TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

 
Art. 41 

Disposizioni in materia ambientale

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 243 (((Gestione delle acque sotterranee emunte).)) - ((1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilita' tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità' alle finalità' generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.)) ((2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalita' dallo stesso previste.)) 3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei. 4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza. ((5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, e' ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico ne' altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantita' utilizzabili e alle modalita' d'impiego.)) ((6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali))».  
2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n.  161,  adottato  in
attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce  da  scavo  che
provengono da attività' o  opere  soggette  a  valutazione  d'impatto
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.  Il  decreto  di
cui al periodo  precedente  non  si  applica  comunque  alle  ipotesi
disciplinate dall'articolo 109 ((del presente decreto)).». 
 
3.  All'articolo  3  del  decreto-legge  25  gennaio  2012,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
costituite  da  una  miscela  eterogenea  di  materiale  di   origine
antropica, quali residui e scarti di produzione e di  consumo,  e  di
terreno, che compone un orizzonte  stratigrafico  specifico  rispetto
alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno
in un determinato sito((, e  utilizzate))  per  la  realizzazione  di
riempimenti, di rilevati e di reinterri.»; 
  b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2.  ((Fatti  salvi  gli  accordi  di  programma  per  la  bonifica
sottoscritti prima della data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione che rispettano le norme in materia di  bonifica  vigenti
al  tempo   della   sottoscrizione)),   ai   fini   dell'applicazione
dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo
n. 152 del 2006,  le  matrici  materiali  di  riporto  devono  essere
sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali  granulari  ai
sensi dell'articolo  9  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  16  aprile  1998,  n.  88,  ai  fini  delle  metodiche  da
utilizzare  per  escludere  rischi  di  contaminazione  delle   acque
sotterranee e, ove conformi ai limiti del test  di  cessione,  devono
rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in  materia  di
bonifica dei siti contaminati. 
  3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi
ai limiti del test di cessione sono fonti di  contaminazione  e  come
tali devono essere rimosse o ((devono essere rese conformi ai  limiti
del  test  di  cessione))  tramite  operazioni  di  trattamento   che
((rimuovano)) i contaminanti o devono essere sottoposte  a  messa  in
sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a
costi sostenibili che ((consentano)) di utilizzare l'area secondo  la
destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente
a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.». 
  ((3-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  49  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali  di  scavo  provenienti
dalle miniere dismesse, o comunque  esaurite,  collocate  all'interno
dei  siti  di  interesse   nazionale,   possono   essere   utilizzati
nell'ambito delle medesime aree minerarie  per  la  realizzazione  di
reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni,   rilevati,   miglioramenti
fondiari o viari oppure altre forme  di  ripristini  e  miglioramenti
ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali  materiali,
tenuto  conto  del  valore  di  fondo   naturale,   abbia   accertato
concentrazioni degli inquinanti che si  collocano  al  di  sotto  dei
valori  di  cui  all'allegato  5  alla  parte  quarta   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  in  funzione  della  destinazione
d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione  da
compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e
successive modificazioni.)) 
  ((3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al  comma
3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i  suoli  e
per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini
di tale restituzione, il soggetto interessato comunica  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  i  risultati
della  caratterizzazione,  validati  dall'Agenzia  regionale  per  la
protezione dell'ambiente (ARPA) competente  per  territorio,  che  si
avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.)) 
 
4.  All'articolo  3,  comma  1,  lettera  e.5),  del  decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  dopo  le  parole
«esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorche'
siano ((installati)), con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno
di strutture ricettive  all'aperto,  in  conformità'  alla  normativa
regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.». 
  5. All'articolo  1,  comma  359,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono  aggiunte  le
seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole «, se attribuiti, in tutto o  in  parte,  con  il  decreto  di
nomina di cui al comma 358». 
  6.  In  relazione  alla  procedura  di  infrazione  comunitaria  n.
2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione
nell'attuazione degli  interventi  di  adeguamento  del  sistema  dei
rifiuti nella Regione Campania e  di  accelerare  l'attuazione  delle
azioni in corso per il superamento delle  criticita'  della  gestione
del sistema stesso, il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu' commissari
ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti  competenti  in
via ordinaria, alla  realizzazione  ((e  all'avvio))  della  gestione
degli impianti nella Regione, gia' previsti e non ancora  realizzati,
e per le altre iniziative strettamente strumentali  e  necessarie.  I
decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti
e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o
revoca. 
  ((6-bis. I commissari ad acta di cui al comma 6  possono  avvalersi
dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi  2  e  2-bis
dell'articolo  1  del  decreto-legge  26  novembre  2010,   n.   196,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.  1,  e
successive modificazioni.)) 
  ((6-ter. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono  promuovere
la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
accordi  tra  i  soggetti   istituzionali   interessati,   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di
assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure
amministrative    concernenti    l'attuazione    degli    interventi;
l'acquisizione al patrimonio pubblico  e  la  disciplina  del  regime
giuridico  delle  aree  di  localizzazione  degli  impianti  e  degli
impianti medesimi;  la  realizzazione  delle  opere  complementari  e
accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e
delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure  premiali
e di compensazione ambientale in favore degli  enti  locali  nel  cui
territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra  gli  enti
locali per garantire l'utilizzo convenzionale  o  obbligatorio  degli
impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei  rifiuti  nel  bacino
territoriale interessato, quale  modello  giuridico  con  l'efficacia
prevista dal comma 7 dell'articolo  200  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152.)) 
  ((6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di  cui  al
comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
in considerazione delle perduranti imperative esigenze di  protezione
sanitaria  e  ambientale   nella   regione   Campania,   e'   vietata
l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no,  e
di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.)) 
  ((6-quinquies. Essendo cessata il 31  dicembre  2012  la  struttura
commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche  e
tutela delle acque nella regione Campania,  ai  sensi  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n.  3849,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  54  del  6  marzo  2010,  in
ragione  delle  competenze  residue  al   31   dicembre   2012,   non
precedentemente  trasferite  agli  enti  ordinariamente   competenti,
consistenti  prevalentemente  nel  contenzioso   di   natura   legale
derivante dalle precedenti  gestioni,  e'  assegnato  al  Commissario
delegato di cui all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 4  agosto  2010,  n.  3891,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  21  agosto  2010,  prorogato   con
l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione
della precedente attivita' di  liquidazione  svolta,  il  compito  di
definire entro il termine del 31 dicembre 2013  il  valore  economico
del predetto contenzioso  e  gli  enti  legittimati  al  subentro,  e
comunque di garantire la continuita' dell'attivita' amministrativa in
corso. Alle attivita' di cui al precedente  periodo  si  procede  con
l'ausilio,   oltre   che   dell'Avvocatura   dello    Stato,    anche
dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze  di
natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino
al 31 dicembre 2013, il Commissario  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro,  ad  utilizzare
le somme giacenti sulla contabilita' speciale di competenza.)) 
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma  6  sono  posti  a
carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalita' da
stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare previsti dal medesimo comma. 
  ((7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  11
febbraio 2010, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
impianti geotermici pilota sono di competenza statale».)) 
  ((7-ter. Al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)dopo il  punto  7-ter  dell'allegato  II  alla  parte  II,  e'
inserito il seguente:)) 
  ((«7-quater). Impianti geotermici pilota  di  cui  all'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e
successive modificazioni»;)) 
  ((  b)alla  lettera  v)  dell'allegato  III  alla  parte  II,  sono
aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  con  esclusione  degli
impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1,  comma  3-bis,  del
decreto  legislativo  11  febbraio  2010,   n.   22,   e   successive
modificazioni»;)) 
  (( c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV  alla  parte  II
dopo le parole: «le risorse geotermiche» sono inserite  le  seguenti:
«con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui  all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010,  n.  22,  e
successive modificazioni».)) 
  ((7-quater. La lettera e-bis)  del  comma  1  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.  334,  e'  sostituita  dalla
seguente:)) 
  ((«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento  offshore  di  minerali,
compresi gli idrocarburi nonche'  quelli  previsti  dall'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e
successive modificazioni».)
Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 184-bis del decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.152  Norme   in   materia   ambientale,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006,  n.  88,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.184-bis. Sottoprodotto (594). 
              1. E' un  sottoprodotto  e  non  un  rifiuto  ai  sensi
          dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi  sostanza
          od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
              a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un  processo
          di produzione, di cui costituisce parte  integrante,  e  il
          cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
          oggetto; 
              b)  e'  certo  che  la  sostanza  o   l'oggetto   sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
              c) la  sostanza  o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
              d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza  o
          l'oggetto  soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i
          requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
          della salute e  dell'ambiente  e  non  portera'  a  impatti
          complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 
              2. Sulla base delle condizioni  previste  al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati sottoprodotti e non  rifiuti.  All'adozione  di
          tali criteri  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
          disciplina comunitaria. 
              2-bis. Il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  10  agosto
          2012, n. 161, adottato in attuazione  delle  previsioni  di
          cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
          1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2012, n. 27, si applica solo alle terre e  rocce  da  scavo
          che provengono da attivita' o opere soggette a  valutazione
          d'impatto  ambientale   o   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non  si
          applica comunque alle  ipotesi  disciplinate  dall'articolo
109 del presente decreto ." 
              - Si riporta l'articolo 3 del D.L. 25-1-2012 n. 2 
              Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 25  gennaio  2012,  n.  20.
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3 Interpretazione autentica dell'articolo 185 del
          decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  disposizioni  in
          materia  di  matrici  materiali  di  riporto  e   ulteriori
          disposizioni in materia di rifiuti (9) 
              1. Ferma restando la disciplina in materia di  bonifica
          dei suoli contaminati, i riferimenti al  «suolo»  contenuti
          all'articolo 185, commi 1,  lettere  b)  e  c),  e  4,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si  interpretano
          come riferiti anche alle matrici materiali  di  riporto  di
          cui all'allegato 2  alla  parte  IV  del  medesimo  decreto
          legislativo,  costituite  da  una  miscela  eterogenea   di
          materiale di origine antropica, quali residui e  scarti  di
          produzione e di consumo,  e  di  terreno,  che  compone  un
          orizzonte    stratigrafico    specifico    rispetto    alle
          caratteristiche geologiche e  stratigrafiche  naturali  del
          terreno  in  un  determinato  sito,  e  utilizzate  per  la
          realizzazione di riempimenti, di rilevati e  di  reinterri.
          (10) 
              2.Fatti salvi gli accordi di programma per la  bonifica
          sottoscritti prima dell'entrata in  vigore  della  presente
          disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica
          vigenti   al   tempo   della   sottoscrizione,   ai    fini
          dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b)  e
          c), del decreto legislativo n. 152  del  2006,  le  matrici
          materiali di riporto devono essere  sottoposte  a  test  di
          cessione  effettuato  sui  materiali  granulari  ai   sensi
          dell'articolo 9 del decreto del  Ministro  dell'ambiente  5
          febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n.  88,  ai  fini  delle
          metodiche   da   utilizzare   per   escludere   rischi   di
          contaminazione delle acque sotterranee e, ove  conformi  ai
          limiti del  test  di  cessione,  devono  rispettare  quanto
          previsto dalla legislazione vigente in materia di  bonifica
          dei siti contaminati. (11) 
              3. Le  matrici  materiali  di  riporto  che  non  siano
          risultate conformi ai limiti  del  test  di  cessione  sono
          fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o
          devono essere rese conformi ai limiti del test di  cessione
          tramite  operazioni  di   trattamento   che   rimuovano   i
          contaminanti  o  devono  essere  sottoposte  a   messa   in
          sicurezza  permanente  utilizzando  le  migliori   tecniche
          disponibili  e  a  costi  sostenibili  che  consentano   di
          utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza
          rischi per la salute. 
              3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3  sono  posti
          integralmente  a  carico  dei   soggetti   richiedenti   le
          verifiche ivi previste. 
              4. All'articolo 240, comma 1, lettera a),  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola:  «suolo»
          sono inserite le seguenti: «, materiali di riporto». 
              5. All'articolo 264 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
              «2-bis. Le integrazioni e le modifiche  degli  allegati
          alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
          dei siti inquinati del presente decreto sono  adottate  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  della
          salute e con il Ministro dello sviluppo  economico,  previo
          parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281». 
              6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo
          n. 152 del 2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente: 
              «5. Se  un  rifiuto  e'  identificato  come  pericoloso
          mediante  riferimento  specifico  o  generico  a   sostanze
          pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le
          sostanze   raggiungono   determinate   concentrazioni   (ad
          esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto
          in  questione  una  o  piu'   delle   proprieta'   di   cui
          all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a  H8,  H10  e
          H11, di cui all'allegato I, si applica quanto  previsto  al
          punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1,
          H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione
          2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica.  Nelle
          more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  di  uno  specifico
          decreto   che   stabilisca   la   procedura   tecnica   per
          l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il  parere
          dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti
          secondo le modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 -  M6
          e M7»." 
              - Si riporta l'articolo 49 del 
              D.L. 24-1-2012 n. 1 
              Disposizioni urgenti per la  concorrenza,  lo  sviluppo
          delle infrastrutture e la competitivita', 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 24  gennaio  2012,  n.  19,
          S.O.:"Art. 49 Utilizzo terre e rocce da scavo ) 
              1.  L'utilizzo  delle  terre  e  rocce  da   scavo   e'
          regolamentato con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (116) (118) 
              1-bis. Il  decreto  di  cui  al  comma  precedente,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          stabilisce le condizioni alle quali le  terre  e  rocce  da
          scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo
          184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. (117) 
              1-ter.  All'articolo   39,   comma   4,   del   decreto
          legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il  primo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata  in  vigore
          del  decreto  ministeriale  di  cui  all'articolo  49   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo
          186». (117) 
              1-quater. Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica" 
              -  L'allegato  5  alla   parte   quarta   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'  il   seguente:
          "ALLEGATO  5  AL  TITOLO   V   Concentrazione   soglia   di
          contaminazione nel suolo,  nel  sottosuolo  e  nelle  acque
          sotterranee in relazione alla specifica destinazione  d'uso
          dei siti 
              Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione  nel
          suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione
          d'uso dei siti da bonificare 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              (1) In Tabella sono  selezionate,  per  ogni  categoria
          chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate  nei  siti
          contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in
          Tabella i valori di concentrazione limite accettabili  sono
          ricavati  adottando  quelli  indicati   per   la   sostanza
          tossicologicamente piu' affine. 
              (*)  Corrisponde  al  limite  di  rilevabilita'   della
          tecnica analitica (diffrattometria a raggi X  oppure  I.R.-
          Trasformata di Fourier) 
              (**) = e' esponente: 
              kg-1 = -1 e' esponente; 
              1x10-5 = -5 e' esponente; 
              1x10-4 = -4 e' esponente. 
              Tabella  2.  Concentrazione  soglia  di  contaminazione
          nelle acque sotterranee 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              (*) Non sono disponibili dati di letteratura tranne  il
          valore di 7 milioni fibre/l comunicato da ISS, ma giudicato
          da  ANPA  e  dallo  stesso  ISS  troppo  elevato.  Per   la
          definizione del limite si propone un confronto con  ARPA  e
          Regioni. 
              (**) 1x10-6 = -6 e' esponente 
              - Si riporta l'art. 3 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge
          5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 
              1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
              a)  "interventi   di   manutenzione   ordinaria",   gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
              b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
          e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire  parti
          anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare  ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che non alterino i volumi  e  le  superfici  delle  singole
          unita'  immobiliari  e  non  comportino   modifiche   delle
          destinazioni di uso; 
              c)   "interventi   di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
          essi   compatibili.   Tali   interventi   comprendono    il
          consolidamento, il ripristino e il rinnovo  degli  elementi
          costitutivi  dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi
          accessori  e  degli  impianti  richiesti   dalle   esigenze
          dell'uso,   l'eliminazione    degli    elementi    estranei
          all'organismo edilizio; 
              d)  "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",   gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli
          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
          volumetria di quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica nonche' quelli volti al ripristino di  edifici,
          o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
          attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia  possibile
          accertarne la preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,
          con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
          modificazioni,   gli   interventi    di    demolizione    e
          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici
          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di
          ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la
          medesima sagoma dell'edificio preesistente; (2) 
              e)  "interventi  di  nuova  costruzione",   quelli   di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
              e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra  o
          interrati,  ovvero  l'ampliamento   di   quelli   esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
              e.2)  gli  interventi  di  urbanizzazione  primaria   e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
              e.3) la realizzazione di infrastrutture e di  impianti,
          anche per pubblici servizi, che comporti la  trasformazione
          in via permanente di suolo inedificato; 
              e.4) l'installazione di torri e tralicci  per  impianti
          radio-ricetrasmittenti e di ripetitori  per  i  servizi  di
          telecomunicazione; 
              e.5)  l'installazione  di  manufatti   leggeri,   anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulottes, campers, case mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, e che  non  siano  diretti  a
          soddisfare esigenze meramente  temporanee  ancorche'  siano
          installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno
          di strutture  ricettive  all'aperto,  in  conformita'  alla
          normativa  regionale  di  settore,  per  la  sosta  ed   il
          soggiorno di turisti; (3) 
              e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
          degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
          e  al  pregio  ambientale  e  paesaggistico   delle   aree,
          qualifichino come interventi di nuova  costruzione,  ovvero
          che comportino la realizzazione di un volume  superiore  al
          20% del volume dell'edificio principale; 
              e.7)  la  realizzazione  di  depositi  di  merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
              f) gli "interventi  di  ristrutturazione  urbanistica",
          quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
          -  edilizio  con  altro  diverso,   mediante   un   insieme
          sistematico   di   interventi   edilizi,   anche   con   la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
              2. Le definizioni di cui al comma  1  prevalgono  sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
          prevista  dall'articolo  34  del  decreto  legislativo   29
          ottobre 1999, n. 490." 
              -Si riporta il testo del comma  359,  dell'articolo  1,
          della legge 24 dicembre 2012 n.  228  Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013). 
              pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012,  n.  302,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "359. Il commissario, per  l'attuazione  dei  necessari
          interventi, e' autorizzato a procedere con i poteri di  cui
          agli articoli 1, comma  2,  ed  agli  articoli  2,  3  e  4
          dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 213  del  13  settembre  2011,  salvo
          diversa previsione da parte del presente comma e dei  commi
          360 e 361, se attribuiti, in  tutto  o  in  parte,  con  il
          decreto di nomina di cui al  comma  358.  Con  il  medesimo
          decreto sono  determinati  i  compiti  e  la  durata  della
          nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.
          " 
              - L'art. 1, commi  2  e  2-bis,  del  decreto-legge  26
          novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni  e'
          il seguente: 
              "2. Al fine di garantire la realizzazione  urgente  dei
          siti da destinare  a  discarica,  nonche'  ad  impianti  di
          trattamento o di  smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione
          Campania, il Presidente della Regione, ferme  le  procedure
          amministrative e gli atti gia'  posti  in  essere,  procede
          sentiti le Province e gli  enti  locali  interessati,  alla
          nomina per la durata massima di dodici mesi, di  commissari
          straordinari da individuare fra il personale della carriera
          prefettizia o fra i magistrati ordinari,  amministrativi  o
          contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori
          universitari   ordinari   con   documentata   e   specifica
          competenza nel settore  dell'impiantistica  di  trattamento
          dei    rifiuti,    che    abbiano    adeguate    competenze
          tecnico-giuridiche i quali, con funzioni di amministrazione
          aggiudicatrice,  individuano  il  soggetto   aggiudicatario
          sulla base delle previsioni  di  cui  all'articolo  57  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in
          via di somma urgenza ad  individuare  le  aree  occorrenti,
          assumendo  le  necessarie  determinazioni,  anche  ai  fini
          dell'acquisizione delle disponibilita' delle aree medesime,
          e  conseguendo  le  autorizzazioni  e   le   certificazioni
          pertinenti. Alla individuazione delle ulteriori  aree  dove
          realizzare siti da destinare a discarica anche tra le  cave
          abbandonate o dismesse con priorita' per  quelle  acquisite
          al patrimonio pubblico provvede, sentiti le province  ed  i
          comuni   interessati,    il    Commissario    straordinario
          individuato,  ai  sensi  del  periodo  precedente,  fra  il
          personale  della  carriera  prefettizia.  In  deroga   alle
          disposizioni   relative   alla   valutazione   di   impatto
          ambientale (VIA) di cui al  decreto  legislativo  3  aprile
          2006.  n.  152,  nonche'   alla   pertinente   legislazione
          regionale  in  materia,   per   la   valutazione   relativa
          all'apertura  delle  discariche  ed   all'esercizio   degli
          impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo
          del  presente  comma  procedono  alla  convocazione   della
          conferenza dei  servizi  che  e'  tenuta  a  rilasciare  il
          proprio parere entro e  non  oltre  quindici  giorni  dalla
          convocazione. Qualora il parere reso dalla  conferenza  dei
          servizi non intervenga nei termini  previsti  dal  presente
          comma il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  si  esprime  in  ordine  al
          rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora
          il parere reso dalla conferenza dei servizi  sia  negativo,
          il Consiglio dei Ministri si esprime entro i  sette  giorni
          successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in
          luogo del Presidente della Regione  Campania,  le  funzioni
          gia'  attribuite  al  Sottosegretario  di  Stato   di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge 23  maggio  2008,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,
          n. 123, avvalendosi, per  l'attuazione  delle  disposizioni
          contenute nel presente comma, degli uffici della Regione  e
          delle Province interessate, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica e nei  limiti  delle  risorse  allo
          scopo  finalizzate  nell'ambito  dei  bilanci  degli   enti
          interessati.  I  termini  dei  procedimenti   relativi   al
          rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla
          osta, pertinenti all'individuazione delle aree  di  cui  al
          primo periodo del presente comma, sono ridotti alla meta'. 
              2.bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di
          impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla
          produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti
          termici di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli
          atti gia' posti in  essere,  il  Presidente  della  regione
          Campania, ovvero i Commissari straordinari  individuati  ai
          sensi del comma 2, nell'ambito territoriale di  competenza,
          con funzione di amministrazione aggiudicatrice  sulla  base
          delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  provvede,  in  via  di
          somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti  assumendo
          tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai  fini
          dell'acquisizione della disponibilita' delle aree  medesime
          e  conseguendo  le  autorizzazioni  e   le   certificazioni
          pertinenti.   Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio  2008,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
          2008,  n.  123,  e   le   funzioni   gia'   attribuite   al
          Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto
          decreto legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i
          termini  dei   procedimenti   relativi   al   rilascio   di
          autorizzazioni, di certificazioni  e  di  nulla  osta  sono
          ridotti della meta'. A tal fine il Presidente della Regione
          costituisce un'apposita struttura di supporto  composta  da
          esperti del settore aventi  adeguate  professionalita'  nel
          numero  massimo   di   cinque   unita'.   Alle   spese   di
          funzionamento della struttura di supporto si  provvede  nel
          limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di
          cui all'articolo 3, comma 1." 
              -  L'art.  34  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' il seguente: 
              "1. Per la definizione  e  l'attuazione  di  opere,  di
          interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
          la  loro  completa  realizzazione,  l'azione  integrata   e
          coordinata  di  comuni,   di   province   e   regioni,   di
          amministrazioni statali e di  altri  soggetti  pubblici,  o
          comunque  di  due  o  piu'  tra  i  soggetti  predetti,  il
          presidente della regione o il presidente della provincia  o
          il  sindaco,  in  relazione  alla  competenza  primaria   o
          prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
          intervento,  promuove  la  conclusione  di  un  accordo  di
          programma, anche su richiesta di uno o  piu'  dei  soggetti
          interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
          per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
          ogni  altro  connesso  adempimento.   2.   L'accordo   puo'
          prevedere  altresi'  procedimenti  di  arbitrato,   nonche'
          interventi  surrogatori  di  eventuali   inadempienze   dei
          soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di
          concordare l'accordo  di  programma,  il  presidente  della
          regione o  il  presidente  della  provincia  o  il  sindaco
          convoca una conferenza tra i  rappresentanti  di  tutte  le
          amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente  nel
          consenso  unanime  del  presidente   della   regione,   del
          presidente della  provincia,  dei  sindaci  e  delle  altre
          amministrazioni interessate, e' approvato con atto  formale
          del  presidente  della  regione  o  del  presidente   della
          provincia o del sindaco ed  e'  pubblicato  nel  bollettino
          ufficiale della regione. L'accordo,  qualora  adottato  con
          decreto del presidente della regione, produce  gli  effetti
          della  intesa  di  cui  all'articolo  81  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.   616,
          determinando le eventuali e  conseguenti  variazioni  degli
          strumenti  urbanistici   e   sostituendo   le   concessioni
          edilizie,  sempre  che  vi   sia   l'assenso   del   comune
          interessato. 5. Ove  l'accordo  comporti  variazione  degli
          strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco  allo  stesso
          deve essere ratificata dal consiglio comunale entro  trenta
          giorni a  pena  di  decadenza.  6.  Per  l'approvazione  di
          progetti  di  opere  pubbliche   comprese   nei   programmi
          dell'amministrazione e per le  quali  siano  immediatamente
          utilizzabili i relativi finanziamenti si  procede  a  norma
          dei  precedenti  commi.  L'approvazione   dell'accordo   di
          programma comporta la dichiarazione di  pubblica  utilita',
          indifferibilita' ed  urgenza  delle  medesime  opere;  tale
          dichiarazione cessa di avere  efficacia  se  le  opere  non
          hanno  avuto  inizio  entro  tre  anni.  7.  La   vigilanza
          sull'esecuzione dell'accordo di programma e  gli  eventuali
          interventi  sostitutivi  sono   svolti   da   un   collegio
          presieduto dal presidente della regione  o  dal  presidente
          della provincia o dal sindaco e composto da  rappresentanti
          degli enti locali interessati, nonche' dal commissario  del
          Governo  nella  regione  o  dal  prefetto  nella  provincia
          interessata  se  all'accordo  partecipano   amministrazioni
          statali o enti pubblici nazionali.8. Allorche' l'intervento
          o il programma di intervento comporti il concorso di due  o
          piu'  regioni  finitime,  la  conclusione  dell'accordo  di
          programma e' promossa dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, a cui spetta convocare la conferenza  di  cui  al
          comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7  e'  in
          tal caso presieduto da un rappresentante  della  Presidenza
          del   Consiglio   dei   Ministri   ed   e'   composto   dai
          rappresentanti di tutte le regioni  che  hanno  partecipato
          all'accordo.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al  commissario
          del Governo ed al prefetto." 
              - L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e'  il
          seguente: 
              "Art.15. Accordi fra pubbliche amministrazioni (87). 
              1.  "Anche  al  di   fuori   delle   ipotesi   previste
          dall'articolo  14,  le  amministrazioni  pubbliche  possono
          sempre concludere tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo
          svolgimento in collaborazione  di  attivita'  di  interesse
          comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3 . 
              2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente." 
              - L'art. 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152 e' il seguente: 
              "Le regioni possono adottare modelli alternativi  o  in
          deroga  al  modello  degli  Ambiti  Territoriali   Ottimali
          laddove predispongano un piano regionale  dei  rifiuti  che
          dimostri la propria  adeguatezza  rispetto  agli  obiettivi
          strategici   previsti   dalla   normativa   vigente,    con
          particolare riferimento ai criteri generali  e  alle  linee
          guida  riservati,  in  materia,   allo   Stato   ai   sensi
          dell'articolo 195.". 
              - L'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei ministri 4  agosto  2010,  n.  3891,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con
          l'articolo 2 del  decreto-legge  14  gennaio  2013,  n.  1,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1o  febbraio
          2013, n. 11, e' il seguente: 
              "  Il  dott.  Mario  Pasquale  De  Biase,   commissario
          delegato ai sensi dell'art. 9, comma 6, dell'ordinanza  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3849  del  19
          febbraio  2010,  provvede,  avvalendosi  in   qualita'   di
          Soggetto attuatore della Societa'  Sogesid  S.p.A.,  e  nel
          rigoroso  rispetto  delle  determinazioni  assunte   e   da
          assumersi  da  parte   dell'Autorita'   giudiziaria,   alla
          realizzazione  degli  interventi  urgenti   di   messa   in
          sicurezza e bonifica delle aree di  Giugliano  in  Campania
          (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta). 
              2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma  1
          si provvede nel limite  massimo  di  euro  47.807.351,01  a
          valere sulle risorse presenti nella contabilita' del  sopra
          citato commissario delegato." 
              - L'art. 2 del decreto-legge 14  gennaio  2013,  n.  1,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1o  febbraio
          2013, n. 11, e' il seguente: 
              "Art. 2 
              1. In deroga al divieto di proroga  o  rinnovo  di  cui
          all'articolo 3,comma 2, del decreto-legge 15  maggio  2012,
          n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          2012, n. 100, atteso il permanere di  gravi  condizioni  di
          emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita'
          e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di  soluzioni  di
          continuita'  nelle  gestioni   delle   medesime   emergenze
          ambientali, fino al 31 dicembre 2013 continuano a  produrre
          effetti   le   disposizioni,   di   cui   all'articolo   11
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 195 del 21 agosto 2010, l'ordinanza del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  n.  3554  del  5  dicembre  2006,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12  dicembre
          2006,   e   successive   modificazioni,   l'ordinanza   del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3998  del  20
          gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del  26  gennaio  2012,  e  le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  2  dell'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio
          2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  137  del  14
          giugno 2012, ((nonche' le disposizioni di cui  all'articolo
          17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
          n. 3738 del 5  febbraio  2009,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  39  del  17  febbraio  2009,  e   successive
          modificazioni.)) Fino  allo  stesso  termine  continuano  a
          produrre   effetti    i    provvedimenti    rispettivamente
          presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze  di  cui
          al presente comma. 
              2. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo si provvede con le risorse gia'  previste  per  la
          copertura  finanziaria  delle  richiamate   ordinanze   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri.". 
              -  Si  riporta  'art.  1  del  decreto  legislativo  11
          febbraio 2010, n. 22 Riassetto della normativa  in  materia
          di ricerca e  coltivazione  delle  risorse  geotermiche,  a
          norma dell'articolo 27, comma 28,  della  legge  23  luglio
          2009, n. 99, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio  2010,
          n. 45., come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 Ambito di applicazione della legge e competenze 
              1. La ricerca e  la  coltivazione  a  scopi  energetici
          delle risorse geotermiche effettuate nel  territorio  dello
          Stato,  nel   mare   territoriale   e   nella   piattaforma
          continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio
          1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse  e  di
          pubblica utilita' e  sottoposte  a  regimi  abilitativi  ai
          sensi del presente decreto. 
              2. Ai sensi e per  gli  effetti  del  presente  decreto
          legislativo, valgono le seguenti definizioni: 
              a) sono risorse geotermiche  ad  alta  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          superiore a 150 °C; 
              b) sono risorse geotermiche  a  media  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          compresa tra 90 °C e 150 °C; 
              c) sono risorse geotermiche  a  bassa  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          inferiore a 90 °C. 
              3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad
          alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per  la
          realizzazione   di   un   progetto   geotermico,   riferito
          all'insieme  degli  impianti  nell'ambito  del  titolo   di
          legittimazione, tale da assicurare  una  potenza  erogabile
          complessiva di  almeno  20  MW  termici,  alla  temperatura
          convenzionale dei  reflui  di  15  gradi  centigradi;  sono
          inoltre  di  interesse  nazionale  le  risorse  geotermiche
          economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine. (6) 
              3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e  lo  sviluppo
          di nuove  centrali  geotermoelettriche  a  ridotto  impatto
          ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
          dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale
          i fluidi geotermici a media ed  alta  entalpia  finalizzati
          alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale,  di
          impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle
          stesse formazioni di provenienza, e comunque con  emissioni
          nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW
          per  ciascuna  centrale,   per   un   impegno   complessivo
          autorizzabile non superiore ai 50 MW; per  ogni  proponente
          non possono in ogni caso essere  autorizzati  piu'  di  tre
          impianti, ciascuno di potenza nominale non  superiore  a  5
          MW. Gli  impianti  geotermici  pilota  sono  di  competenza
          statale. 
              4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 3-bis  e  5,
          sono di interesse locale le risorse geotermiche a  media  e
          bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
          realizzazione   di   un   progetto   geotermico,   riferito
          all'insieme  degli  impianti  nell'ambito  del  titolo   di
          legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal
          solo fluido geotermico alla temperatura  convenzionale  dei
          reflui di 15 gradi centigradi. (3) (6) 
              5.  Sono  piccole  utilizzazioni  locali   le   risorse
          geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo  10.
          Le stesse non sono soggette alla  disciplina  mineraria  di
          cui  al  regio  decreto  29  luglio  1927,   n.   1443,   e
          all'articolo 826 del codice civile. (6) 
              6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di
          quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29  luglio
          1927, n. 1443, e dall'articolo 826 del codice  civile  sono
          risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse
          nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato  mentre
          quelle di interesse locale  sono  patrimonio  indisponibile
          regionale. (4) 
              7.   Le   autorita'   competenti   per   le    funzioni
          amministrative,  ai  fini  del  rilascio  del  permesso  di
          ricerca e delle concessioni di  coltivazione,  comprese  le
          funzioni di  vigilanza  sull'applicazione  delle  norme  di
          polizia  mineraria,  riguardanti  le  risorse   geotermiche
          d'interesse nazionale e locale sono le regioni  o  enti  da
          esse delegati, nel  cui  territorio  sono  rinvenute  o  il
          Ministero dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, che si avvale, per l'istruttoria e per  il  controllo
          sull'esercizio delle  attivita',  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico  della  finanza  pubblica,  della  Direzione
          generale per le risorse minerarie ed energetiche -  Ufficio
          nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo
          40  della  legge  11  gennaio  1957,  n.  6,  e  successive
          modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte  le  parole
          «e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di
          risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella
          piattaforma continentale italiana. (6) 
              8.   E'   esclusa   dall'applicazione   del    presente
          provvedimento la disciplina della  ricerca  e  coltivazione
          delle acque termali, intendendosi come  tali  le  acque  da
          utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi  dell'articolo  2
          della legge 24 ottobre 2000, n. 323. 
              9. Nel caso che  insieme  al  fluido  geotermico  siano
          presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le
          disposizioni del presente provvedimento  non  si  applicano
          qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da
          detto fluido risulti  inferiore  a  quello  delle  sostanze
          minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di
          cui al regio decreto 29  luglio  1927,  n.  1443  e  quelle
          relative alla legislazione regionale di settore. 
              10. L'iniezione di acque e  la  reiniezione  di  fluidi
          geotermici  nelle  stesse  formazioni  di  provenienza,   o
          comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o
          industriale,  anche  in  area  marina,   sono   autorizzate
          dall'autorita' competente." 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  Norme
          in materia ambientale e' 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              -Si riporta l'articolo 4  del  decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 334  Attuazione  della  direttiva  96/82/CE
          relativa al controllo dei pericoli di  incidenti  rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose, 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 1999, n.  228,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art.4. Esclusioni. 
              1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto: 
              a)  gli  stabilimenti,  gli  impianti  o   i   depositi
          militari; 
              b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti; 
              c) il trasporto di sostanze pericolose  e  il  deposito
          temporaneo intermedio su  strada,  per  idrovia  interna  e
          marittima o per via aerea; 
              d) il trasporto di  sostanze  pericolose  in  condotta,
          comprese le  stazioni  di  pompaggio,  al  di  fuori  degli
          stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1; 
              e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione,  l'estrazione
          e il trattamento di minerali in miniere,  cave  o  mediante
          trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento
          chimico o termico e  del  deposito  ad  esse  relativo  che
          comportano  l'impiego  delle  sostanze  pericolose  di  cui
          all'allegato I (3); 
              e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento  off  shore  di
          minerali, compresi gli idrocarburi nonche' quelli  previsti
          dall'articolo 1, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  11
          febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni 
              f)  le  discariche  di  rifiuti,  ad  eccezione   degli
          impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i
          bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti  le
          sostanze pericolose di cui all'allegato I,  in  particolare
          quando utilizzati in relazione alla lavorazione  chimica  e
          termica dei minerali (5); 
              g) il trasporto di sostanze  pericolose  per  ferrovia,
          nonche'   le   soste   tecniche   temporanee    intermedie,
          dall'accettazione  alla  riconsegna  delle   merci   e   le
          operazioni  di  composizione  e  scomposizione  dei   treni
          condotte  negli  scali  di  smistamento   ferroviario,   ad
          eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al
          comma 2: 
              h) gli scali merci terminali  di  ferrovia  individuati
          secondo le tipologie di cui all'allegato I del decreto  del
          Ministro dell'ambiente 20 ottobre  1998,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998, che svolgono
          in modo non occasionale le attivita' ivi menzionate, per  i
          quali restano validi gli  obblighi,  gli  adempimenti  e  i
          termini di adeguamento di cui agli articoli  2,  3,  4  del
          citato decreto 20 ottobre 1998. 
              2. Gli scali  merci  terminali  di  ferrovie  rientrano
          nella disciplina del presente decreto: 
              a) quando  svolgono  attivita'  di  carico,  scarico  o
          travaso di sostanze pericolose presenti in quantita' uguale
          o superiore a quelle indicate nell'allegato  I  nei  o  dai
          carri ferroviari sotto forma sfusa o  in  recipienti  o  in
          colli fino a un volume massimo di 450 litri e a  una  massa
          massima di 400 chilogrammi; 
              b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate,
          una specifica attivita'  di  deposito,  diversa  da  quella
          propria delle fasi  di  trasporto,  dall'accettazione  alla
          riconsegna delle sostanze pericolose presenti in  quantita'
          uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I. 
              3. Nei porti industriali e petroliferi  si  applica  la
          normativa  del  presente  decreto   con   gli   adattamenti
          richiesti  dalla  peculiarita'  delle  attivita'  portuali,
          definiti in un regolamento interministeriale  da  adottarsi
          di concerto  tra  il  Ministro  dell'Ambiente,  quello  dei
          trasporti e della navigazione, e  quelli  della  sanita'  e
          dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto.   Il   regolamento   dovra'
          garantire  livelli  di  sicurezza  equivalenti   a   quelli
          stabiliti, in particolare  specificando  le  modalita'  del
          rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi
          di controllo. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  continuano  ad   applicarsi,   per   i   porti
          industriali,  petroliferi  e  commerciali,  in   cui   sono
          presenti sostanze pericolose di cui all'articolo  2,  comma
          1, le normative vigenti in materia di rischi industriali  e
          di sicurezza (6). " 
          (( Art. 41-bis 
 
   Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo )) 
 
  ((1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 10 agosto  2012,  n.  161,  i  materiali  da  scavo  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  ))b)((,  del  citato  regolamento,
prodotti nel corso di attivita' e interventi autorizzati in base alle
norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo  184-bis
del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive  modificazioni,
se il produttore dimostra:)) 
  (( a)che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente  presso
uno o piu' siti o cicli produttivi determinati;)) 
  ((  b)che,  in  caso  di  destinazione  a   recuperi,   ripristini,
rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri  utilizzi  sul  suolo,
non  sono  superati  i  valori   delle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B   della   tabella   1
dell'allegato 5 alla parte IV del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e
alla destinazione d'uso urbanistica del  sito  di  destinazione  e  i
materiali  non  costituiscono  fonte  di  contaminazione  diretta   o
indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi  i  valori  di  fondo
naturale;)) 
  (( c) che, in caso  di  destinazione  ad  un  successivo  ciclo  di
produzione,  l'utilizzo  non  determina  rischi  per  la  salute  ne'
variazioni qualitative o quantitative  delle  emissioni  rispetto  al
normale utilizzo delle materie prime;)) 
  (( d) che ai fini di cui alle lettere  ))((  b)e  ))((  c)  non  e'
necessario sottoporre  i  materiali  da  scavo  ad  alcun  preventivo
trattamento,  fatte  salve  le  normali  pratiche  industriali  e  di
cantiere.)) 
  ((2. Il proponente  o  il  produttore  attesta  il  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione  resa  all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,   n.   445,   precisando   le   quantita'   destinate
all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per  l'utilizzo,
che non possono comunque superare un anno dalla data  di  produzione,
salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad
essere utilizzato preveda un  termine  di  esecuzione  superiore.  Le
attivita' di  scavo  e  di  utilizzo  devono  essere  autorizzate  in
conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.
La  modifica  dei  requisiti  e  delle  condizioni   indicate   nella
dichiarazione di cui al primo  periodo  e'  comunicata  entro  trenta
giorni al comune del luogo di produzione.)) 
  ((3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorita' di
cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al  luogo
di produzione e di utilizzo, che i  materiali  da  scavo  sono  stati
completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.)) 
  ((4. L'utilizzo dei materiali da  scavo  come  sottoprodotto  resta
assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il
trasporto di tali materiali e' accompagnato,  qualora  previsto,  dal
documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto  redatto
in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e
7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e  successive
modificazioni.)) 
  ((5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai
materiali da scavo derivanti da attivita' e opere non rientranti  nel
campo di applicazione  del  comma  2-bis  dell'articolo  184-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  introdotto  dal  comma  2
dell'articolo 41 del presente decreto.)) 
  ((6. L'articolo 8-bis del decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
abrogato.)) 
  ((7. L'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  10  agosto
2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre  e
rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera ))b)((, i  materiali
da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.)) 
 Riferimenti normativi 
 
              - L'art. 266, comma 7, del Decreto Legislativo  n.  152
          del  3  aprile  2006  e  successive  modificazioni,  e'  il
          seguente: 
              " 7. Con  successivo  decreto,  adottato  dal  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
          i Ministri delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle
          attivita'  produttive  e  della  salute,  e'   dettata   la
          disciplina  per  la  semplificazione  amministrativa  delle
          procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e  le
          rocce  da  scavo,  provenienti  da  cantieri   di   piccole
          dimensioni la cui produzione non  superi  i  seimila  metri
          cubi  di  materiale   nel   rispetto   delle   disposizioni
          comunitarie in materia."; 
              - L'art.  1,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 10 agosto 2012, n. 161, e' il seguente: 
              " b. «materiali da scavo»: il suolo o  sottosuolo,  con
          eventuali   presenze   di    riporto,    derivanti    dalla
          realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: 
              scavi  in  genere  (sbancamento,  fondazioni,  trincee,
          ecc.); 
              perforazione,       trivellazione,       palificazione,
          consolidamento, ecc.; 
              opere infrastrutturali  in  generale  (galleria,  diga,
          strada, ecc.); 
              rimozione e livellamento di opere in terra; 
              materiali litoidi in genere e comunque tutte  le  altre
          plausibili   frazioni   granulometriche   provenienti    da
          escavazioni effettuate negli alvei, sia  dei  corpi  idrici
          superficiali che del  reticolo  idrico  scolante,  in  zone
          golenali dei corsi d'acqua,  spiagge,  fondali  lacustri  e
          marini; 
              residui di lavorazione  di  materiali  lapidei  (marmi,
          graniti,   pietre,   ecc.)   anche   non   connessi    alla
          realizzazione  di  un'opera  e  non   contenenti   sostanze
          pericolose (quali ad esempio flocculanti con  acrilamide  o
          poliacrilamide). I materiali da  scavo  possono  contenere,
          sempreche' la  composizione  media  dell'intera  massa  non
          presenti concentrazioni di inquinanti superiori  ai  limiti
          massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti
          materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC),
          vetroresina,  miscele  cementizie  e  additivi  per   scavo
          meccanizzato;" 
              - L'art. 184-bis del citato decreto legislativo n.  152
          del 2006 e successive modificazioni, e' il seguente: 
              "184-bis. Sottoprodotto 
              1. E' un  sottoprodotto  e  non  un  rifiuto  ai  sensi
          dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi  sostanza
          od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
              a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un  processo
          di produzione, di cui costituisce parte  integrante,  e  il
          cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
          oggetto; 
              b)  e'  certo  che  la  sostanza  o   l'oggetto   sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
              c) la  sostanza  o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
              d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza  o
          l'oggetto  soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i
          requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
          della salute e  dell'ambiente  e  non  portera'  a  impatti
          complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 
              2. Sulla base delle condizioni  previste  al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati sottoprodotti e non  rifiuti.  All'adozione  di
          tali criteri  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
          disciplina comunitaria. 
              2-bis. Il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  10  agosto
          2012, n. 161, adottato in attuazione  delle  previsioni  di
          cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
          1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2012, n. 27, si applica solo alle terre e  rocce  da  scavo
          che provengono da attivita' o opere soggette a  valutazione
          d'impatto  ambientale   o   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non  si
          applica comunque alle  ipotesi  disciplinate  dall'articolo
          109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.". 
              - Gli articoli 6 e 7-bis  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni,  sono  i
          seguenti: 
              "6. Forma dei contratti. 
              1. Il contratto di trasporto  di  merci  su  strada  e'
          stipulato, di regola, in forma  scritta  e,  comunque,  con
          data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei
          rapporti  fra  i  contraenti,  ai   sensi   delle   vigenti
          disposizioni di legge. 
              2. Con decreto dirigenziale della competente  struttura
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
          adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  legislativo,  sono
          determinati modelli contrattuali tipo per facilitare  l'uso
          della forma scritta dei contratti di trasporto di merci  su
          strada. 
              3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma
          scritta sono: 
              a) nome e sede del vettore  e  del  committente  e,  se
          diverso, del caricatore; 
              b) numero di iscrizione del vettore all'Albo  nazionale
          degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
              c)  tipologia  e  quantita'  della  merce  oggetto  del
          trasporto, nel rispetto delle indicazioni  contenute  nella
          carta di circolazione  dei  veicoli  adibiti  al  trasporto
          stesso; 
              d) corrispettivo del servizio di trasporto e  modalita'
          di pagamento; 
              e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del
          vettore e di riconsegna della stessa al destinatario; 
              e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della
          merce trasportata. 
              4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in  forma
          scritta sono: 
              a) termini temporali per la riconsegna della merce; 
              b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti
          di cui alla lettera a) del comma 3. 
              5. Per i trasporti eseguiti  in  regime  di  cabotaggio
          stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere  gli
          elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma  4,
          nonche' gli estremi della licenza  comunitaria  e  di  ogni
          altra  eventuale  documentazione  prevista  dalle   vigenti
          disposizioni. 
              6. In assenza di anche uno degli elementi  indicati  al
          comma  3,  il  contratto  di  trasporto  si  considera  non
          stipulato in forma scritta.". 
              "7-bis.. Istituzione della scheda di trasporto. 
              1. Al fine di conseguire maggiori livelli di  sicurezza
          stradale e favorire le  verifiche  sul  corretto  esercizio
          dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
          in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato:
          «scheda di trasporto», da compilare a cura del  committente
          e conservare a bordo del veicolo adibito a tale  attivita',
          a cura del vettore. La  scheda  di  trasporto  puo'  essere
          sostituita dalla copia del contratto in  forma  scritta  di
          cui all'articolo 6, o da altra documentazione  equivalente,
          che  contenga  le  indicazioni  di  cui  al  comma  3.   Le
          disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  al
          trasporto di merci a collettame, cosi'  come  definito  dal
          decreto ministeriale di cui al comma 3. 
              2. La scheda di  trasporto  costituisce  documentazione
          idonea  ai  fini  della  procedura  di  accertamento  della
          responsabilita' di cui all'articolo 8. 
              3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno  e  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito  il
          contenuto della scheda di  trasporto,  nella  quale  devono
          figurare le indicazioni relative  al  vettore,  comprensive
          del  numero  di   iscrizione   all'Albo   nazionale   degli
          autotrasportatori, al  committente,  al  caricatore  ed  al
          proprietario della merce, nei  casi  indicati  dal  decreto
          stesso, come definiti  all'articolo  2,  comma  1,  nonche'
          quelle relative alla  tipologia  ed  al  peso  della  merce
          trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.
          Lo stesso decreto individua le categorie  di  trasporto  di
          merci    a    collettame,    ai     fini     dell'esenzione
          dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo, nonche' i documenti di trasporto  previsti  dalle
          norme  comunitarie,  dagli  accordi  o  dalle   convenzioni
          internazionali, o da altra norma nazionale  in  materia  di
          autotrasporto di merci, da  considerare  equipollenti  alla
          scheda di trasporto. 
              4. Il  committente,  ovvero  chiunque  non  compila  la
          scheda di trasporto, o la altera,  o  la  compila  in  modo
          incompleto o non  veritiero,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600
          euro a 1.800 euro. 
              5. Chiunque, durante l'effettuazione di  un  trasporto,
          non porta a  bordo  del  veicolo  la  scheda  di  trasporto
          ovvero,  in  alternativa,  copia  del  contratto  in  forma
          scritta  o   altra   documentazione   equivalente,   ovvero
          equipollente ai  sensi  del  comma  3,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma da 40 a 120 euro.  All'atto  dell'accertamento  della
          violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo  del
          veicolo, che verra' restituito al conducente,  proprietario
          o  legittimo  detentore,  ovvero  a  persona  delegata  dal
          proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda  di
          trasporto, ovvero copia  del  contratto  redatto  in  forma
          scritta o altra documentazione  equivalente  ai  sensi  del
          comma 1. La scheda di  trasporto,  il  contratto  in  forma
          scritta   o   altra   documentazione   equivalente   ovvero
          equipollente  deve  essere  esibita  entro  il  termine  di
          quindici   giorni   successivi    all'accertamento    della
          violazione. In caso di mancata  esibizione,  l'ufficio  dal
          quale     dipende     l'organo     accertatore     provvede
          all'applicazione della sanzione di  cui  al  comma  4,  con
          decorrenza dei termini  per  la  notificazione  dal  giorno
          successivo a quello  stabilito  per  la  presentazione  dei
          documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli  214
          e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
          285, e successive modificazioni. 
              6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche
          a chiunque circoli  alla  guida  di  veicoli  immatricolati
          all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali  o
          di cabotaggio,  qualora  non  rechi  a  bordo  i  documenti
          equipollenti di cui  al  comma  3  ovvero  gli  stessi  non
          risultino  compilati  correttamente.  In   tali   casi   si
          applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  207  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni." 
              L'articolo 8-bis del D.L. 26-4-2013 n. 43 
              Disposizioni  urgenti   per   il   rilancio   dell'area
          industriale  di  Piombino,  di   contrasto   ad   emergenze
          ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
          2012 e per accelerare la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
          realizzazione degli interventi per Expo 2015, 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 26  aprile  2013,  n.  97.,
          abrogato dalla preente legge,  recava: «Art.  8-bis  Deroga
          alla disciplina dell'utilizzazione  di  terre  e  rocce  da
          scavo». 

( Art. 41-ter 
 
Norme  ambientali  per  gli  impianti  ad  inquinamento   scarsamente
                          significativo )) 
 
  ((1. Alla parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  V  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
  ((a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' silos per i materiali vegetali»;)) 
  (( b)dopo la lettera v) e' inserita la seguente:)) 
  ((«v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali  impiegati
da imprese agricole o a servizio delle  stesse  con  potenza  termica
nominale, per corpo  essiccante,  uguale  o  inferiore  a  1  MW,  se
alimentati a biomasse o a biodiesel  o  a  gasolio  come  tale  o  in
emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a
metano o a gpl o a biogas»;)) 
  (( c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» e' soppressa;)) 
  (( d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:)) 
  ((«kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno  di
uva nonche' stabilimenti di  produzione  di  aceto  o  altre  bevande
fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i
distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque
sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  di
fermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamento
meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materie
prime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla
presente lettera.)) 
  ((kk-ter) Frantoi».)) 
  ((2. Alla parte II  dell'allegato  IV  alla  parte  V  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)dopo la lettera v) e' inserita la seguente:)) 
  ((«v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali  impiegati
o a servizio di imprese agricole non ricompresi  nella  parte  I  del
presente allegato»;)) 
  (( b)dopo la lettera oo) e' aggiunta la seguente:)) 
  ((«oo-bis) Stabilimenti  di  produzione  di  vino,  aceto  o  altre
bevande  fermentate  non  ricompresi  nella  parte  I  del   presente
allegato».)) 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta la parte I dell'allegato IV alla parte V del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, come modificata dalla presente legge: 
              "Allegato IV 
              Impianti e attivita' in deroga 
              Parte I 
              Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1. 
              1. Elenco degli impianti e delle attivita': 
              a) Lavorazioni meccaniche dei metalli,  con  esclusione
          di attivita' di verniciatura e trattamento  superficiale  e
          smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale  o
          come frazione  oleosa  delle  emulsioni)  inferiore  a  500
          kg/anno. 
              b) Laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione
          di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene
          svolta attivita' estetica, sanitaria e di servizio  e  cura
          della persona,  officine  ed  altri  laboratori  annessi  a
          scuole. 
              c)   Decorazione   di   piastrelle   ceramiche    senza
          procedimento di cottura. 
              d) Le seguenti lavorazioni tessili: 
              - preparazione, filatura, tessitura della trama,  della
          catena o della maglia  di  fibre  naturali,  artificiali  o
          sintetiche,    con     eccezione     dell'operazione     di
          testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; 
              -  nobilitazione  di  fibre,  di  filati,  di   tessuti
          limitatamente alle fasi di purga, lavaggio,  candeggio  (ad
          eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado  di
          liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio  a
          condizione che tutte le  citate  fasi  della  nobilitazione
          siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni: 
              1)  le  operazioni  in  bagno  acquoso  devono   essere
          condotte  a  temperatura  inferiore  alla  temperatura   di
          ebollizione del  bagno,  oppure,  nel  caso  in  cui  siano
          condotte alla temperatura di ebollizione  del  bagno,  cio'
          deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o  di
          prodotti   volatili,   organici   o   inorganici,   o,   in
          alternativa, all'interno di macchinari chiusi; 
              2) le operazioni di asciugamento  o  essiccazione  e  i
          trattamenti con vapore espanso o a bassa  pressione  devono
          essere  effettuate  a  temperatura  inferiore  a   150°   e
          nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce  non  devono
          essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti  volatili,
          organici od inorganici. 
              e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva,  mense,
          rosticcerie e friggitorie. 
              f) Panetterie, pasticcerie ed affini  con  un  utilizzo
          complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg. 
              g) Stabulari acclusi  a  laboratori  di  ricerca  e  di
          analisi. 
              h) Serre. 
              i) Stirerie. 
              j) Laboratori fotografici. 
              k) Autorimesse e  officine  meccaniche  di  riparazioni
          veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni  di
          verniciatura. 
              l) Autolavaggi. 
              m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione  di
          quelli asserviti ad altri impianti,  nonche'  silos  per  i
          materiali vegetali. 
              n) Macchine per eliografia. 
              o)   Stoccaggio   e    movimentazione    di    prodotti
          petrolchimici   ed   idrocarburi   naturali   estratti   da
          giacimento,  stoccati  e  movimentati  a  ciclo  chiuso   o
          protetti da gas inerte. 
              p) Impianti di trattamento acque escluse  le  linee  di
          trattamento fanghi. 
              q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie. 
              r)  Attivita'  di  seconde   lavorazioni   del   vetro,
          successive alle  fasi  iniziali  di  fusione,  formatura  e
          tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni  di
          acidatura e satinatura. 
              s)  Forni  elettrici  a  volta  fredda  destinati  alla
          produzione di vetro. 
              t)   Trasformazione   e   conservazione,   esclusa   la
          surgelazione, di frutta,  ortaggi,  funghi  con  produzione
          giornaliera massima non superiore a 350 kg. 
              u)   Trasformazione   e   conservazione,   esclusa   la
          surgelazione, di carne con produzione  giornaliera  massima
          non superiore a 350 kg. 
              v)  Molitura  di  cereali  con  produzione  giornaliera
          massima non superiore a 500 kg. 
              v-bis) impianti di essiccazione di  materiali  vegetali
          impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con
          potenza termica nominale, per corpo  essiccante,  uguale  o
          inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel  o
          a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e  uguale
          o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano  o  a  gpl  o  a
          biogas; 
              w) Lavorazione e conservazione,  esclusa  surgelazione,
          di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione
          giornaliera massima non superiore a 350 kg. 
              x) Lavorazioni manifatturiere alimentari  con  utilizzo
          giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg. 
              y)  Trasformazioni  lattiero-casearie  con   produzione
          giornaliera massima non superiore a 350 kg. 
              z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in  cui
          il numero di capi presenti e' inferiore a quello  indicato,
          per  le  diverse  categorie  di  animali,  nella   seguente
          tabella. Per allevamento effettuato in  ambiente  confinato
          si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il
          sistematico  utilizzo  di  una  struttura  coperta  per  la
          stabulazione degli animali. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati. 
              bb)  Impianti  di  combustione,   compresi   i   gruppi
          elettrogeni e i gruppi  elettrogeni  di  cogenerazione,  di
          potenza  termica  nominale  pari  o  inferiore  a   1   MW,
          alimentati a biomasse di  cui  all'allegato  X  alla  parte
          quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore
          a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a
          biodiesel. 
              cc)  Impianti  di  combustione   alimentati   ad   olio
          combustibile, come tale o in emulsione, di potenza  termica
          nominale inferiore a 0,3 MW. 
              dd) Impianti di combustione alimentati  a  metano  o  a
          GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. 
              ee)  Impianti  di  combustione,   compresi   i   gruppi
          elettrogeni  e  i  gruppi  elettrogeni  di   cogenerazione,
          ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti,
          alimentati da gas di discarica, gas residuati dai  processi
          di depurazione e biogas, di potenza  termica  nominale  non
          superiore a 3 MW, se l'attivita' di  recupero  e'  soggetta
          alle procedure autorizzative  semplificate  previste  dalla
          parte quarta del presente decreto  e  tali  procedure  sono
          state espletate. 
              ff)  Impianti  di  combustione,   compresi   i   gruppi
          elettrogeni  e  i  gruppi  elettrogeni  di   cogenerazione,
          alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta
          del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore
          o uguale a 3 MW. 
              gg)  Gruppi  elettrogeni  e   gruppi   elettrogeni   di
          cogenerazione alimentati a  metano  o  a  GPL,  di  potenza
          termica nominale inferiore a 3 MW. 
              hh)  Gruppi  elettrogeni  e   gruppi   elettrogeni   di
          cogenerazione  alimentati  a  benzina  di  potenza  termica
          nominale inferiore a 1 MW. 
              ii) Impianti di combustione connessi alle attivita'  di
          stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di
          2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore  a  5
          MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a  2,5  MW  se
          alimentati a gasolio. 
              jj) Laboratori di analisi e  ricerca,  impianti  pilota
          per prove,  ricerche,  sperimentazioni,  individuazione  di
          prototipi.  Tale  esenzione  non  si  applica  in  caso  di
          emissione  di  sostanze  cancerogene,   tossiche   per   la
          riproduzione o mutagene  o  di  sostanze  di  tossicita'  e
          cumulabilita'  particolarmente  elevate,  come  individuate
          dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto. 
              kk) Dispostivi mobili  utilizzati  all'interno  di  uno
          stabilimento  da  un  gestore  diverso  da   quello   dello
          stabilimento  o   non   utilizzati   all'interno   di   uno
          stabilimento. 
              kk-bis) Cantine che trasformano fino a  600  tonnellate
          l'anno di uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o
          altre bevande fermentate, con una produzione annua  di  250
          ettolitri per i distillati e di  1.000  ettolitri  per  gli
          altri   prodotti.    Sono    comunque    sempre    escluse,
          indipendentemente  dalla  produzione  annua,  le  fasi   di
          fermentazione,    movimentazione,    travaso,    addizione,
          trattamento  meccanico,  miscelazione,  confezionamento   e
          stoccaggio delle materie prime  e  dei  residui  effettuate
          negli stabilimenti di cui alla presente lettera. 
              kk-ter) Frantoi." 
              Si riporta la parte II dell'allegato IV  alla  parte  V
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
          modificazioni, come modificata dalla presente legge: 
              "Parte II 
              Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2 
              1. Elenco degli impianti e delle attivita': 
              a)  Riparazione  e  verniciatura  di   carrozzerie   di
          autoveicoli, mezzi e  macchine  agricole  con  utilizzo  di
          impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di  prodotti
          vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo  complessivo
          non superiore a 20 kg. 
              b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo  di
          prodotti per la stampa  (inchiostri,  vernici  e  similari)
          giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg. 
              c) Produzione di prodotti in vetroresine  con  utilizzo
          giornaliero massimo complessivo di  resina  pronta  all'uso
          non superiore a 200 kg. 
              d) Produzione di articoli in  gomma  e  prodotti  delle
          materie  plastiche   con   utilizzo   giornaliero   massimo
          complessivo di materie prime non superiore a 500 kg. 
              e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi,  prodotti
          semifiniti in  materiale  a  base  di  legno  con  utilizzo
          giornaliero  massimo  complessivo  di  materie  prime   non
          superiore a 2000 kg. 
              f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri
          oggetti in  legno  con  utilizzo  complessivo  di  prodotti
          vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. 
              g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro  con
          utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso
          non superiore a 50 kg/g. 
              h) Panificazione, pasticceria e affini con  consumo  di
          farina non superiore a 1500 kg/g. 
              i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con
          produzione non superiore a 450 kg/g. 
              l)  Produzione  di  mastici,  pitture,  vernici,  cere,
          inchiostri  e  affini  con   produzione   complessiva   non
          superiore a 500 kg/h. 
              m) Sgrassaggio superficiale  dei  metalli  con  consumo
          complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g. 
              n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno  di
          venticinque addetti. 
              o)  Anodizzazione,  galvanotecnica,   fosfatazione   di
          superfici metalliche con consumo di  prodotti  chimici  non
          superiore a 10 kg/g. 
              p)  Utilizzazione  di  mastici  e  colle  con   consumo
          complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. 
              q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti
          per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie  prime
          non superiori a 200 kg/g. 
              r) Tempra di metalli con consumo di olio non  superiore
          a 10 kg/g. 
              s)  Produzione  di  oggetti  artistici   in   ceramica,
          terracotta o vetro in  forni  in  muffola  discontinua  con
          utilizzo nel ciclo produttivo di smalti,  colori  e  affini
          non superiore a 50 kg/g. 
              t)   Trasformazione   e   conservazione,   esclusa   la
          surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non
          superiore a 1000 kg/g. 
              u)   Trasformazione   e   conservazione,   esclusa   la
          surgelazione, di carne con produzione non superiore a  1000
          kg/g. 
              v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500
          kg/g. 
              v-bis) Impianti di essiccazione di  materiali  vegetali
          impiegati o a servizio di imprese agricole  non  ricompresi
          nella parte I del presente allegato. 
              z)   Lavorazione   e    conservazione,    esclusa    la
          surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari  marini
          con produzione non superiore a 1000 kg/g. 
              aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in  quantita'  non
          superiore a 1500 kg/g. 
              bb) Pressofusione con utilizzo di metalli  e  leghe  in
          quantita' non superiore a 100 kg/g. 
              cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con  utilizzo
          di materie prime non superiori a 1000 kg/g. 
              dd) Lavorazioni  conciarie  con  utilizzo  di  prodotti
          vernicianti  pronti   all'uso   giornaliero   massimo   non
          superiore a 50 kg. 
              ee) Fonderie  di  metalli  con  produzione  di  oggetti
          metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg. 
              ff)  Produzione  di  ceramiche  artistiche  esclusa  la
          decoratura  con  utilizzo  di  materia  prima   giornaliero
          massimo non superiore a 3000 kg. 
              gg)  Produzione  di  carta,  cartone  e  similari   con
          utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore
          a 4000 kg. 
              hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche. 
              ii)  Trasformazioni  lattiero-casearie  con  produzione
          giornaliera non superiore a 1000 kg. 
              ll) Impianti  termici  civili  aventi  potenza  termica
          nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10-50 MW. 
              mm) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a  secco  di
          tessuti  e  di  pellami,  escluse  le  pellicce,  e   delle
          pulitintolavanderie a ciclo chiuso. 
              nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui
          il numero  di  capi  potenzialmente  presenti  e'  compreso
          nell'intervallo  indicato,  per  le  diverse  categorie  di
          animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato
          in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo
          produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura
          coperta per la stabulazione degli animali. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              oo) Lavorazioni  meccaniche  dei  metalli  con  consumo
          complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle
          emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno. 
              oo-bis) Stabilimenti di produzione  di  vino,  aceto  o
          altre bevande fermentate non ricompresi nella parte  I  del
          presente allegato." 

 (( Art. 41-quater 
 
              Disciplina dell'utilizzo del pastazzo )) 
 
  ((1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, un decreto contenente  disposizioni
che consentano la produzione,  la  commercializzazione  e  l'uso  del
pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli  agrumi  ad  uso
agricolo  e  zootecnico,  sottraendolo  in   modo   definitivo   alla
disciplina dei rifiuti...omissis...



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