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli
impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive
modificazioni»;))
(( c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II
dopo le parole: «le risorse geotermiche» sono inserite le seguenti:
«con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e
successive modificazioni».))
((7-quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' sostituita dalla
seguente:))
((«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali,
compresi gli idrocarburi nonche' quelli previsti dall'articolo 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e
successive modificazioni».)
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 184-bis del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale,
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Art.184-bis. Sottoprodotto (594).
1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza
od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo
di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di
cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo
che provengono da attivita' o opere soggette a valutazione
d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si
applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo
109 del presente decreto ."
- Si riporta l'articolo 3 del D.L. 25-1-2012 n. 2
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale,
pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2012, n. 20.
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 Interpretazione autentica dell'articolo 185 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in
materia di matrici materiali di riporto e ulteriori
disposizioni in materia di rifiuti (9)
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica
dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti
all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano
come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di
cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto
legislativo, costituite da una miscela eterogenea di
materiale di origine antropica, quali residui e scarti di
produzione e di consumo, e di terreno, che compone un
orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle
caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del
terreno in un determinato sito, e utilizzate per la
realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.
(10)
2.Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica
sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica
vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e
c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici
materiali di riporto devono essere sottoposte a test di
cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle
metodiche da utilizzare per escludere rischi di
contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai
limiti del test di cessione, devono rispettare quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica
dei siti contaminati. (11)
3. Le matrici materiali di riporto che non siano
risultate conformi ai limiti del test di cessione sono
fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o
devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione
tramite operazioni di trattamento che rimuovano i
contaminanti o devono essere sottoposte a messa in
sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche
disponibili e a costi sostenibili che consentano di
utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza
rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti
integralmente a carico dei soggetti richiedenti le
verifiche ivi previste.
4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo»
sono inserite le seguenti: «, materiali di riporto».
5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati
alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della
salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo
parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281».
6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo
n. 152 del 2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso
mediante riferimento specifico o generico a sostanze
pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le
sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad
esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto
in questione una o piu' delle proprieta' di cui
all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e
H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al
punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1,
H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione
2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle
more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di uno specifico
decreto che stabilisca la procedura tecnica per
l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere
dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti
secondo le modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 - M6
e M7»."
- Si riporta l'articolo 49 del
D.L. 24-1-2012 n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita',
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19,
S.O.:"Art. 49 Utilizzo terre e rocce da scavo )
1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e'
regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (116) (118)
1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da
scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo
184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. (117)
1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo
186». (117)
1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica"
- L'allegato 5 alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il seguente:
"ALLEGATO 5 AL TITOLO V Concentrazione soglia di
contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso
dei siti
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel
suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione
d'uso dei siti da bonificare
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria
chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti
contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in
Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono
ricavati adottando quelli indicati per la sostanza
tossicologicamente piu' affine.
(*) Corrisponde al limite di rilevabilita' della
tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R.-
Trasformata di Fourier)
(**) = e' esponente:
kg-1 = -1 e' esponente;
1x10-5 = -5 e' esponente;
1x10-4 = -4 e' esponente.
Tabella 2. Concentrazione soglia di contaminazione
nelle acque sotterranee
Parte di provvedimento in formato grafico
(*) Non sono disponibili dati di letteratura tranne il
valore di 7 milioni fibre/l comunicato da ISS, ma giudicato
da ANPA e dallo stesso ISS troppo elevato. Per la
definizione del limite si propone un confronto con ARPA e
Regioni.
(**) 1x10-6 = -6 e' esponente
- Si riporta l'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge
5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica nonche' quelli volti al ripristino di edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che,
con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente; (2)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee ancorche' siano
installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno
di strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla
normativa regionale di settore, per la sosta ed il
soggiorno di turisti; (3)
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica",
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
- edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490."
-Si riporta il testo del comma 359, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013).
pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"359. Il commissario, per l'attuazione dei necessari
interventi, e' autorizzato a procedere con i poteri di cui
agli articoli 1, comma 2, ed agli articoli 2, 3 e 4
dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011, salvo
diversa previsione da parte del presente comma e dei commi
360 e 361, se attribuiti, in tutto o in parte, con il
decreto di nomina di cui al comma 358. Con il medesimo
decreto sono determinati i compiti e la durata della
nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.
"
- L'art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 26
novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni e'
il seguente:
"2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei
siti da destinare a discarica, nonche' ad impianti di
trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure
amministrative e gli atti gia' posti in essere, procede
sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla
nomina per la durata massima di dodici mesi, di commissari
straordinari da individuare fra il personale della carriera
prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o
contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori
universitari ordinari con documentata e specifica
competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento
dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze
tecnico-giuridiche i quali, con funzioni di amministrazione
aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario
sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in
via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti,
assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini
dell'acquisizione delle disponibilita' delle aree medesime,
e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni
pertinenti. Alla individuazione delle ulteriori aree dove
realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave
abbandonate o dismesse con priorita' per quelle acquisite
al patrimonio pubblico provvede, sentiti le province ed i
comuni interessati, il Commissario straordinario
individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il
personale della carriera prefettizia. In deroga alle
disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006. n. 152, nonche' alla pertinente legislazione
regionale in materia, per la valutazione relativa
all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli
impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo
del presente comma procedono alla convocazione della
conferenza dei servizi che e' tenuta a rilasciare il
proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla
convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei
servizi non intervenga nei termini previsti dal presente
comma il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al
rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora
il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo,
il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni
successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in
luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni
gia' attribuite al Sottosegretario di Stato di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni
contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e
delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo
scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti
interessati. I termini dei procedimenti relativi al
rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla
osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al
primo periodo del presente comma, sono ridotti alla meta'.
2.bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di
impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla
produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti
termici di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli
atti gia' posti in essere, il Presidente della regione
Campania, ovvero i Commissari straordinari individuati ai
sensi del comma 2, nell'ambito territoriale di competenza,
con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base
delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvede, in via di
somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti assumendo
tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini
dell'acquisizione della disponibilita' delle aree medesime
e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni
pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, e le funzioni gia' attribuite al
Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto
decreto legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i
termini dei procedimenti relativi al rilascio di
autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono
ridotti della meta'. A tal fine il Presidente della Regione
costituisce un'apposita struttura di supporto composta da
esperti del settore aventi adeguate professionalita' nel
numero massimo di cinque unita'. Alle spese di
funzionamento della struttura di supporto si provvede nel
limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 3, comma 1."
- L'art. 34 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' il seguente:
"1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il
presidente della regione o il presidente della provincia o
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo puo'
prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche'
interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di
concordare l'accordo di programma, il presidente della
regione o il presidente della provincia o il sindaco
convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel
consenso unanime del presidente della regione, del
presidente della provincia, dei sindaci e delle altre
amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale
del presidente della regione o del presidente della
provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con
decreto del presidente della regione, produce gli effetti
della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni
edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune
interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli
strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso
deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta
giorni a pena di decadenza. 6. Per l'approvazione di
progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma
dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di
programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale
dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non
hanno avuto inizio entro tre anni. 7. La vigilanza
sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal presidente della regione o dal presidente
della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti
degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del
Governo nella regione o dal prefetto nella provincia
interessata se all'accordo partecipano amministrazioni
statali o enti pubblici nazionali.8. Allorche' l'intervento
o il programma di intervento comporti il concorso di due o
piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di
programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al
comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in
tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai
rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario
del Governo ed al prefetto."
- L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il
seguente:
"Art.15. Accordi fra pubbliche amministrazioni (87).
1. "Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3 .
2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente."
- L'art. 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e' il seguente:
"Le regioni possono adottare modelli alternativi o in
deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali
laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che
dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi
strategici previsti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento ai criteri generali e alle linee
guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi
dell'articolo 195.".
- L'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con
l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio
2013, n. 11, e' il seguente:
" Il dott. Mario Pasquale De Biase, commissario
delegato ai sensi dell'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19
febbraio 2010, provvede, avvalendosi in qualita' di
Soggetto attuatore della Societa' Sogesid S.p.A., e nel
rigoroso rispetto delle determinazioni assunte e da
assumersi da parte dell'Autorita' giudiziaria, alla
realizzazione degli interventi urgenti di messa in
sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania
(Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta).
2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1
si provvede nel limite massimo di euro 47.807.351,01 a
valere sulle risorse presenti nella contabilita' del sopra
citato commissario delegato."
- L'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio
2013, n. 11, e' il seguente:
"Art. 2
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui
all'articolo 3,comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di
emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita'
e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di
continuita' nelle gestioni delle medesime emergenze
ambientali, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre
effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 195 del 21 agosto 2010, l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, e successive modificazioni, l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20
gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le
disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio
2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14
giugno 2012, ((nonche' le disposizioni di cui all'articolo
17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive
modificazioni.)) Fino allo stesso termine continuano a
produrre effetti i provvedimenti rispettivamente
presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui
al presente comma.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede con le risorse gia' previste per la
copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri.".
- Si riporta 'art. 1 del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22 Riassetto della normativa in materia
di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a
norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio
2009, n. 99, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2010,
n. 45., come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Ambito di applicazione della legge e competenze
1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici
delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello
Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio
1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di
pubblica utilita' e sottoposte a regimi abilitativi ai
sensi del presente decreto.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto
legislativo, valgono le seguenti definizioni:
a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
superiore a 150 °C;
b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
compresa tra 90 °C e 150 °C;
c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
inferiore a 90 °C.
3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad
alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di
legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile
complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura
convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono
inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche
economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine. (6)
3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo
di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto
ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale
i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati
alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di
impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle
stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni
nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW
per ciascuna centrale, per un impegno complessivo
autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente
non possono in ogni caso essere autorizzati piu' di tre
impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5
MW. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza
statale.
4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 3-bis e 5,
sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e
bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di
legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal
solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei
reflui di 15 gradi centigradi. (3) (6)
5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse
geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10.
Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e
all'articolo 826 del codice civile. (6)
6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, e dall'articolo 826 del codice civile sono
risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse
nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre
quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile
regionale. (4)
7. Le autorita' competenti per le funzioni
amministrative, ai fini del rilascio del permesso di
ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le
funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di
polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche
d'interesse nazionale e locale sono le regioni o enti da
esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo
sull'esercizio delle attivita', senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo
40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive
modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole
«e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di
risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana. (6)
8. E' esclusa dall'applicazione del presente
provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione
delle acque termali, intendendosi come tali le acque da
utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'articolo 2
della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano
presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le
disposizioni del presente provvedimento non si applicano
qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da
detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze
minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle
relative alla legislazione regionale di settore.
10. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi
geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o
comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o
industriale, anche in area marina, sono autorizzate
dall'autorita' competente."
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme
in materia ambientale e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
-Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose,
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 1999, n. 228,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art.4. Esclusioni.
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi
militari;
b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito
temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e
marittima o per via aerea;
d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta,
comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli
stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1;
e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione
e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante
trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento
chimico o termico e del deposito ad esse relativo che
comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui
all'allegato I (3);
e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di
minerali, compresi gli idrocarburi nonche' quelli previsti
dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni
f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli
impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i
bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le
sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare
quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e
termica dei minerali (5);
g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia,
nonche' le soste tecniche temporanee intermedie,
dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le
operazioni di composizione e scomposizione dei treni
condotte negli scali di smistamento ferroviario, ad
eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al
comma 2:
h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati
secondo le tipologie di cui all'allegato I del decreto del
Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998, che svolgono
in modo non occasionale le attivita' ivi menzionate, per i
quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i
termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del
citato decreto 20 ottobre 1998.
2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano
nella disciplina del presente decreto:
a) quando svolgono attivita' di carico, scarico o
travaso di sostanze pericolose presenti in quantita' uguale
o superiore a quelle indicate nell'allegato I nei o dai
carri ferroviari sotto forma sfusa o in recipienti o in
colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una massa
massima di 400 chilogrammi;
b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate,
una specifica attivita' di deposito, diversa da quella
propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla
riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantita'
uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.
3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la
normativa del presente decreto con gli adattamenti
richiesti dalla peculiarita' delle attivita' portuali,
definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi
di concerto tra il Ministro dell'Ambiente, quello dei
trasporti e della navigazione, e quelli della sanita' e
dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il regolamento dovra'
garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli
stabiliti, in particolare specificando le modalita' del
rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi
di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento continuano ad applicarsi, per i porti
industriali, petroliferi e commerciali, in cui sono
presenti sostanze pericolose di cui all'articolo 2, comma
1, le normative vigenti in materia di rischi industriali e
di sicurezza (6). "
(( Art. 41-bis
Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo ))
((1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera ))b)((, del citato regolamento,
prodotti nel corso di attivita' e interventi autorizzati in base alle
norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis
del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni,
se il produttore dimostra:))
(( a)che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso
uno o piu' siti o cicli produttivi determinati;))
(( b)che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini,
rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo,
non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1
dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e
alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i
materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o
indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo
naturale;))
(( c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di
produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute ne'
variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al
normale utilizzo delle materie prime;))
(( d) che ai fini di cui alle lettere ))(( b)e ))(( c) non e'
necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo
trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di
cantiere.))
((2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle
condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, precisando le quantita' destinate
all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo,
che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione,
salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad
essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le
attivita' di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in
conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.
La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella
dichiarazione di cui al primo periodo e' comunicata entro trenta
giorni al comune del luogo di produzione.))
((3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorita' di
cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo
di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati
completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.))
((4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta
assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il
trasporto di tali materiali e' accompagnato, qualora previsto, dal
documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto
in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e
7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive
modificazioni.))
((5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai
materiali da scavo derivanti da attivita' e opere non rientranti nel
campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2
dell'articolo 41 del presente decreto.))
((6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
abrogato.))
((7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto
2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e
rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera ))b)((, i materiali
da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
Riferimenti normativi
- L'art. 266, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152
del 3 aprile 2006 e successive modificazioni, e' il
seguente:
" 7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle
attivita' produttive e della salute, e' dettata la
disciplina per la semplificazione amministrativa delle
procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le
rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri
cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia.";
- L'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 10 agosto 2012, n. 161, e' il seguente:
" b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con
eventuali presenze di riporto, derivanti dalla
realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee,
ecc.);
perforazione, trivellazione, palificazione,
consolidamento, ecc.;
opere infrastrutturali in generale (galleria, diga,
strada, ecc.);
rimozione e livellamento di opere in terra;
materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre
plausibili frazioni granulometriche provenienti da
escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici
superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone
golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e
marini;
residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi,
graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla
realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze
pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o
poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere,
sempreche' la composizione media dell'intera massa non
presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti
massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti
materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC),
vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo
meccanizzato;"
- L'art. 184-bis del citato decreto legislativo n. 152
del 2006 e successive modificazioni, e' il seguente:
"184-bis. Sottoprodotto
1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza
od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo
di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di
cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo
che provengono da attivita' o opere soggette a valutazione
d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si
applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo
109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".
- Gli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono i
seguenti:
"6. Forma dei contratti.
1. Il contratto di trasporto di merci su strada e'
stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con
data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei
rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso
della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su
strada.
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma
scritta sono:
a) nome e sede del vettore e del committente e, se
diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c) tipologia e quantita' della merce oggetto del
trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella
carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto
stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalita'
di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del
vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della
merce trasportata.
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma
scritta sono:
a) termini temporali per la riconsegna della merce;
b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti
di cui alla lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio
stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli
elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4,
nonche' gli estremi della licenza comunitaria e di ogni
altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti
disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al
comma 3, il contratto di trasporto si considera non
stipulato in forma scritta.".
"7-bis.. Istituzione della scheda di trasporto.
1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza
stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio
dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato:
«scheda di trasporto», da compilare a cura del committente
e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita',
a cura del vettore. La scheda di trasporto puo' essere
sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente,
che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasporto di merci a collettame, cosi' come definito dal
decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione
idonea ai fini della procedura di accertamento della
responsabilita' di cui all'articolo 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il
contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono
figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive
del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al
proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto
stesso, come definiti all'articolo 2, comma 1, nonche'
quelle relative alla tipologia ed al peso della merce
trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.
Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di
merci a collettame, ai fini dell'esenzione
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, nonche' i documenti di trasporto previsti dalle
norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni
internazionali, o da altra norma nazionale in materia di
autotrasporto di merci, da considerare equipollenti alla
scheda di trasporto.
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la
scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo
incompleto o non veritiero, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600
euro a 1.800 euro.
5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto,
non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto
ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma
scritta o altra documentazione equivalente, ovvero
equipollente ai sensi del comma 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della
violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo, che verra' restituito al conducente, proprietario
o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di
trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma
scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del
comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma
scritta o altra documentazione equivalente ovvero
equipollente deve essere esibita entro il termine di
quindici giorni successivi all'accertamento della
violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal
quale dipende l'organo accertatore provvede
all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214
e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche
a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati
all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o
di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti
equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non
risultino compilati correttamente. In tali casi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni."
L'articolo 8-bis del D.L. 26-4-2013 n. 43
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015,
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97.,
abrogato dalla preente legge, recava: «Art. 8-bis Deroga
alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da
scavo».
( Art. 41-ter
Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente
significativo ))
((1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:))
((a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' silos per i materiali vegetali»;))
(( b)dopo la lettera v) e' inserita la seguente:))
((«v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati
da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica
nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se
alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in
emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a
metano o a gpl o a biogas»;))
(( c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» e' soppressa;))
(( d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:))
((«kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di
uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande
fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i
distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque
sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di
fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento
meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie
prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla
presente lettera.))
((kk-ter) Frantoi».))
((2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:))
(( a)dopo la lettera v) e' inserita la seguente:))
((«v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati
o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del
presente allegato»;))
(( b)dopo la lettera oo) e' aggiunta la seguente:))
((«oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre
bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente
allegato».))
Riferimenti normativi
Si riporta la parte I dell'allegato IV alla parte V del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, come modificata dalla presente legge:
"Allegato IV
Impianti e attivita' in deroga
Parte I
Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1.
1. Elenco degli impianti e delle attivita':
a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione
di attivita' di verniciatura e trattamento superficiale e
smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o
come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500
kg/anno.
b) Laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione
di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene
svolta attivita' estetica, sanitaria e di servizio e cura
della persona, officine ed altri laboratori annessi a
scuole.
c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza
procedimento di cottura.
d) Le seguenti lavorazioni tessili:
- preparazione, filatura, tessitura della trama, della
catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o
sintetiche, con eccezione dell'operazione di
testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti
limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad
eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di
liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a
condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione
siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) le operazioni in bagno acquoso devono essere
condotte a temperatura inferiore alla temperatura di
ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano
condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, cio'
deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di
prodotti volatili, organici o inorganici, o, in
alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i
trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono
essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e
nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono
essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili,
organici od inorganici.
e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense,
rosticcerie e friggitorie.
f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo
complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di
analisi.
h) Serre.
i) Stirerie.
j) Laboratori fotografici.
k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni
veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di
verniciatura.
l) Autolavaggi.
m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di
quelli asserviti ad altri impianti, nonche' silos per i
materiali vegetali.
n) Macchine per eliografia.
o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti
petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da
giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o
protetti da gas inerte.
p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di
trattamento fanghi.
q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro,
successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e
tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di
acidatura e satinatura.
s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla
produzione di vetro.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione
giornaliera massima non superiore a 350 kg.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima
non superiore a 350 kg.
v) Molitura di cereali con produzione giornaliera
massima non superiore a 500 kg.
v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali
impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con
potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o
inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o
a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale
o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a
biogas;
w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione,
di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione
giornaliera massima non superiore a 350 kg.
x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo
giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione
giornaliera massima non superiore a 350 kg.
z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui
il numero di capi presenti e' inferiore a quello indicato,
per le diverse categorie di animali, nella seguente
tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato
si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il
sistematico utilizzo di una struttura coperta per la
stabulazione degli animali.
Parte di provvedimento in formato grafico
aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi
elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di
potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW,
alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte
quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore
a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a
biodiesel.
cc) Impianti di combustione alimentati ad olio
combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica
nominale inferiore a 0,3 MW.
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a
GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi
elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione,
ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti,
alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non
superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta
alle procedure autorizzative semplificate previste dalla
parte quarta del presente decreto e tali procedure sono
state espletate.
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi
elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione,
alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta
del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore
o uguale a 3 MW.
gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di
cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza
termica nominale inferiore a 3 MW.
hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di
cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica
nominale inferiore a 1 MW.
ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di
stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di
2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5
MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se
alimentati a gasolio.
jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota
per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di
prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di
emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la
riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicita' e
cumulabilita' particolarmente elevate, come individuate
dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.
kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno
stabilimento da un gestore diverso da quello dello
stabilimento o non utilizzati all'interno di uno
stabilimento.
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate
l'anno di uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o
altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250
ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli
altri prodotti. Sono comunque sempre escluse,
indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di
fermentazione, movimentazione, travaso, addizione,
trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e
stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate
negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
kk-ter) Frantoi."
Si riporta la parte II dell'allegato IV alla parte V
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, come modificata dalla presente legge:
"Parte II
Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2
1. Elenco degli impianti e delle attivita':
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di
autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di
impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti
vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo
non superiore a 20 kg.
b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di
prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari)
giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo
giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso
non superiore a 200 kg.
d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle
materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo
complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti
semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo
giornaliero massimo complessivo di materie prime non
superiore a 2000 kg.
f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri
oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti
vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con
utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso
non superiore a 50 kg/g.
h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di
farina non superiore a 1500 kg/g.
i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con
produzione non superiore a 450 kg/g.
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere,
inchiostri e affini con produzione complessiva non
superiore a 500 kg/h.
m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo
complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di
venticinque addetti.
o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di
superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non
superiore a 10 kg/g.
p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo
complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti
per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime
non superiori a 200 kg/g.
r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore
a 10 kg/g.
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica,
terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con
utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini
non superiore a 50 kg/g.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non
superiore a 1000 kg/g.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000
kg/g.
v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500
kg/g.
v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali
impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi
nella parte I del presente allegato.
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini
con produzione non superiore a 1000 kg/g.
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non
superiore a 1500 kg/g.
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in
quantita' non superiore a 100 kg/g.
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo
di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti
vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non
superiore a 50 kg.
ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti
metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la
decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero
massimo non superiore a 3000 kg.
gg) Produzione di carta, cartone e similari con
utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore
a 4000 kg.
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione
giornaliera non superiore a 1000 kg.
ll) Impianti termici civili aventi potenza termica
nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10-50 MW.
mm) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di
tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui
il numero di capi potenzialmente presenti e' compreso
nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di
animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato
in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo
produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura
coperta per la stabulazione degli animali.
Parte di provvedimento in formato grafico
oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo
complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle
emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.
oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o
altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del
presente allegato."
(( Art. 41-quater
Disciplina dell'utilizzo del pastazzo ))
((1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un decreto contenente disposizioni
che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del
pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso
agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla
disciplina dei rifiuti...omissis...
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