La demolizione di un edificio produce solo rifiuti

Cass. Sez. III n. 33028 del 28 luglio 2015 (Ud 1 lug 2015)
Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Giulivi
 

 omissis....

"Dunque la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi,
non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all'eliminazione dell'edificio
medesimo, né può assumere rilevanza, come già ritenuto da questa Corte, il
fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che
non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale
attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata
anche indipendentemente da precedenti demolizioni (Sez. 3, n. 42342 del
9/7/2013 RG. in proc. Massucco, Rv. 258329. V. anche Sez. 3, n. 3202 del
2/10/2014 (dep. 2015), Giaccari, Rv. 262128; Sez. 3, n. 17823 del 17/1/2012,
Celano, Rv. 252617, ove si è esclusa la riconducibilità dei residui da demolizione
alla categoria dei sottoprodotti, seppure senza prendere direttamente in
considerazione la qualificazione dell'attività di demolizione come «processo
produttivo»).
8. Va conseguentemente affermato che l'attività di demolizione di un
edificio non può essere definita un «processo di produzione» quale
quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152\06, con
la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come
rifiuti e non come sottoprodotti."

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