POLIZIA STRADALE

Semplificate le procedure per il rinnovo della patente

Nuova patente europea


Dichiarazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi
"Semplificare la vita agli italiani nella loro lotta con la burocrazia e rendere più paritario il rapporto tra il cittadino e lo Stato è un impegno che passa anche attraverso riforme che sembrano piccole riforme ma sono invece molto significative per la vita quotidiana dei cittadini, come quella appena varata sulla patente di guida". E' il commento del ministro del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi dopo aver firmato il decreto che dal 9 gennaio 2014 sostituirà il vecchio "bollino" del rinnovo da applicare alla patente di guida con il rilascio di un nuovo documento di guida con foto aggiornata. "Abbiamo semplificato anche la trasmissione dei documenti al ministero dopo la visita medica: basta certificati di carta, l'invio avverrà in digitale attraverso il Portale dell'automobilista. La nuova patente arriverà a casa, o sul posto di lavoro se si preferisce, in una settimana". "Semplificazione - ha aggiunto il ministro Lupi - è anche il criterio con il quale stiamo lavorando al nuovo codice della strada per passare dagli attuali 240 articoli, a cui si aggiungono i 408 del regolamento di esecuzione, a poche decine di articoli chiari. Il cittadino non deve sentire lo Stato come vessatore e prevaricatore, per questo abbiamo approvato la norma che prevede lo sconto del 30 per cento per chi paga le multe nei primi cinque giorni. Sta funzionando ed evitando migliaia di contenziosi: chi si assume le sue responsabilità di fronte alla legge va incentivato a farlo".
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Dal prossimo 9 gennaio 2013 sarà infatti operativa la procedura di rinnovo della patente di guida con la stampa di un nuovo documento conforme al nuovo modello comunitario.
La nuova modalità operativa prevede che, a seguito della visita medica, il medico che certifica l'idoneità al rinnovo inoltri l'informativa elettronica al CED della Motorizzazione attraverso il Portale dell'Automobilista; contestualmente il medico stampa e consegna all'interessato una ricevuta con la quale il cittadino può circolare fino al ricevimento della nuova patente. Il giorno successivo la Motorizzazione darà corso alla stampa della nuova patente che verrà recapitata al titolare ovunque questi desideri riceverla. Questa procedura prevede la consegna al cittadino nei 7 giorni successivi alla visita medica con posta assicurata. Qualora il primo tentativo di recapito non dovesse andare a buon fine per assenza del ricevente, nei successivi 10 giorni verrà effettuato un secondo tentativo di recapito che potrà essere concordato tra il cittadino e il recapitante attraverso un contatto telefonico. La procedura di recapito sarà completamente tracciabile con informazioni disponibili 24 ore su 24 attraverso un servizio di assistenza telefonica con numero verde.
Il volume di patenti interessate alla nuova procedura è di circa 4.800.000 ogni anno.
Il costo della procedura per il cittadino è di complessivi 25€ di cui 16 di imposta di bollo e 9 di diritti di Motorizzazione, da corrispondersi al momento della visita medica. Rimane a carico del cittadino anche l'onere del recapito a posta assicurata pari ad un importo di 6,86€ IVA inclusa da saldare al momento del rec

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2943


Solo 30 gg. per il ricorso al Giudice di Pace

Art. 7
Dell'opposizione al verbale di accertamento
di violazione del codice della strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di
accertamento di violazione del codice della strada di cui
all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito
dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in
cui e' stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla data di contestazione della violazione o di
notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi'
inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi
dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le
violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e
agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il
ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il
provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo'
annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113,
secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina
l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il
massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato
a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,
con le modalita' di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.




Licenze stradali: esentate dalla scia

Chi vuole occupare suolo pubblico per lavori stradali, impianti pubblicitari o per motivi di carattere commerciale deve ancora attendere il rilascio di una regolare autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Non si applica infatti al codice stradale ed in particolare alle relative autorizzazioni, concessioni e ordinanze di modifica della viabilità la disciplina della scia.

Pubblicità al centro delle rotonde stradali

Nel centro delle rotonde stradali e attorno a questi utili manufatti non è possibile posizionare impianti pubblicitari. Si tratta infatti pur sempre di intersezioni a raso dove secondo il codice stradale è vietato applicare qualsiasi distrazione per l'utente motorizzato. Al massimo possono essere installate in prossimità insegne di esercizio. Lo ha ribadito il Ministero dei trasporti .


art.193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi (1).
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 798 a euro 3.194 (2).
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (3) (4).
4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 (5) (6).
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice (7).
4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. (8)
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. (9)
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. (10)
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OMOLOGAZIOONE APPARECCHIO FOTOGRAFICO: non rihiesta

20/09/2011
Estremi
M.I.T. - Parere 20/09/2011 n. 4719
Visite
44
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
20/09/2011
Prot. 4719
Oggetto: Verbale di contestazione n. 29 del 28.05.2011. Rif. nota del 09.07.2011.

Con riferimento a quanto esposto nella nota in riscontro, da quanto è dato di capire dalla foto prodotta, la contestazione immediata non è stata possibile per l'assenza del conducente, come peraltro debitamente annotato sul verbale ai sensi dell'art. 201 c. 1 del Codice (DLs n. 285/1992).
Inoltre il veicolo appare in sosta prima del punto ove cessa il divieto di fermata, come indica il pannello integrativo Mod. Il.5a/3, posto sotto il segnale di divieto, e dunque in palese violazione, che risulta accertata da un appartenente al corpo di Polizia Locale.
AI riguardo si osserva che non sussiste alcun obbligo di lasciare preavvisi del verbale; parimenti non sussiste alcun obbligo di documentare fotograficamente la violazione commessa.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 13 C. 1 della L n. 689/1981, è facoltà degli organi accertatori procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Conseguentemente non è richiesta l'omologazione del dispositivo fotografico.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
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