Notificazioni

RISPETTO DELLE FORMALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 5 luglio
(Presidente Schettino
Svolgimento del processo
P.E., con ricorso del 28 giugno 1999, a norma e nei termini di cui all'art. 23 della legge n. 689
del 1981 proponeva, davanti al Tribunale di Napoli, opposizione avverso la cartella esattoriale,
suddivisa in tre sub cartelle recanti l'iscrizione a ruolo di 12 verbali di violazione al codice della
strada, elevati dal Comune di Napoli Servizio di Polizia Municipale: a) la prima sub cartella è
dell'importo di lire 2.505.00, la seconda è dell'importo di lire 1.476.800, la terza è dell'importo
di lire 159.0000.
L'autorità procedente (il Comune di Napoli nella persona del Sindaco) produceva la
documentazione e chiedeva il rigetto dell'opposizione per la quale erano decorsi i cinque anni.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1997 del 2004, accoglieva parzialmente l'opposizione:
annullava cinque verbali, e ne convalidava i restanti sette. Annullava parzialmente le tre sub
cartelle esattoriale impugnate, riducendo gli importi dalle stesse riportate.

Il Tribunale di Napoli osservava che:
a) l'autorità procedente ha dimostrato di aver notificato quattro verbali a mano del portiere, di aver tentato la notifica di sette di essi senza che essa sia riuscita perché il destinatario risultava sloggiato, mentre non ha dimostrato di aver eseguito la notifica per uno solo di essi;

b) pertanto:
1) va annullato il verbale di cui non si ha prova della notifica;
2) vanno annullati quelli notificati a mani del portiere, essendo nulla la notifica in quanto manca l'attestazione dell'agente postale di aver ricercato le persone di cui all'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890.
3) valida è
1 invece la notifica degli altri sette verbali perché la legge ammette la notifica all'indirizzo ufficiale risultante dal PRA, sicché l'art. 201 comma 5 cod. della strada non fa che operare una finzione giuridica diretta a rendere valida una notifica avvenuta nel luogo risultante dai registri PRA anche se il destinatario risulta sloggiato.

La cassazione della sentenza n. 1997 del 2004 del Tribunale di Napoli è stata chiesta da P.E.
con ricorso affidato ad un motivo.
Il Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore e la
società GEST LINE spa. Commissario governativo per la riscossione dei tributi in persona del
legale rappresentante pro tempore, intimati, non hanno svolta alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di gravame la ricorrente censura la sentenza impugnata, per violazione
e falsa applicazione dell'articolo 201 del Codice della Strada. Avrebbe errato il Tribunale,
secondo la ricorrente, per aver ritenuto che l'art. 201 C.d.S. legittimi una notifica virtuale e
non reale, laddove afferma che allorquando la legge ammette la notificazione presso il luogo di
residenza risultante dai registri PRA, benché il trasgressore sia da esso sloggiato,altro non fa
che considerare valida una notifica inesistente,ossia ammette come valida una notifica solo
virtuale in luogo diverso da quello di residenza del destinatario. Piuttosto, ritiene la ricorrente,
anche l'art. 201 C.d.S. al comma 3 prevede una notificazione del verbale compiuta nell'indicare
i soggetti che possono provvedere alla notificazione richiama, comunque le modalità da seguire
per il compimento che individua espressamente in quelle del mezzo posta, secondo le norme
sulla notificazione secondo il servizio postale, che non prevedono forme incomplete.
1.1. La censura ha ragione d'essere e va accolta per le ragione di cui si dirà.
1.2. Questa Corte ha avuto modo di esaminare la stessa questione e di aver espresso il
principio, che intende ribadire per darne continuità, quello secondo cui la disposizione
contenuta nel terzo comma dell'art. 201 del Codice della Strada - a norma del quale
"comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla
residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione..." - non è
innovativa rispetto alla disposizione dell'art. 141 dell'abrogato codice della strada, dovendosi
anch'essa interpretare nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice
tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul
necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia
per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che,
nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di
circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida richiede
necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso
d'irreperibilità del destinatario. (Sent. n. 5907 del 23/04/2002).
1.3. Nella specie le formalità di cui all'art. 140 c.p.c., non risultano essere state rispettate,
relativamente ai verbali elevati dal Comune di Napoli serv. Polizia Municipale e recanti i nn. 1)
(omissis) del 15 novembre 1994. 2) (omissis) del 10 novembre 1994; 3) (omissis) del 14
ottobre 1994; 4) (omissis) del 18 novembre 1994; 5) (omissis) del 2 novembre 1994; 6)
(omissis) del 19 novembre 1994; 7) 40430396/94 del 22 novembre 1994.
L'Amministrazione comunale opposta, si è, infatti, limitata a depositare l'avviso di ricevimento della notifica effettuata per posta - e restituita con la dicitura "sloggiato" - senza fornire alcuna prova, sulla stessa incombente, in ordine all'espletamento delle successive formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario e indispensabili per la validità della notifica.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza
impugnata Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
del ricorso e dalla rilevata nullità della notifica dei verbali di accertamento posti a base delle
relative cartelle esattoriali in questione, deriva logicamente la nullità degli atti successivi ivi
compresa la detta cartella - è consentito in questa sede pronunciare "nel merito" ai sensi
dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere l'opposizione proposta dalla ricorrente con
l'annullamento della cartella esattoriale impugnata.
Considerata l'obiettiva incertezza e particolarità della questione di diritto trattata, sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti, interamente, le spese del giudizio di merito e di
quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi
dell'art. 384 c.p.c., comma 1, accoglie l'opposizione anche in relazione ai verbali di cui in parte
motiva. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e del giudizio di Cassazione.
2 settembre 2011, n. 18049Relatore Scalisi)in quanto dall'accoglimento

Post popolari in questo blog

polizia idraulica - sanzioni penali

Per un marchio non registrato non è punibile la contraffazione

Emendamento dell'on. Roger De Menech alla riforma del Min. Del Rio