Art. 727 c.p. e non maltrattamento, cani e gatti in appartamento, contraddittorietà
Sentenza n. 8676/2014 del 24 febbraio 2014
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere -
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 11968/2010 TRIBUNALE di MILANO, del 11/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. Salzano che ha concluso per il
rigetto.
Svolgimento del processo
1.1 Con sentenza dell' 11 ottobre 2011 il Tribunale di Milano dichiarava A.M., imputato
dei reati di cui all'art. 544 ter c.p. (capo A) della rubrica - reato commesso il
(OMISSIS)) ed all'art. 659 c.p. (capo B) della rubrica), colpevole del diverso reato di
cui all'art. 727 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo A),
condannandolo alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda e disponendo la confisca degli
animali in sequestro con affidamento alla A.S.L. di (OMISSIS) attuale custode;
dichiarava non doversi procedere in ordine alla imputazione di cui al capo B) per
oblazione.
1.2 Il Tribunale, all'esito di una complessa istruttoria dibattimentale che aveva visto
l'iniziale declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile
dell'associazione OIPA per non tempestività della costituzione, aveva riqualificato
l'originaria imputazione per il delitto di maltrattamento di animali nel meno grave
reato contravvenzionale di abbandono di animali ex art. 727 c.p., comma 2, ritenendo
non configurabile nella specie l'elemento soggettivo tipico della fattispecie delittuosa
(dolo).
1.3 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato personalmente con articolati motivi
che qui di seguito si sintetizzano: a) contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il ritenuto reato di
abbandono di animali, rilevando che il compendio probatorio emerso avrebbe dovuto
indurre il Tribunale ad escludere il reato sia per quanto riguarda il supposto stato di
abbandono dei numerosi cani che stazionavano nel suo appartamento, sia per quanto
riguarda un altrettanto cospicuo numero di mici nient'affatto trascurati come
prospettato dall'accusa; b) manifesta illogicità in ordine alla mancata acquisizione di
prove decisive compendiate nelle numerose memorie difensive mai prese in
considerazione dal giudice; c) omessa motivazione in ordine alla disposta
inapplicabilità dell'oblazione richiesta anche per il reato di cui al capo A) nella nuova
riqualificazione data dal Tribunale; d) omessa motivazione, e comunque, sua
contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento al diniego della riapertura
dell'istruzione dibattimentale; e) omessa motivazione ed illogicità manifesta in punto
di disposta confisca degli animali, in quanto illegittima ed in violazione di legge.
1.4 Con memoria tempestivamente e ritualmente depositata, il ricorrente ha richiesto
il rinvio dell'odierna udienza rilevando come dagli atti trasmessi a seguito del proposto
ricorso di legittimità mancassero numerosi documenti prodotti ritualmente che
avrebbero dovuto formare parte integrante del fascicolo processuale (si trattava delle
numerose denunzie medio tempore presentate nei riguardi un teste - tale R.A. - per i
reati di falsa testimonianza, falso in atto pubblico e calunnia, a suo tempo trasmesse
al Tribunale di Milano competente per il giudizio di primo grado). Contestualmente il
ricorrente ha ricusato il difensore di ufficio nominatogli.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
2. Sembra utile al Collegio, per un corretto esame delle numerose censure formulate
dal ricorrente, riepilogare per estrema sintesi la vicenda per cui è processo.
2.1 Secondo la ricostruzione fattuale operata dal giudice milanese, a seguito di una
denuncia a firma di tale B.C. con la quale era stata segnalato il disturbo alle
occupazioni ed al riposo dei condomini di un edificio in conseguenza della condotta
dell' A. (occupante di un appartamento dello stabile al cui interno erano ospitati
numerosi cani di razza bulldog e numerosi mici) per il frastuono cagionato dagli
animali e per i cattivi odori provenienti dall'appartamento che li ospitava, erano
intervenute le guardie zoofile del Comune unitamente ai carabinieri.
2.2 L'accesso della P.G. consentiva di accertare che all'interno dell'appartamento,
esteso circa 100 mq. abitato dall'odierno ricorrente e sovrastante quello della B., si
trovavano quattordici gatti, dei quali sette cuccioli, e nove cani adulti di razza bulldog,
uno dei quali in stato di gravidanza: i cani erano tenuti a due a due nelle varie stanze
dell'appartamento separati da reti o altri oggetti in funzione di divisori, con ventilatori
posti nelle vicinanze per arieggiare gli ambienti, mentre i mici erano liberi di circolare
nell'appartamento. Il cattivo odore proveniva dagli escrementi degli animali, mentre le
finestre delle varie stanze erano ermeticamente chiuse. In seguito a tale sopralluogo
si procedeva al sequestro degli animali ed alla loro sottoposizione a visita che
consentiva di appurare che i cani mostravano segni di carenza e paura a muoversi in
ambienti esterni, mentre ancora più gravi erano le carenze igieniche dei gatti,
soprattutto i cuccioli.
2.3 Sottoposti gli animali ad accertamenti clinici più approfonditi, era stata redatta da
parte di uno dei veterinari dell'ASL di (OMISSIS) una relazione sullo stato di salute
tanto dei cani quanto dei gatti, trasmessa al P.M. officiato delle indagini. Da quanto
riferito nella relazione, sia i gatti che i cani erano in sufficiente stato di nutrizione
(soltanto i mici cuccioli avevano uno stato nutrizionale appena sufficiente). I gatti
cuccioli erano affetti da infiammazioni alle prime vie respiratorie, mentre i gatti adulti
manifestavano problemi neurologici ed oculari. In migliore stato le condizioni dei cani,
anche se alcuni di essi presentavano una situazione di abnorme lunghezza delle
unghie; alcuni dei cani erano affetti da esiti di otite; altri da dermatite o congiuntivite.
Dopo il sequestro i cani erano stati trasferiti al presidio veterinario dell'ASL, e
successivamente alcuni di essi provvisoriamente assegnati in affido a privati cittadini.
L' A. rinunciava alla proprietà dei gatti, mentre chiedeva il dissequestro dei cani che
veniva rigettato, attese le condizioni in cui si trovavano gli animali e la ritenuta
inidoneità dell' A. a prendersi cura di essi.
2.4 Sulla base di tali premesse e anche delle risultanze derivanti dalle varie relazioni
veterinarie, oltre che dai rilievi fotografici e dai filmati acquisiti, il Tribunale aveva
ritenuto fondate le accuse (anche se ridimensionate quanto alla natura del reato) e
disatteso le giustificazioni offerte dall' A. oltre che le sue molteplici accuse di falsità
delle dichiarazioni testimoniali e di non autenticità delle fotografie ritraenti gli animali
ed il loro stato di salute al momento del sequestro.
2.5 Tanto precisato quanto al fatto storico, appare fondata la censura principale
relativa alla manifesta illogicità e/o contraddittorietà della decisione nel suo
complesso.
2.6 Il concetto di illogicità manifesta presuppone una incoerenza palese percepibile
ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità, al riguardo, essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se
non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del
convincimento senza vizi di diritto (cfr. Cass. Sez. Un. 21.9.2003 n. 47289, Petrella,
Rv. 226074; Sez. 3^ 12.10.2007 n. 40542, Marrazzo e altro, Rv. 238016). La nozione
di contraddittorietà implica una affermazione o un ragionamento uguale e contrario
rispetto ad altro vertente sul medesimo punto: tale vizio, introdotto dalla L. n. 46 del
2006, si manifesta sotto forma di incongruenza interna tra lo svolgimento del
processo e la decisione, atteggiandosi, quindi, come una sorta di contraddittorietà
"processuale" in contrapposizione alla contraddittorietà "logica" che è intrinseca al
testo del provvedimento. Più in generale si parla di contraddittorietà della motivazione
quando essa non sia adeguata in quanto non permette un agevole riscontro delle
scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è
stato oggetto di prova (così Sez. 6^ 14.1.2010 n. 7651 P.G. in proc. Mannino, Rv.
246172). In ultima analisi il vizio in questione si sostanzia "nell'incompatibilità tra
l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l'informazione sul
medesimo punto esistente in atti (si afferma ciò che si nega e si nega ciò che è
affermato" (in termini Sez. 3^ 21.11.2010 n. 12110, Campanella e altro, Rv.
243247).deve anche in questo caso trattarsi di vizio che deve (al pari della manifesta
illogicità) risultare dal testo del provvedimento impugnato.
2.7 Tali essendo le regole generali di valutazione della motivazione nell'ambito del
giudizio di cassazione, osserva il Collegio che nel caso in esame sussistono entrambi i
vizi denunciati.
3. Come precisato nella sentenza impugnata, il fatto originariamente contestato all' A.
in termini di maltrattamento di animali, è stato qualificato nella diversa condotta del
reato di abbandono di animali come configurata nell'art. 727 c.p., comma 2. Se può
considerarsi corretta - come riconosciuto dallo stesso ricorrente - la decisione del
Tribunale di escludere nel caso in esame la configurabilità del delitto di
maltrattamento di animali, risultando carenti i presupposti richiesti dalla norma
incriminatrice, non altrettanto esatta si rivela la decisione impugnata nella parte in cui
ritiene di ravvisare nella condotta in concreto tenuta dall'odierno ricorrente gli estremi
della (meno grave) fattispecie contravvenzionale.
3.1 Come ribadito da un uniforme indirizzo di questa Corte Suprema, il reato di
abbandono di animali comprende non solo tutti quei comportamenti dell'uomo che
offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando
ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla
sensibilità dell'animale, producendo un dolore (Sez. 3^ 22.11.2012 n. 49298, Tomat.
Rv. 253882; idem 7.11.2007 n. 44287, Belloni Pasquinelli, Rv. 238280).
3.2 Tuttavia la norma incriminatrice, dopo la novella di cui alla L. n. 189 del 2004,
richiede ai fini della integrazione della fattispecie non solo che le condizioni di custodia
dell'animale appaiano incompatibili con la natura dello stesso, ma che tali condizioni
siano produttive di gravi sofferenze per l'animale. E se è innegabilmente vero che il
concetto di gravità della sofferenza necessario per la condotta prevista dall'art. 727
c.p., è diverso dal concetto di grave danno alla salute (dell'animale) contemplato
nell'art. 544 ter c.p., è comunque indispensabile che le sofferenze cui gli animali mal
custoditi dovessero essere sottoposti debbano raggiungere un livello tale da rendere
assolutamente inconciliabile la condizione in cui vengono tenuti con la condizione
propria dell'animale in situazione di benessere. Tale giudizio va espresso con
riferimento alle situazioni contingenti, essendo evidente che una temporanea
situazione di disagio dell'animale non può essere confusa con la situazione contra
legem enunciata dall'art. 727 citato, comma 2.
3.3 Si legge nella sentenza (pag. 13) che si è accertato che "le condizioni in cui gli
animali vivevano per esiguità di spazio e precarie condizioni igieniche erano
inconciliabili con la loro natura e tali da arrecare loro gravi sofferenze". Prosegue il
Tribunale, affermando che "ciò è emerso in modo rilevante per i 14 gatti rinvenuti
nell'appartamento questione che non erano liberi di uscire e vivevano a contato con i
cani in una situazione di totale promiscuità e per alcuni dei cani che avendo le unghia
molto lunghe evidentemente non venivano fatti uscire per le necessarie passeggiate".
Il Tribunale conclude affermando che "le sofferenze patite dagli
animali........emergono in re ipsa dal fatto che in un appartamento di poco più di 100
mt. quadri venissero tenuti giorno e notte 9 cani e 14 gatti; dal fatto che gli stessi
animali non avessero la possibilità di uscire e venissero tenuti in condizioni igieniche
precarie, come testimoniato dal cattivo odore che fuoriusciva dall'appartamento di cui
tutti i testi presenti al sopralluogo hanno parlato" (pag. 13 citata).
3.4 La illogicità della decisione si coglie leggendo alcune pagine precedenti in cui si da
atto: 1) che i cani erano stati custoditi, dopo il sequestro, nel canile comunale di
(OMISSIS), non adatto alle loro condizioni fisiche in quanto la razza bulldog inglese
soffre particolarmente il caldo; 2) che i cani erano stati consegnati al canile di cui
sopra nei primi quindici giorni di agosto con la conseguenza che una tale situazione -
diversa da quella constatata all'atto del sequestro - aveva inciso negativamente sulle
loro condizioni di salute che si erano, per ciò, aggravate; 3) che all' A. non potevano
addebitarsi nè le condizioni di salute negative dei cani quando erano stati ricoverati
nel canile municipale, nè la morte di uno di essi stante la mancanza di priva del nesso
di causalità tra l'evento morte e la mancata somministrazione di cure da parte dell' A..
(pag. 10 della sentenza).
3.5 Si legge, ancora, nella decisione impugnata che i gatti adulti erano "in buono stato
di nutrizione" mentre i cuccioli erano "appena nutriti"; erano esenti da parassiti esterni
(pulci, zecche et similia); che alcuni cuccioli presentavano sintomi di rino-tracheite e
congiuntivite; che alcuni esemplari presentavano disturbi neurologici e oculari; che
anche i nove cani erano in buono stato di nutrizione e privi di parassiti; che tutti erano
dotati di microchip e vaccinati contro la filaria e che alcuni dei detti animali
presentavano un ipoconsumo ungueale tipico dell'animale che non viene portato a
passeggio; che alcuni erano affetti da dermatite (malattia tipica del bulldog); altri
presentavano sospetti esiti di otiti o alopecia o congiuntivite (pag. 7 della sentenza).
3.6 Si legge, infine, che i cani erano tenuti a due a due nelle varie stanze, separati da
reti o da oggetti che fungevano da divisori; che vi erano dei ventilatori posti nelle
vicinanze e che i mici circolavano liberi nell'appartamento (pag. 6).
3.7 Il ricorrente ha allegato al ricorso una serie di fotografie ritraenti le condizioni
degli animali e la situazione ambientale dell'appartamento, ivi compresa la presenza
dei ventilatori per arieggiare gli ambienti, ribadendo poi che la particolare razza
bulldog inglese soffriva decisamente il calco, sicchè non solo i vari ambienti venivano
rinfrescati con gli appositi ventilatori, ma le imposte - nelle ore del giorno - venivano
tenute chiuse per non far filtrare il sole. Ha precisato l' A. - come ricordato nella
sentenza impugnata - che, essendo egli un allevatore e titolare di una azienda
agricola, aveva modo di ospitare i cani anche in altri luoghi e soprattutto di condurli
all'esterno per sgambare in località (OMISSIS) e di poterli far ospitare in un canile di
quel Comune (pag. 11 della sentenza).
3.8 Dal complesso di tali circostanze ritiene il Collegio che il Tribunale non ha tenuto in
adeguato conto le spiegazioni date dall' A. soprattutto con riferimento alla situazione
sanitaria degli animali e con lo stato delle unghia (per quanto riguarda i cani)
connaturato alla loro razza. Emerge invece un netta presa di posizione del Tribunale
verso la tesi dell'abbandono colpevole e del mantenimento degli animali in situazioni
incompatibili son lo stato di benessere basata, per un verso, sulle relazioni sanitarie;
sul filmato girato all'atto del sopralluogo;
sulle testimonianze dei verbalizzanti e per altro verso sulla situazione ambientale
giudicata inadeguata in termini di spazio.
3.9 In una situazione che pure lascia trasparire alcune circostanze (come lo stato di
salute dei cani; la libertà di movimento dei gatti all'interno della casa, senza però
accenni alla promiscuità con i cani; la ventilazione degli ambienti; la riserva di spazi
dedicati ai cani mediante predisposizione di divisori) che avrebbero dovuto indurre a
maggiori approfondimenti, sarebbe stato certamente necessario - in considerazione
delle spiegazioni offerte dall'imputato ma non accettate dal Tribunale - disporre un
accertamento specifico in ordine tanto alla natura delle varie patologie ed al
collegamento tra la situazione di custodia degli animali e tali patologie, quanto alle
condizioni ambientali (soprattutto in termini di spazio) per fugare le evidenti
perplessità che nascevano da una posizione di netta contrapposizione tra la situazione
descritta dai verbalizzanti e le giustificazioni, estremamente dettagliate e corredate da
documenti e fotografie, offerte dall'imputato.
3.10 In questi termini si ravvisa sia la contraddittorietà, sia la manifesta illogicità, sia
la carenza motivazionale, anche perché non poteva assurgere a regola idonea a
dimostrare la cattiva situazione di detenzione degli animali, la circostanza di uno
spazio di oltre 100 mq. (giudicato esiguo), senza una specifica descrizione dei singoli
ambienti e della loro distribuzione interna.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Milano
per nuova motivazione in punto di responsabilità.
5. Quanto al motivo afferente alla disposta confisca, lo stesso si profila fondato per le
ragioni che seguono.
5.2 Fermo restando il profilo della confiscabilità di animali in conformità a quanto
previsto dall'art. 19 quater disp. att. c.p., e pur dandosi atto di un indirizzo di questa
Corte Suprema (citato nella sentenza impugnata, secondo il quale "l'affidamento
provvisorio a privati degli animali oggetto di confisca e sequestro, effettuato nel corso
del processo in attesa di individuare gli enti ed associazioni che si dichiarino disponibili
ad accoglierli, non contrasta con la previsione di cui all'art. 19 quater disp. att. c.p."
(Sez. 3^ 21.4.2010 n. 22039, Piatto, Rv. 247656), che lascia presumere come
possibile la confisca di un animale ex art. 240 c.p., comma 2, non appare condivisibile
la decisione di non restituire gli animali all' A. in quanto basata unicamente sulla
previsione meramente astratta (avendo l'imputato documentato nel ricorso di non
abitare più nell'appartamento di Via (OMISSIS) ove gli animali erano stati rinvenuti) di
una reiterazione da parte dell'imputato, in caso di restituzione in suo favore degli
animali, di comportamenti (in termini di abbandono di animali) analoghi a quelli
oggetto del presente procedimento. Si tratta, infatti, di una previsione che oltre che in
contrasto con la stessa possibilità (manifestata a suo tempo dal ricorrente e
sostanzialmente riconosciuta come attuabile dal Tribunale) di ospitare i cani (per i
gatti risulta che via sia stata una rinuncia da parte del ricorrente a tenerli con sè) in
una struttura ritenuta adeguata (il canile di (OMISSIS)), pecca di genericità.
6. Per tali ragioni la sentenza impugnata va, sul punto, annullata senza rinvio con
eliminazione della confisca e contestuale restituzione degli animali all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca che
elimina - con restituzione degli animali all'avente diritto - e con rinvio al Tribunale di
Milano per nuova valutazione sulla responsabilità.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014
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