Materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi
Sentenza Cassazione III penale n. 21936/2016
La sentenza,
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prudentissima, puntualizza :
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prudentissima, puntualizza :
- non sono rifiuti se impiegati in processi che non danneggiano l’ambiente ( esempio: deposito al suolo) ---à vedi (1)
- se bruciati nei o vicino ai boschi, ricadono nel divieto imposto dalla legge regionale forestale all’Art. 61 (Vigilanza e sanzioni) comma 9 -------à vedi (3)
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D.lgs.
3 aprile 206 n.152
(1) Articolo 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di
applicazione della parte quarta del presente decreto:
……..omissis……
f) le materie fecali, se non
contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi
o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute
umana.
…..omissis……
(2) Art. 256-bis.
(Combustione illecita di rifiuti).
……..omissis……
6°
comma. Si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di
cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).
Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del
presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o
forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.
…omissis….
(3)
legge regionale
LOMBARDIA 5 dicembre 2008 n.31, art. 61
comma 9 . Le trasgressioni al divieto di accensione di
fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo
45, comma 10, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 105,57 a euro 316,71.
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