Art. 727 c.p. e non maltrattamento, cani e gatti in appartamento, contraddittorietà

Sentenza n. 8676/2014  del 24 febbraio 2014

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE TERZA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - 
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - 
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - 
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - 
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 
sentenza 
sul ricorso proposto da: 
A.M. N. IL (OMISSIS); 
avverso la sentenza n. 11968/2010 TRIBUNALE di MILANO, del 11/10/2011; 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
udita  in  PUBBLICA  UDIENZA  del  16/07/2013  la  relazione  fatta  dal  Consigliere  Dott. 
RENATO GRILLO; 
Udito  il  Procuratore Generale  in  persona  del  Dott.  F.  Salzano  che  ha  concluso  per il 
rigetto. 
Svolgimento del processo 

1.1 Con sentenza dell' 11 ottobre 2011 il Tribunale di Milano dichiarava A.M., imputato 
dei  reati  di  cui  all'art.  544  ter  c.p.  (capo  A)  della  rubrica  -  reato  commesso  il 
(OMISSIS)) ed all'art. 659 c.p. (capo B) della rubrica), colpevole del diverso reato di 
cui all'art.  727  c.p.,  così  riqualificata  l'originaria  imputazione  di  cui  al  capo  A), 
condannandolo alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda e disponendo la confisca degli 
animali in sequestro con affidamento alla A.S.L. di (OMISSIS) attuale custode; 
dichiarava  non  doversi  procedere  in  ordine  alla  imputazione  di  cui  al  capo  B)  per 
oblazione. 
1.2 Il Tribunale, all'esito di una complessa istruttoria dibattimentale che aveva visto 
l'iniziale  declaratoria  di  inammissibilità  della  costituzione  di  parte  civile 
dell'associazione  OIPA  per  non  tempestività  della  costituzione,  aveva  riqualificato 
l'originaria  imputazione  per  il  delitto  di  maltrattamento  di  animali  nel  meno  grave 
reato contravvenzionale di abbandono di animali ex art. 727 c.p., comma 2, ritenendo 
non configurabile nella specie l'elemento soggettivo tipico della fattispecie delittuosa 
(dolo). 
1.3 Ricorre avverso  la detta sentenza  l'imputato personalmente con articolati motivi 
che  qui  di  seguito  si  sintetizzano:  a)  contraddittorietà  e  manifesta  illogicità  della 
motivazione  in  punto  di  affermazione  della  responsabilità  per  il  ritenuto  reato  di 
abbandono di animali, rilevando che il compendio probatorio emerso avrebbe dovuto 
indurre il Tribunale ad escludere il reato sia per quanto riguarda il supposto stato di 
abbandono dei numerosi cani che stazionavano nel suo appartamento, sia per quanto 
riguarda  un  altrettanto  cospicuo  numero  di  mici  nient'affatto  trascurati  come 
prospettato dall'accusa; b) manifesta illogicità  in ordine alla mancata acquisizione di 
prove  decisive  compendiate  nelle  numerose  memorie  difensive  mai  prese  in 
considerazione  dal  giudice;  c)  omessa  motivazione  in  ordine  alla  disposta 
inapplicabilità dell'oblazione richiesta anche per il reato di cui al capo A) nella nuova 
riqualificazione  data  dal  Tribunale;  d)  omessa  motivazione,  e  comunque,  sua 
contraddittorietà  e  manifesta  illogicità  con  riferimento  al  diniego  della  riapertura 
dell'istruzione dibattimentale; e) omessa motivazione ed illogicità manifesta in punto 
di disposta confisca degli animali, in quanto illegittima ed in violazione di legge. 
1.4 Con memoria tempestivamente e ritualmente depositata, il ricorrente ha richiesto 
il rinvio dell'odierna udienza rilevando come dagli atti trasmessi a seguito del proposto 
ricorso  di  legittimità  mancassero  numerosi  documenti  prodotti  ritualmente  che 
avrebbero dovuto formare parte integrante del fascicolo processuale (si trattava delle 
numerose denunzie medio tempore presentate nei riguardi un teste - tale R.A. - per i 
reati di falsa testimonianza, falso in atto pubblico e calunnia, a suo tempo trasmesse 
al Tribunale di Milano competente per il giudizio di primo grado). Contestualmente il 
ricorrente ha ricusato il difensore di ufficio nominatogli. 

Motivi della decisione 

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 

2. Sembra utile al Collegio, per un corretto esame delle numerose censure formulate 
dal ricorrente, riepilogare per estrema sintesi la vicenda per cui è processo. 

2.1  Secondo  la  ricostruzione  fattuale  operata  dal  giudice  milanese,  a  seguito  di  una 
denuncia  a  firma  di  tale  B.C.  con  la  quale  era  stata  segnalato  il  disturbo  alle 
occupazioni  ed  al  riposo  dei  condomini  di  un  edificio  in  conseguenza  della  condotta 
dell'  A.  (occupante  di  un  appartamento  dello  stabile  al  cui  interno  erano  ospitati 
numerosi  cani  di  razza  bulldog  e  numerosi  mici)  per  il  frastuono  cagionato  dagli 
animali  e  per  i  cattivi  odori  provenienti  dall'appartamento  che  li  ospitava,  erano 
intervenute le guardie zoofile del Comune unitamente ai carabinieri. 

2.2  L'accesso  della  P.G.  consentiva  di  accertare  che  all'interno  dell'appartamento, 
esteso  circa  100  mq.  abitato  dall'odierno  ricorrente  e  sovrastante  quello  della  B.,  si 
trovavano quattordici gatti, dei quali sette cuccioli, e nove cani adulti di razza bulldog, 
uno dei quali in stato di gravidanza: i cani erano tenuti a due a due nelle varie stanze 
dell'appartamento separati da reti o altri oggetti in funzione di divisori, con ventilatori 
posti nelle vicinanze per arieggiare gli ambienti, mentre i mici erano liberi di circolare 
nell'appartamento. Il cattivo odore proveniva dagli escrementi degli animali, mentre le 
finestre delle varie stanze erano ermeticamente chiuse. In seguito a tale sopralluogo 
si  procedeva  al  sequestro  degli  animali  ed  alla  loro  sottoposizione  a  visita  che 
consentiva di appurare che i cani mostravano segni di carenza e paura a muoversi in 
ambienti  esterni,  mentre  ancora  più  gravi  erano  le  carenze  igieniche  dei  gatti, 
soprattutto i cuccioli. 

2.3 Sottoposti gli animali ad accertamenti clinici più approfonditi, era stata redatta da 
parte  di  uno  dei  veterinari  dell'ASL  di  (OMISSIS)  una  relazione  sullo  stato  di  salute 
tanto dei cani quanto dei gatti, trasmessa al P.M. officiato delle indagini. Da quanto 
riferito  nella  relazione,  sia  i  gatti  che  i  cani  erano  in  sufficiente  stato  di  nutrizione 
(soltanto  i  mici  cuccioli  avevano  uno  stato  nutrizionale  appena  sufficiente).  I  gatti 
cuccioli erano affetti da infiammazioni alle prime vie respiratorie, mentre i gatti adulti 
manifestavano problemi neurologici ed oculari. In migliore stato le condizioni dei cani, 
anche  se  alcuni  di  essi  presentavano  una  situazione  di  abnorme  lunghezza  delle 
unghie; alcuni dei cani erano affetti da esiti di otite; altri da dermatite o congiuntivite. 
Dopo  il  sequestro  i  cani  erano  stati  trasferiti  al  presidio  veterinario  dell'ASL,  e 
successivamente alcuni di essi provvisoriamente assegnati in affido a privati cittadini. 
L' A. rinunciava alla proprietà dei gatti, mentre chiedeva il dissequestro dei cani che 
veniva  rigettato,  attese  le  condizioni  in  cui  si  trovavano  gli  animali  e  la  ritenuta 
inidoneità dell' A. a prendersi cura di essi. 

2.4 Sulla base di tali premesse e anche delle risultanze derivanti dalle varie relazioni 
veterinarie,  oltre  che  dai  rilievi  fotografici  e  dai  filmati  acquisiti,  il  Tribunale  aveva 
ritenuto  fondate  le  accuse  (anche  se  ridimensionate  quanto  alla  natura  del  reato)  e 
disatteso  le giustificazioni offerte dall' A.  oltre che  le sue molteplici accuse di falsità 
delle dichiarazioni testimoniali e di non autenticità delle fotografie ritraenti gli animali 
ed il loro stato di salute al momento del sequestro. 

2.5  Tanto  precisato  quanto  al  fatto  storico,  appare  fondata  la  censura  principale 
relativa  alla  manifesta  illogicità  e/o  contraddittorietà  della  decisione  nel  suo 
complesso. 

2.6  Il  concetto  di  illogicità  manifesta  presuppone  una  incoerenza  palese  percepibile 
ictu  oculi,  dovendo  il  sindacato  di  legittimità,  al  riguardo,  essere  limitato  a  rilievi  di 
macroscopica evidenza e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se 
non  espressamente  confutate,  siano  logicamente  incompatibili  con  la  decisione 
adottata,  purchè  siano  spiegate  in  modo  logico  ed  adeguato  le  ragioni  del 
convincimento senza vizi di diritto (cfr. Cass. Sez. Un. 21.9.2003 n. 47289, Petrella, 
Rv. 226074; Sez. 3^ 12.10.2007 n. 40542, Marrazzo e altro, Rv. 238016). La nozione 
di  contraddittorietà  implica  una  affermazione  o  un  ragionamento  uguale  e  contrario 
rispetto ad altro vertente sul medesimo punto: tale vizio, introdotto dalla L. n. 46 del 
2006,  si  manifesta  sotto  forma  di  incongruenza  interna  tra  lo  svolgimento  del 
processo  e  la  decisione,  atteggiandosi,  quindi,  come  una  sorta  di  contraddittorietà 
"processuale"  in  contrapposizione  alla  contraddittorietà  "logica"  che  è  intrinseca  al 
testo del provvedimento. Più in generale si parla di contraddittorietà della motivazione 
quando  essa  non  sia  adeguata  in  quanto  non  permette  un  agevole  riscontro  delle 
scansioni  e  degli  sviluppi  critici  che  connotano  la  decisione  in  relazione  a  ciò  che  è 
stato oggetto di prova (così Sez. 6^ 14.1.2010 n. 7651 P.G. in proc. Mannino, Rv. 
246172).  In  ultima  analisi  il  vizio  in  questione  si  sostanzia  "nell'incompatibilità  tra 
l'informazione  posta  alla  base  del  provvedimento  impugnato  e  l'informazione  sul 
medesimo  punto  esistente  in  atti  (si  afferma  ciò  che  si  nega  e  si  nega  ciò  che  è 
affermato" (in termini Sez. 3^ 21.11.2010 n. 12110, Campanella e altro, Rv. 
243247).deve anche in questo caso trattarsi di vizio che deve (al pari della manifesta 
illogicità) risultare dal testo del provvedimento impugnato. 
2.7  Tali  essendo  le  regole  generali  di  valutazione  della  motivazione  nell'ambito  del 
giudizio di cassazione, osserva il Collegio che nel caso in esame sussistono entrambi i 
vizi denunciati. 
3. Come precisato nella sentenza impugnata, il fatto originariamente contestato all' A. 
in termini di maltrattamento di animali, è stato qualificato nella diversa condotta del 
reato di abbandono di animali come configurata nell'art. 727 c.p., comma 2. Se può 
considerarsi  corretta  -  come  riconosciuto  dallo  stesso  ricorrente  -  la  decisione  del 
Tribunale  di  escludere  nel  caso  in  esame  la  configurabilità  del  delitto  di 
maltrattamento  di  animali,  risultando  carenti  i  presupposti  richiesti  dalla  norma 
incriminatrice, non altrettanto esatta si rivela la decisione impugnata nella parte in cui 
ritiene di ravvisare nella condotta in concreto tenuta dall'odierno ricorrente gli estremi 
della (meno grave) fattispecie contravvenzionale. 
3.1  Come  ribadito  da  un  uniforme  indirizzo  di  questa  Corte  Suprema,  il  reato  di 
abbandono  di  animali  comprende  non  solo  tutti  quei  comportamenti  dell'uomo  che 
offendono  il  comune  sentimento  di  pietà  e  mitezza  verso  gli  animali  destando 
ripugnanza  per  la  loro  aperta  crudeltà,  ma  anche  quelle  condotte  che  incidono  sulla 
sensibilità dell'animale, producendo un dolore (Sez. 3^ 22.11.2012 n. 49298, Tomat. 
Rv. 253882; idem 7.11.2007 n. 44287, Belloni Pasquinelli, Rv. 238280). 
3.2  Tuttavia  la  norma  incriminatrice,  dopo  la  novella  di  cui  alla L.  n.  189  del  2004, 
richiede ai fini della integrazione della fattispecie non solo che le condizioni di custodia 
dell'animale appaiano incompatibili con  la natura dello stesso, ma che tali condizioni 
siano produttive di gravi sofferenze per l'animale. E se è innegabilmente vero che il 
concetto  di  gravità  della  sofferenza  necessario  per  la  condotta  prevista dall'art.  727 
c.p.,  è  diverso  dal  concetto  di  grave  danno  alla  salute  (dell'animale)  contemplato 
nell'art. 544 ter c.p., è comunque indispensabile che le sofferenze cui gli animali mal 
custoditi dovessero essere sottoposti debbano raggiungere un livello tale da rendere 
assolutamente  inconciliabile  la  condizione  in  cui  vengono  tenuti  con  la  condizione 
propria  dell'animale  in  situazione  di  benessere.  Tale  giudizio  va  espresso  con 
riferimento  alle  situazioni  contingenti,  essendo  evidente  che  una  temporanea 
situazione  di  disagio  dell'animale  non  può  essere  confusa  con  la  situazione  contra 
legem enunciata dall'art. 727 citato, comma 2. 
3.3 Si  legge nella sentenza (pag. 13) che si è accertato che "le condizioni  in cui gli 
animali  vivevano  per  esiguità  di  spazio  e  precarie  condizioni  igieniche  erano 
inconciliabili  con  la  loro  natura  e  tali  da  arrecare  loro  gravi  sofferenze".  Prosegue  il 
Tribunale,  affermando  che  "ciò  è  emerso  in  modo  rilevante  per  i  14  gatti  rinvenuti 
nell'appartamento questione che non erano liberi di uscire e vivevano a contato con i 
cani in una situazione di totale promiscuità e per alcuni dei cani che avendo le unghia 
molto lunghe evidentemente non venivano fatti uscire per le necessarie passeggiate". 
Il  Tribunale  conclude  affermando  che  "le  sofferenze  patite  dagli 
animali........emergono in re ipsa dal fatto che in un appartamento di poco più di 100 
mt. quadri venissero tenuti giorno e notte 9 cani e 14 gatti; dal fatto che gli stessi 
animali non avessero la possibilità di uscire e venissero tenuti in condizioni igieniche 
precarie, come testimoniato dal cattivo odore che fuoriusciva dall'appartamento di cui 
tutti i testi presenti al sopralluogo hanno parlato" (pag. 13 citata). 
3.4 La illogicità della decisione si coglie leggendo alcune pagine precedenti in cui si da 
atto:  1)  che  i  cani  erano  stati  custoditi,  dopo  il  sequestro,  nel  canile  comunale  di 
(OMISSIS),  non  adatto  alle  loro  condizioni  fisiche  in  quanto  la  razza  bulldog  inglese 
soffre  particolarmente  il  caldo;  2)  che  i  cani  erano  stati  consegnati  al  canile  di  cui 
sopra nei primi quindici giorni di agosto con la conseguenza che una tale situazione - 
diversa da quella constatata all'atto del sequestro - aveva inciso negativamente sulle 
loro condizioni di salute che si erano, per ciò, aggravate; 3) che all' A. non potevano 
addebitarsi  nè  le  condizioni  di  salute  negative  dei  cani  quando  erano  stati  ricoverati 
nel canile municipale, nè la morte di uno di essi stante la mancanza di priva del nesso 
di causalità tra l'evento morte e la mancata somministrazione di cure da parte dell' A.. 
(pag. 10 della sentenza). 
3.5 Si legge, ancora, nella decisione impugnata che i gatti adulti erano "in buono stato 
di nutrizione" mentre i cuccioli erano "appena nutriti"; erano esenti da parassiti esterni 
(pulci, zecche et similia); che alcuni cuccioli presentavano sintomi di rino-tracheite e 
congiuntivite;  che  alcuni  esemplari  presentavano  disturbi  neurologici  e  oculari;  che 
anche i nove cani erano in buono stato di nutrizione e privi di parassiti; che tutti erano 
dotati  di  microchip  e  vaccinati  contro  la  filaria  e  che  alcuni  dei  detti  animali 
presentavano  un  ipoconsumo  ungueale  tipico  dell'animale  che  non  viene  portato  a 
passeggio;  che  alcuni  erano  affetti  da  dermatite  (malattia  tipica  del  bulldog);  altri 
presentavano sospetti esiti di otiti o alopecia o congiuntivite (pag. 7 della sentenza). 
3.6 Si legge, infine, che i cani erano tenuti a due a due nelle varie stanze, separati da 
reti  o  da  oggetti  che  fungevano  da  divisori;  che  vi  erano  dei  ventilatori  posti  nelle 
vicinanze e che i mici circolavano liberi nell'appartamento (pag. 6). 
3.7  Il  ricorrente  ha  allegato  al  ricorso  una  serie  di  fotografie  ritraenti  le  condizioni 
degli animali e la situazione ambientale dell'appartamento, ivi compresa la presenza 
dei  ventilatori  per  arieggiare  gli  ambienti,  ribadendo  poi  che  la  particolare  razza 
bulldog inglese soffriva decisamente il calco, sicchè non solo i vari ambienti venivano 
rinfrescati con gli appositi ventilatori, ma le imposte - nelle ore del giorno - venivano 
tenute  chiuse  per  non  far  filtrare  il  sole.  Ha  precisato  l'  A.  -  come  ricordato  nella 
sentenza  impugnata  -  che,  essendo  egli  un  allevatore  e  titolare  di  una  azienda 
agricola, aveva modo di ospitare i cani anche in altri luoghi e soprattutto di condurli 
all'esterno per sgambare in località (OMISSIS) e di poterli far ospitare in un canile di 
quel Comune (pag. 11 della sentenza). 
3.8 Dal complesso di tali circostanze ritiene il Collegio che il Tribunale non ha tenuto in 
adeguato conto le spiegazioni date dall' A. soprattutto con riferimento alla situazione 
sanitaria  degli  animali  e  con  lo  stato  delle  unghia  (per  quanto  riguarda  i  cani) 
connaturato alla loro razza. Emerge invece un netta presa di posizione del Tribunale 
verso la tesi dell'abbandono colpevole e del mantenimento degli animali in situazioni 
incompatibili son lo stato di benessere basata, per un verso, sulle relazioni sanitarie; 
sul filmato girato all'atto del sopralluogo; 
sulle  testimonianze  dei  verbalizzanti  e  per  altro  verso  sulla  situazione  ambientale 
giudicata inadeguata in termini di spazio. 
3.9 In una situazione che pure lascia trasparire alcune circostanze (come lo stato di 
salute  dei  cani;  la  libertà  di  movimento  dei  gatti  all'interno  della  casa,  senza  però 
accenni alla promiscuità con i cani; la ventilazione degli ambienti; la riserva di spazi 
dedicati ai cani mediante predisposizione di divisori) che avrebbero dovuto indurre a 
maggiori  approfondimenti,  sarebbe  stato  certamente  necessario  -  in  considerazione 
delle  spiegazioni  offerte  dall'imputato  ma  non  accettate  dal  Tribunale  -  disporre  un 
accertamento  specifico  in  ordine  tanto  alla  natura  delle  varie  patologie  ed  al 
collegamento  tra  la  situazione  di  custodia  degli  animali  e  tali  patologie,  quanto  alle 
condizioni  ambientali  (soprattutto  in  termini  di  spazio)  per  fugare  le  evidenti 
perplessità che nascevano da una posizione di netta contrapposizione tra la situazione 
descritta dai verbalizzanti e le giustificazioni, estremamente dettagliate e corredate da 
documenti e fotografie, offerte dall'imputato. 
3.10 In questi termini si ravvisa sia la contraddittorietà, sia la manifesta illogicità, sia 
la  carenza  motivazionale,  anche  perché  non  poteva  assurgere  a  regola  idonea  a 
dimostrare  la  cattiva  situazione  di  detenzione  degli  animali,  la  circostanza  di  uno 
spazio di oltre 100 mq. (giudicato esiguo), senza una specifica descrizione dei singoli 
ambienti e della loro distribuzione interna. 
4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Milano 
per nuova motivazione in punto di responsabilità. 
5. Quanto al motivo afferente alla disposta confisca, lo stesso si profila fondato per le 
ragioni che seguono. 
5.2  Fermo  restando  il  profilo  della  confiscabilità  di  animali  in  conformità  a  quanto 
previsto dall'art. 19 quater disp. att. c.p., e pur dandosi atto di un indirizzo di questa 
Corte  Suprema  (citato  nella  sentenza  impugnata,  secondo  il  quale  "l'affidamento 
provvisorio a privati degli animali oggetto di confisca e sequestro, effettuato nel corso 
del processo in attesa di individuare gli enti ed associazioni che si dichiarino disponibili 
ad accoglierli, non contrasta con la previsione di cui all'art. 19 quater disp. att. c.p." 
(Sez.  3^  21.4.2010  n.  22039,  Piatto,  Rv.  247656),  che  lascia  presumere  come 
possibile la confisca di un animale ex art. 240 c.p., comma 2, non appare condivisibile 
la  decisione  di  non  restituire  gli  animali  all'  A.  in  quanto  basata  unicamente  sulla 
previsione  meramente  astratta  (avendo  l'imputato  documentato  nel  ricorso  di  non 
abitare più nell'appartamento di Via (OMISSIS) ove gli animali erano stati rinvenuti) di 
una  reiterazione  da  parte  dell'imputato,  in  caso  di  restituzione  in  suo  favore  degli 
animali,  di  comportamenti  (in  termini  di  abbandono  di  animali)  analoghi  a  quelli 
oggetto del presente procedimento. Si tratta, infatti, di una previsione che oltre che in 
contrasto  con  la  stessa  possibilità  (manifestata  a  suo  tempo  dal  ricorrente  e 
sostanzialmente  riconosciuta  come  attuabile  dal  Tribunale)  di  ospitare  i  cani  (per  i 
gatti risulta che via sia stata una rinuncia da parte del ricorrente a tenerli con sè) in 
una struttura ritenuta adeguata (il canile di (OMISSIS)), pecca di genericità. 
6.  Per  tali  ragioni  la  sentenza  impugnata  va,  sul  punto,  annullata  senza  rinvio  con 
eliminazione della confisca e contestuale restituzione degli animali all'avente diritto. 

P.Q.M. 

Annulla,  senza  rinvio,  l'impugnata  sentenza  limitatamente  alla  disposta  confisca  che 
elimina - con restituzione degli animali all'avente diritto - e con rinvio al Tribunale di 
Milano per nuova valutazione sulla responsabilità. 
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2013. 
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014 

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