Terre e rocce da scavo



Art. 184 del decreto legislativo n.152 del 2006.

«2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività' o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 (*)((del presente decreto)).». 

(*): art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e 
condotte. )

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 

DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012 , n. 161 

( in Gazz. Uff., 21 settembre 2012, n. 221). 


Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e,
in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti come modificata dal
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Considerati, in particolare, gli articoli 184-bis, 185 e 186 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività,
convertito,con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto;
Visto l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 49 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012 e' abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo medesimo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011 e dell'8 marzo 2012;
Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
ARTICOLO N.1
Definizioni
Art. 1
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo
183, comma 1, del decreto  legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, 
nonché le seguenti:
a. «opera»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, 
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per se' esplichi una 
funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto,
derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:
scavi in genere (sbancamento,fondazioni, trincee, ecc.);
perforazione, trivellazione,palificazione, consolidamento, ecc.;
opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
rimozione e livellamento di opere in terra;
materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni
granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi
idrici superficiali che del reticolo idrico scolante,
in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche
non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose
(quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).
I materiali da scavo possono contenere, sempre che la composizione media
dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti
massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali:
calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e
additivi per scavo meccanizzato;
c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di
materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9
del presente Regolamento;
d. «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui all'Allegato 9.
Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9;
e. «suolo/sottosuolo»: il suolo e'la parte più superficiale della crosta terrestre
distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze
organiche, dal sottostante sottosuolo;
f. «autorità competente»: è l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera
e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale, è l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
g. «caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2;
h. «Piano di Utilizzo»: il piano di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
i. «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente
individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore
superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B 
della tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del
2006 e successive modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica 
pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni 
chimico-fisiche presenti;
l. «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, 
intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, 
ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale;
m. «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui e' generato il materiale da scavo;
n. «sito di destinazione»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo e' utilizzato;
o. «sito di deposito intermedio»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo e' temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;
p. «normale pratica industriale»: le operazioni definite ed elencate, in via
esemplificativa, nell'Allegato 3;
q. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;
r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo.
ARTICOLO N.2
Finalità
Art. 2
1. Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, 
comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, la produzione di
rifiuti,il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, 
dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni,
i criteri qualitativi da soddisfare affinché' i materiali di scavo, come definiti all'articolo
1, comma 1, lettera b) del presente regolamento, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti 
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modificazioni.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e
l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare
pregiudizio all'ambiente.
ARTICOLO N.3
Ambiti di applicazione ed esclusione
Art. 3
1. Il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti 
provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici 
o altri manufatti preesistenti, la cui gestione e' disciplinata ai sensi della
parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006.
ARTICOLO N.4
Disposizioni generali
Art. 4
1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e' un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera qq), del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che risponde ai
seguenti requisiti:
a) il materiale da scavo e' generato durante la realizzazione di un'opera, di cui
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale
materiale;
b) il materiale da scavo e'utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:
1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale e' stato generato, o di
un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni,
rilevati,ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) il materiale da scavo e' idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza
alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri
di cui all'Allegato 3;
d) il materiale da scavo, per le modalità' di utilizzo specifico di cui alla precedente
lettera b), soddisfa i requisiti di qualità' ambientale di cui all'Allegato 4.
2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e' comprovata
dal proponente tramite il Piano di Utilizzo.
3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro tre mesi
dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da
applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale, e definisce le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon fine.
Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.
ARTICOLO N.5
Piano di Utilizzo
Art. 5
1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo e' presentato dal proponente
all'Autorità competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per
a realizzazione dell'opera. Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di
Utilizzo all'Autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo
dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione
ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto
dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale.
2. Il proponente trasmette il Piano di Utilizzo all'Autorità competente redatto
in conformità all'Allegato 5.
La trasmissione può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. 
La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, e' attestata dal Legale rappresentante della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l'opera mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Autorità competente puo' chiedere, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata.
3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che 
le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 
del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione 
CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta 
del d. legisl. n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla
specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di 
destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l'Autorità competente, entro novanta 
giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, 
in conformità a quanto previsto dal comma 2, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta.
In caso di diniego e' fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un 
nuovo Piano di Utilizzo. L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all'Agenzia
regionale di protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale
(APPA), con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3,
la sussistenza dei requisiti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento. In tal caso l'ARPA o APPA, può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, accerta entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorità competente. Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.
4. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per 
fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'allegato 4, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e' fatta salva la possibilità' che le
concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo 
naturale esistente per tutti i parametri superati. A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all'Autorità competente,
presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere.
Tale piano e' eseguito in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3. In tal caso l'utilizzo del materiale da scavo sara' consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.
5. Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di
bonifica rientranti nel campo di applicazione del Titolo V, Parte quarta, del Decreto 
Legislativo n. 152 del 2006, ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di 
applicazione del Titolo II, Parte sesta, del decreto legislativo medesimo previa 
richiesta del proponente, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sono 
individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia
provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3. L'ARPA o APPA, entro sessanta giorni 
dalla data della richiesta, comunica al proponente se per i materiali da scavo, ivi 
compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i 
composti di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta del decreto 
legislativo n. 152 del 2006, non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione 
di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento 
alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal 
Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente può' presentare il 
Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3.
6. Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso
tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del 
presente regolamento. Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità' competente
in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni
dalla presentazione del Piano di Utilizzo.
7. Allo scadere dei termini di cui al comma 6, viene meno la qualifica di 
sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto 
materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n.152 del 2006. Resta impregiudicata la facoltà di presentare, 
entro i due mesi antecedenti la scadenza dei predetti termini, un nuovo Piano di Utilizzo che ha la durata massima di un anno.
8. In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la 
qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire 
il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il venir meno di una delle condizioni 
di cui all'articolo 4, comma 1, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta 
l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto.
10. L'Autorità competente nel richiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale 
(ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) le verifiche di cui al 
precedente comma 3, tenendo conto dei criteri di caratterizzazione adottati nel
Piano di Utilizzo, dovrà motivare la sua richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento.
ARTICOLO N.6
Situazioni di emergenza
Art. 6
1. In deroga all'articolo 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore,
la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e' attestata all'Autorità
competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalità previste dall'articolo 5.
2. E' facoltà dell'Autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e
integrazioni alla documentazione presentata.
3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata a quanto disciplinato all'articolo
5, comma 5.
ARTICOLO N.7
Obblighi generali
Art. 7
1. Il Piano di Utilizzo di cui all'articolo 5 nonché le dichiarazioni rese conformemente all'articolo 6, devono essere conservati presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore.
2. La documentazione di cui al comma 1 e' conservata per cinque anni e resa
disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'Autorità
competente.
ARTICOLO N.8
Modifica del Piano di Utilizzo
Art. 8
1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1,
indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiornano il Piano di
Utilizzo secondo la procedura prevista all'articolo 5.
2. Costituisce modifica sostanziale:
a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%;
b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo
diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso
da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
d) la modifica delle tecnologie di scavo.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a), il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro quindici giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale escavato non puo' essere destinato ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo.
5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d), in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale non potrà essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste dal Piano di Utilizzo.
ARTICOLO N.9
Realizzazione del Piano di Utilizzo
Art. 9
1. Il proponente del Piano di Utilizzo deve comunicare all'Autorità competente
l'indicazione dell'esecutore del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori
di realizzazione dell'opera.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del Piano di
Utilizzo e' tenuto a far proprio e rispettare il Piano di Utilizzo e ne e' responsabile.
3. L'esecutore del Piano di Utilizzo redigerà' la modulistica necessaria a garantire
la rintracciabilità del materiale di cui agli allegati 6 e 7.
ARTICOLO N.10
Deposito in attesa di utilizzo
Art. 10
1. Il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera b),avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di
deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il Piano di Utilizzo indica il
sito o i siti di deposito intermedio. In caso di variazione dei siti di deposito
intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo
in conformità alla procedura prevista all'articolo 8.
Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo
autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo.
2. Il deposito del materiale escavato avviene in conformità al Piano di Utilizzo identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.
3. Il deposito del materiale escavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di differenti piani di utilizzo.
4. Il deposito del materiale escavato non può' avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.
5. Decorso il periodo di cui al comma 4 viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo e, pertanto, tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di quanto indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.
ARTICOLO N.11
Trasporto
Art. 11
1. In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione,
il trasporto del materiale escavato e' accompagnato dalla documentazione di cui
all'allegato 6.
2. La documentazione di cui al precedente comma è predisposta in triplice copia, 
una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e conservata,
dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento,
all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il proponente e l'esecutore
siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente.
3. La documentazione di cui al comma 1 e' equipollente, ai sensi di quanto 
previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2009, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009, alla scheda di trasporto 
prevista dall'articolo (*) 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 
e successive modificazioni.
(*) SCHEDA DI TRASPORTO : prevista per gli autotrasportatori in conto terzi
ARTICOLO N.12
Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U.
Art. 12
1. L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo e' attestato dall'esecutore all'Autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità' all'allegato 7 e corredata della documentazione
completa richiamata al predetto allegato.
2. Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 e' conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed e' resa disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta.
4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità.
L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
5. Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'Autorità competente. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
ARTICOLO N.13
Gestione dei dati
Art. 13
1. Al fine di garantire pubblicita' e trasparenza dei dati relativi alla qualita'
ambientale del territorio nazionale, ogni Autorita' competente comunica i pareri
in merito ai piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campionatura eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche pervenute.
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalita' di trasmissione.
ARTICOLO N.14
Controlli e ispezioni
Art. 14
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorita' di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato 8, parte B.
ARTICOLO N.15
Disposizioni finali e transitorie
Art. 15
1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di
continuità nel passaggio dalla preesistente normativa prevista dall'articolo 186 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni a quella prevista dal
presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, i progetti per i quali e' in corso una procedura ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 186,del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono
essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la
presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5.
Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo
ai sensi dell'articolo 5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura
prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.
2. Gli introiti derivanti dalle attività di cui all'articolo 5 da parte dell'Agenzia
regionale di protezione ambientale (ARPA) o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale (APPA) sono accantonati su apposito capitolo di entrata. Detti fondi sono utilizzati per acquisire risorse umane e strumentali finalizzate all'esercizio di dette attivita' e a quelle di controllo di cui all'articolo 14.
3. In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal presente regolamento il materiale scavato verra' considerato rifiuto ai sensi del decreto 
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
ARTICOLO N.16
Clausola di riconoscimento reciproco
Art. 16
1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purche' le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorita' Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
ALLEGATO N.1
(Articolo 1, comma 1, lettere b) e g) )
ALLEGATO 1
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI MATERIALI DA SCAVO
La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualita' ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera.
La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.
Inoltre, la caratterizzazione ambientale deve avere un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera e nella caratterizzazione ambientale devono essere esplicitate le informazioni necessarie, recuperate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5.
Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione per l'ambiente, il Piano di Utilizzo potra' prevedere che, salva diversa determinazione dell'Autorita' competente, non sara' necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.
Qualora, gia' in fase progettuale, si ravvisi la necessita' di effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il Piano di Utilizzo dovra' indicarne le modalita' di esecuzione secondo le indicazioni di cui all'allegato 8
La caratterizzazione ambientale in corso d'opera andra' eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 8 Parte A.
ALLEGATO N.2
(Articolo 1, comma 1, lettera g) )
ALLEGATO 2
PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE
Le procedure di campionamento devono essere illustrate nel Piano di Utilizzo.
La caratterizzazione ambientale dovra' essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio.
La densita' dei punti di indagine nonche' la loro ubicazione dovra' basarsi su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).
Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potra' variare da 10 a 100 m a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.
I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).
Il numero di punti d'indagine non sara' mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, dovra' essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella Tabella seguente.
 
---------------------------------------------------------------------
|Dimensione dell'area            |   Punti di prelievo              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|Inferiore a 2.500 metri quadri  |   Minimo 3                       |
|--------------------------------|----------------------------------|
|Tra 2.500 e 10.000 metri quadri |   3 + 1 ogni 2.500 metri quadri  |
|--------------------------------|----------------------------------|
|Oltre i 10.000 metri quadri     |   7 + 1 ogni 5.000 metri quadri  |
|                                |    eccedenti                     |
---------------------------------------------------------------------
 
Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento andra' effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, salva diversa previsione del Piano di Utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, ad esempio, la tipologia di attivita' antropiche svolte nel sito; in ogni caso dovra' essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.
Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione dovra' essere effettuata prevedendo almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso dovra' essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.
La profondita' d'indagine sara' determinata in base alle profondita' previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo:
- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due;
e in ogni caso andra' previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.
Per scavi superficiali, di profondita' inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche possono essere almeno due: uno per ciascun metro di profondita'.
Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio oltre ai campioni sopra elencati sara' necessario acquisire un campione delle acque sotterranee, preferibilmente e compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si dovrà procedere con altre tecniche adeguate a conservare la significativita' del prelievo.
Qualora si preveda, in funzione della profondita' da raggiungere, una considerevole diversificazione dei materiali da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, puo' essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentativita' della variazione della qualita' del suolo sia in senso orizzontale che verticale.
In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali da scavo devono essere prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.
Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentativita' media, si prospettano le seguenti casistiche:
- campione composito di fondo scavo - campione composito su singola parete o campioni compositi su piu' pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione sara' composto da piu' spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentativita' media.
Invece i campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche) dovranno essere prelevati con il criterio puntuale.
Qualora si riscontri la presenza di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, dovra' prevedere:
- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai riporti, data la possibile eterogeneita' verticale ed orizzontale degli stessi;
- la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica.
Fermo restando quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2008 “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296” (GU n. 284 del 4-12-2008) la caratterizzazione
dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo di sedimenti marini, fluviali,
lacustri e palustri potrà essere effettuata sia in sito sia in banco dopo la
loro rimozione.
Per la caratterizzazione in sito si potra' effettuare un campionamento, a seconda
delle condizioni del corpo idrico, secondo le seguenti modalita':
- transetti: caratterizzazione in aree di notevole estensione, senza specifiche indicazioni di attività contaminanti (linee perpendicolari alla linea di costa o di riva);
- maglie: caratterizzazione di dettaglio laddove sia atteso un medio-alto grado di contaminazione in relazione alle attività sul territorio;
- linee: lungo canali o fiumi, integrato con transetti in situazioni particolari;
- misto: transetti-maglie-linee dove sono presenti tutte o parte delle situazioni precedentemente considerate.
ALLEGATO N.3
(Articolo 4, comma 1, lettera c) )
ALLEGATO 3
(NORMALE PRATICA INDUSTRIALE)
Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali puo' essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualita' ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.
Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni piu' comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:
- la selezione granulometrica del materiale da scavo;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidita', concordando preventivamente le modalita' di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidita' ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
- la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.
Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purche' rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.
ALLEGATO N.4
( (Articolo 1, comma 1, lettera b) )
ALLEGATO 4
PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI
Le procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del presente Regolamento, incluso - in caso di riporti - il materiale di origine antropica fino alla percentuale massima del 20% in massa, sono riportate di seguito.
Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Allegato 4, i riempimenti, i reinterri ed i ritombamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).
Il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle
possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o
nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse
contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento
diffuso, nonché' di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera.
Il set analitico minimale da considerare e'quello riportato in Tabella 4.1,
fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata
ed estesa in accordo con l'Autorità competente in considerazione delle attività
antropiche pregresse.
Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di
scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non e' richiesto che, nella
totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel Piano di Utilizzo di cui all'Allegato 1, potra' selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le "sostanze indicatrici": queste devono consentire di definire in maniera esaustiva le caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente Regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.
I parametri da considerare sono i seguenti:
 
--------------------------------------------------
Arsenico;                                        |
-------------------------------------------------|
Cadmio;                                          |
-------------------------------------------------|
Cobalto;                                         |
-------------------------------------------------|
Nichel;                                          |
-------------------------------------------------|
Piombo;                                          |
-------------------------------------------------|
Rame;                                            |
-------------------------------------------------|
Zinco;                                           |
-------------------------------------------------|
Mercurio;                                        |
-------------------------------------------------|
Idrocarburi C>12;                                |
-------------------------------------------------|
Cromo totale;                                    |
-------------------------------------------------|
Cromo VI;                                        |
-------------------------------------------------|
Amianto;                                         |
-------------------------------------------------|
BTEX*                                            |
-------------------------------------------------|
IPA*                                             |
-------------------------------------------------|
* Da eseguire nel  caso  in cui  l'area da scavo |
si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture |
viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti|
che possono  aver influenzato le  caratteristiche|
del  sito mediante  ricaduta  delle  emissioni in|
atmosfera. Gli  analiti  da ricercare sono quelli|
elencati nella  abella 1 Allegato 5 Parte Quarta,|
Titolo V,  del decreto legislativo 152 del 2006 e|
s.m.i..                                          |
--------------------------------------------------
 
Tabella 4.1
I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A
e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.
Nell'impossibilita' di raggiungere tali limiti di quantificazione dovranno essere utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il piu' prossimo ai valori di cui sopra.
Il rispetto dei requisiti di qualita' ambientale di cui all'art. 184 bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, e' garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.
I materiali da scavo sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:
- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione
- se la concentrazione di inquinanti e' compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).
Per i materiali provenienti da dragaggi marini, da alvei e quant'altro, e nei casi in cui si effettuino ripascimenti ed interventi in mare, si dovrà' tenere conto della normativa previgente in materia, ovvero l'art. 5, comma 11-bis, della legge n. 84 del 1994 e s.m.i..
A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui il materiale da scavo venga utilizzato per nuove attività di riempimenti e reinterri, ad esempio ritombamento di cave, in condizioni di falda affiorante o subaffiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado di tutela ambientale si dovrà' utilizzare dal fondo sino alla quota di massima escursione della falda più' un metro di franco materiale da scavo per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della Tabella 1, allegato 5, al Titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti dei procedimenti di bonifica gia' avviati, ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
Per ritombamenti e reinterri pregressi rispetto all'entrata in vigore del presente
Regolamento, in condizioni di falda affiorante e subaffiorante non si applica
quanto descritto nel paragrafo precedente.
Il riutilizzo in impianti industriali dei materiali da scavo in cui la concentrazione di inquinanti e' compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e' possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo, che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.
Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., e' fatta salva la possibilità' del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi già' valutati dagli Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale.
In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo sara' consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione o in altro sito diverso rispetto a quello di produzione, solo a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità' del sito di destinazione e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale e' stato verificato che il superamento dei limiti e' dovuto a fondo naturale.
ALLEGATO N.5
(Articolo 5 )
ALLEGATO 5
PIANO DI UTILIZZO
Il Piano di Utilizzo indica che i materiali da scavo derivanti dalla realizzazione
di opere o attività manutentive di cui all'art. 1, comma 1 lettera a) del presente
Regolamento saranno utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo
di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché' esplicitamente indicato.
Il Piano di Utilizzo deve definire:
1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l'indicazione dei
relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di
impiego dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo
suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di
produzione. I siti e i processi industriali di impiego possono essere alternativi
tra loro;
3. operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche
merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro utilizzo,
con riferimento a quanto indicato all'allegato 3;
4. modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali
da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare:
- i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolare attenzione alle attivita' antropiche svolte nel sito o di caratteristiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
- le modalita' di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale dei materiali da scavo, delle attivita' antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare e che comunque espliciti quanto indicato agli allegati 2 e 4 del presente Regolamento;
- indicazione della necessita' o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e dei relativi criteri generali da eseguirsi secondo quanto indicato nell'allegato 8, parte a);
5. ubicazione delle eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternative tra loro con l'indicazione dei tempi di deposito;
6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalita' di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore, ecc.).
Al fine di esplicitare quanto richiesto il Piano di Utilizzo deve avere, anche in riferimento alla caratterizzazione dei materiali da scavo, i seguenti elementi per tutte i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi comprese aree temporanee, viabilita', ecc:
1. inquadramento territoriale
a) denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
b) ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente);
c) estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
d) corografia (preferibilmente scala l:5.000);
e) planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala l:5.000);
2. inquadramento urbanistico:
2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente;
3. Inquadramento geologico ed idrogeologico:
3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I riporti se presenti dovranno essere evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo;
3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000);
4. descrizione delle attivita' svolte sul sito:
4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attivita' antropiche svolte sul sito;
4.2 definizione delle aree a maggiore possibilita' di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;
4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche fisiche;
5. piano di campionamento e analisi 5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
5.2 localizzazione dei punti mediante planimetrie;
5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;
5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.
ALLEGATO N.6
(Articolo 11, comma 1)
ALLEGATO 6

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all'autorità
competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della
ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e
tipologia del materiale trasportato.
Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate tempestivamente,
anche solo per via telematica all'Autorità competente.
Dovrà essere inoltre compilato un modulo per ogni automezzo che compie il trasporto
dei materiali da scavo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di
utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito piano di utilizzo.
Il documento, che deve viaggiare insieme al materiale, una volta completato il trasporto,
deve essere conservato in originale dal responsabile del sito di utilizzo e in copia dal produttore, dal proponente e responsabile del trasporto.
Moduli omissis.
ALLEGATO N.7
(Articolo 12, comma 1)
ALLEGATO 7
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U.)
La dichiarazione deve essere compilata dall'esecutore del Piano di Utilizzo a
conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000
Moduli omissis.
ALLEGATO N.8
( Articolo 14 )
ALLEGATO 8
PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE ESECUTIVA E PER I CONTROLLI E LE ISPEZIONI
La caratterizzazione ambientale potrà' essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilita' di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione dei materiali da scavo; nel Piano di Utilizzo dovranno essere indicati i criteri generali di esecuzione.
Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale contaminazione dei materiali da scavo, questi dovranno essere ricaratterizzati durante l'esecuzione dell'opera.
Parte A: caratterizzazione dei materiali da scavo in corso d'opera - verifiche da parte dell'esecutore Le attività di campionamento durante l'esecuzione dell'opera possono essere condotte a cura dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in una delle seguenti modalita':
- su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione,
- direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento,
- sul fondo o sulle pareti di corpi idrici superficiali;
- nell'intera area di intervento.
Indipendentemente dalle modalità di campionamento adottate, il trattamento dei
campioni ai fine della loro caratterizzazione analitica, il set analitico, le metodologie
di analisi, i limiti di riferimenti ai fini di riutilizzo, devono essere conformi a quanto indicato negli Allegati 2 e 4.
Caratterizzazione su cumuli
Le piazzole di caratterizzazione dovranno essere impermeabilizzate al fine di evitare che i materiali non ancora caratterizzati entrino in contatto con la matrice suolo. Tali aree dovranno avere superficie e volumetria sufficiente a garantire il tempo di permanenza necessario per l'effettuazione di campionamento ed analisi dei materiali da scavo ivi depositate, come da Piano di Utilizzo.
Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, le aree di caratterizzazione saranno ubicate preferibilmente in prossimita' delle aree di scavo e saranno opportunamente distinte e identificate con adeguata segnaletica. Se le aree di cantiere presso il sito di produzione non dispongono di spazio sufficiente, le aree di caratterizzazione potranno essere predisposte in un'area esterna che puo' coincidere con le aree di utilizzo finale.
I materiali da scavo saranno disposti in cumuli nelle aree di caratterizzazione in quantita' comprese tra 3.000 e 5.000 mc in funzione dell'eterogeneita' del materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale.
Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il numero (m) dei cumuli da campionare e' dato dalla seguente formula m = k n1/3
dove k=5 mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. (Il campo di validita' della formula e' n>m, al di fuori di detto campo ( per n < m ) si dovra' procedere alla caratterizzazione di tutto il materiale).
Qualora previsto, il campionamento sui cumuli e' effettuato sul materiale tal quale, in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802.
Salvo evidenze organolettiche per le quali si puo' disporre un campionamento puntuale, ogni singolo cumulo dovra' essere caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondita' e 4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, dara' il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.
Oltre ai cumuli individuati con il metodo su esposto sara' sottoposto a caratterizzazione il primo cumulo prodotto e, successivamente, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione, della litologia dei materiali e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.
Altri criteri possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione dei materiali da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione del criterio sopra esposto.
Le modalità di gestione dei cumuli dovranno garantirne la stabilita', l'assenza di erosione da parte delle acque e la dispersione in atmosfera di polveri, ai fini anche della salvaguardia dell'igiene e della salute umana, nonché' della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento La caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento si eseguirà in occasione dell'inizio dello scavo, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della litologia dei materiali da scavo e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.
Si forniscono nel seguito dei criteri di caratterizzazione sull'area di scavo e sul fronte di avanzamento, tuttavia altri criteri ovvero modifiche ai criteri sotto esposti, possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione dei materiali da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei criteri sotto indicati.
La caratterizzazione sul fronte di avanzamento va eseguita indicativamente ogni 500 m di avanzamento del fronte della galleria ed in ogni caso in occasione dell'inizio dello scavo della galleria, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della litologia dei materiali scavati, e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.
Il campione medio sara' ottenuto da sondaggi in avanzamento ovvero dal materiale appena scavato dal fronte di avanzamento. In quest'ultimo caso si preleveranno almeno 8 campioni elementari, distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, dara' il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.
Caratterizzazione nell'intera area di intervento Qualora in corso d'opera si decida di compiere una caratterizzazione areale, questa dovra' essere eseguita secondo le modalita' dettagliate negli Allegati 2 e 4.
Parte B: verifiche per i controlli e le ispezioni Le attivita' di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del Piano di Utilizzo sono eseguiti dall'ARPA o APPA territorialmente competente e in contraddittorio direttamente sull'area di destinazione finale del materiale da scavo.
Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale.
Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d'opera. In particolare ai fini della definizione della densita' e della ubicazione dei punti di indagine, possono essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta deve tener conto delle eventuali campagne gia' eseguite in fase di realizzazione.
Il numero di campioni deve essere valutato in funzione dell'ampiezza areale e verticale da cui si produrranno i materiali da scavo oltre che della storia pregressa del sito di provenienza.
Il numero di punti d'indagine non sara' mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area di intervento, dovra' essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella Tabella seguente
 
 
---------------------------------------------------------------------
| Dimensione dell'area           |    Punti di prelievo             |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Inferiore a 2.500 metri quadri |    Minimo 3                      |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tra 2.500 e 10.000 metri quadri|    3 + 1 ogni 2.500 metri quadri |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Oltre i 10.000 metri quadri    |    7 + 1 ogni 5.000 metri quadri |
|                                |      eccedenti                   |
---------------------------------------------------------------------
 
 
Tabella 8.2
La profondita' di indagine sara' determinata in base alle profondita' del sito di riutilizzo. I campioni da sottoporre ad analisi chimiche saranno:
- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona intermedia;
- campione 3: nella zona di posa in prossimita' del piano di imposta del materiale da scavo (gia' piano campagna) .
In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali posti in opera devono essere prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.
Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:
- campione composito di fondo scavo
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più' pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali Nel caso di sondaggi a carotaggio ci si dovrà attenere alle specifiche di cui agli allegati al Titolo V, alla Parte Quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..
ALLEGATO N.9
(Articolo 1, comma 1, lettera c))
ALLEGATO 9
MATERIALI DI RIPORTO DI ORIGINE ANTROPICA
I riporti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento si configurano come
orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia
derivanti da attività' quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc,
che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo.
In particolare, i riporti sono per lo più' una miscela eterogenea di terreno
naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica
pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti
del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità' variabili e che,
compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I materiali da riporto sono stati impiegati per attività' quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché' formazione di terrapieni.
Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono
riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità' massima
del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.



































TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69  Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98  
Art. 41 

Disposizioni in materia ambientale

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 243 Gestione delle acque sotterranee emunte. - 1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilita' tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformita' alle finalita' generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza. 2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalita' dallo stesso previste. 3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei. 4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, e' ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico ne' altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantita' utilizzabili e alle modalita' d'impiego. 6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali))».  
2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n.  161,  adottato  in
attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce  da  scavo  che
provengono da attività' o  opere  soggette  a  valutazione  d'impatto
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.  Il  decreto  di
cui al periodo  precedente  non  si  applica  comunque  alle  ipotesi
disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto ». 
 
3.  All'articolo  3  del  decreto-legge  25  gennaio  2012,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
costituite  da  una  miscela  eterogenea  di  materiale  di   origine
antropica, quali residui e scarti di produzione e di  consumo,  e  di
terreno, che compone un orizzonte  stratigrafico  specifico  rispetto
alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno
in un determinato sito, e  utilizzate  per  la  realizzazione  di
riempimenti, di rilevati e di reinterri.»; 
  b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2.  Fatti  salvi  gli  accordi  di  programma  per  la  bonifica
sottoscritti prima della data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione che rispettano le norme in materia di  bonifica  vigenti
al  tempo   della   sottoscrizione,   ai   fini   dell'applicazione
dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo
n. 152 del 2006,  le  matrici  materiali  di  riporto  devono  essere
sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali  granulari  ai
sensi dell'articolo  9  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  16  aprile  1998,  n.  88,  ai  fini  delle  metodiche  da
utilizzare  per  escludere  rischi  di  contaminazione  delle   acque
sotterranee e, ove conformi ai limiti del test  di  cessione,  devono
rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in  materia  di
bonifica dei siti contaminati. 
  3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi
ai limiti del test di cessione sono fonti di  contaminazione  e  come
tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai  limiti
del  test  di  cessione  tramite  operazioni  di  trattamento   che
rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte  a  messa  in
sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a
costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo  la
destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente
a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.». 
3-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  49  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali  di  scavo  provenienti
dalle miniere dismesse, o comunque  esaurite,  collocate  all'interno
dei  siti  di  interesse   nazionale,   possono   essere   utilizzati
nell'ambito delle medesime aree minerarie  per  la  realizzazione  di
reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni,   rilevati,   miglioramenti
fondiari o viari oppure altre forme  di  ripristini  e  miglioramenti
ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali  materiali,
tenuto  conto  del  valore  di  fondo   naturale,   abbia   accertato
concentrazioni degli inquinanti che si  collocano  al  di  sotto  dei
valori  di  cui  all'allegato  5  alla  parte  quarta   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  in  funzione  della  destinazione
d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione  da
compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e
successive modificazioni. 
3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al  comma
3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i  suoli  e
per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini
di tale restituzione, il soggetto interessato comunica  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  i  risultati
della  caratterizzazione,  validati  dall'Agenzia  regionale  per  la
protezione dell'ambiente (ARPA) competente  per  territorio,  che  si
avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici. 
4.  All'articolo  3,  comma  1,  lettera  e.5),  del  decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  dopo  le  parole
«esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorche'
siano ((installati)), con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno
di strutture ricettive  all'aperto,  in  conformita'  alla  normativa
regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.». 

 5. All'articolo  1,  comma  359,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono  aggiunte  le
seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole «, se attribuiti, in tutto o  in  parte,  con  il  decreto  di
nomina di cui al comma 358». 

  6.  In  relazione  alla  procedura  di  infrazione  comunitaria  n.
2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione
nell'attuazione degli  interventi  di  adeguamento  del  sistema  dei
rifiuti nella Regione Campania e  di  accelerare  l'attuazione  delle
azioni in corso per il superamento delle  criticita'  della  gestione
del sistema stesso, il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu' commissari
ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti  competenti  in
via ordinaria, alla  realizzazione  ((e  all'avvio))  della  gestione
degli impianti nella Regione, gia' previsti e non ancora  realizzati,
e per le altre iniziative strettamente strumentali  e  necessarie.  I
decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti
e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o
revoca. 
6-bis. I commissari ad acta di cui al comma 6  possono  avvalersi
dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi  2  e  2-bis
dell'articolo  1  del  decreto-legge  26  novembre  2010,   n.   196,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.  1,  e
successive modificazioni. 
6-ter. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono  promuovere
la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
accordi  tra  i  soggetti   istituzionali   interessati,   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di
assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure
amministrative    concernenti    l'attuazione    degli    interventi;
l'acquisizione al patrimonio pubblico  e  la  disciplina  del  regime
giuridico  delle  aree  di  localizzazione  degli  impianti  e  degli
impianti medesimi;  la  realizzazione  delle  opere  complementari  e
accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e
delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure  premiali
e di compensazione ambientale in favore degli  enti  locali  nel  cui
territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra  gli  enti
locali per garantire l'utilizzo convenzionale  o  obbligatorio  degli
impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei  rifiuti  nel  bacino
territoriale interessato, quale  modello  giuridico  con  l'efficacia
prevista dal comma 7 dell'articolo  200  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di  cui  al
comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
in considerazione delle perduranti imperative esigenze di  protezione
sanitaria  e  ambientale   nella   regione   Campania,   e'   vietata
l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no,  e
di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.)) 
6-quinquies. Essendo cessata il 31  dicembre  2012  la  struttura
commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche  e
tutela delle acque nella regione Campania,  ai  sensi  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n.  3849,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  54  del  6  marzo  2010,  in
ragione  delle  competenze  residue  al   31   dicembre   2012,   non
precedentemente  trasferite  agli  enti  ordinariamente   competenti,
consistenti  prevalentemente  nel  contenzioso   di   natura   legale
derivante dalle precedenti  gestioni,  e'  assegnato  al  Commissario
delegato di cui all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 4  agosto  2010,  n.  3891,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  21  agosto  2010,  prorogato   con
l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione
della precedente attivita' di  liquidazione  svolta,  il  compito  di
definire entro il termine del 31 dicembre 2013  il  valore  economico
del predetto contenzioso  e  gli  enti  legittimati  al  subentro,  e
comunque di garantire la continuita' dell'attivita' amministrativa in
corso. Alle attivita' di cui al precedente  periodo  si  procede  con
l'ausilio,   oltre   che   dell'Avvocatura   dello    Stato,    anche
dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze  di
natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino
al 31 dicembre 2013, il Commissario  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro,  ad  utilizzare
le somme giacenti sulla contabilita' speciale di competenza.)) 
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma  6  sono  posti  a
carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da
stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare previsti dal medesimo comma. 
7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  11
febbraio 2010, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
impianti geotermici pilota sono di competenza statale».)) 
  ((7-ter. Al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)dopo il  punto  7-ter  dell'allegato  II  alla  parte  II,  e'
inserito il seguente:)) 
  ((«7-quater). Impianti geotermici pilota  di  cui  all'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e
successive modificazioni»;)) 
  ((  b)alla  lettera  v)  dell'allegato  III  alla  parte  II,  sono
aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  con  esclusione  degli
impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1,  comma  3-bis,  del
decreto  legislativo  11  febbraio  2010,   n.   22,   e   successive
modificazioni»;)) 
  (( c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV  alla  parte  II
dopo le parole: «le risorse geotermiche» sono inserite  le  seguenti:
«con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui  all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010,  n.  22,  e
successive modificazioni».)) 
  ((7-quater. La lettera e-bis)  del  comma  1  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.  334,  e'  sostituita  dalla
seguente:)) 
  ((«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento  offshore  di  minerali,
compresi gli idrocarburi nonche'  quelli  previsti  dall'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e
successive modificazioni».)
 Art. 41-bis 
 
   Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo 
 
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 10 agosto  2012,  n.  161,  i  materiali  da  scavo  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  b),  del  citato  regolamento,
prodotti nel corso di attivita' e interventi autorizzati in base alle
norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo  184-bis
del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive  modificazioni,
se il produttore dimostra: 
a) che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente  presso
uno o piu' siti o cicli produttivi determinati;
b) che,  in  caso  di  destinazione  a   recuperi,   ripristini,
rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri  utilizzi  sul  suolo,
non  sono  superati  i  valori   delle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B   della   tabella   1
dell'allegato 5 alla parte IV del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e
alla destinazione d'uso urbanistica del  sito  di  destinazione  e  i
materiali  non  costituiscono  fonte  di  contaminazione  diretta   o
indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi  i  valori  di  fondo
naturale; 
c) che, in caso  di  destinazione  ad  un  successivo  ciclo  di
produzione,  l'utilizzo  non  determina  rischi  per  la  salute  ne'
variazioni qualitative o quantitative  delle  emissioni  rispetto  al
normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere   b) e  c)  non  e'
necessario sottoporre  i  materiali  da  scavo  ad  alcun  preventivo
trattamento,  fatte  salve  le  normali  pratiche  industriali  e  di
cantiere.
2. Il proponente  o  il  produttore  attesta  il  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione  resa  all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,   n.   445,   precisando   le   quantita'   destinate
all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per  l'utilizzo,
che non possono comunque superare un anno dalla data  di  produzione,
salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad
essere utilizzato preveda un  termine  di  esecuzione  superiore.  Le
attivita' di  scavo  e  di  utilizzo  devono  essere  autorizzate  in
conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.
La  modifica  dei  requisiti  e  delle  condizioni   indicate   nella
dichiarazione di cui al primo  periodo  e'  comunicata  entro  trenta
giorni al comune del luogo di produzione. 
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorita' di
cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al  luogo
di produzione e di utilizzo, che i  materiali  da  scavo  sono  stati
completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 
  ((4. L'utilizzo dei materiali da  scavo  come  sottoprodotto  resta
assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il
trasporto di tali materiali e' accompagnato,  qualora  previsto,  dal
documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto  redatto
in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e
7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e  successive
modificazioni.)) 
  ((5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai
materiali da scavo derivanti da attivita' e opere non rientranti  nel
campo di applicazione  del  comma  2-bis  dell'articolo  184-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  introdotto  dal  comma  2
dell'articolo 41 del presente decreto.)) 
  ((6. L'articolo 8-bis del decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
abrogato.)) 
  ((7. L'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  10  agosto
2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre  e
rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera ))b)((, i  materiali
da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.)) 

---------------------------------------------------------------

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO   CIRCOLARE 15 LUGLIO 2005, N.5205 

Indicazioni per l'operatività' nel

settore edile, stradale e ambientale


, ai sensi del decreto ministeriale 8 


maggio 2003, n. 203.


  1. Materiale riciclato.
Definizione di materiale riciclato.
Materiale realizzato utilizzando rifiuti post-consumo da costruzione e demolizione.
Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio. Sono ascrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nel Repertorio del riciclaggio:
A. aggregato riciclato risultante dal trattamento di rifiuti inorganici post-consumo derivanti dalla demolizione e dalla manutenzione, anche parziale, di opere edili e infrastrutturali;
B. conglomerato bituminoso riciclato confezionato con rifiuti post-consumo derivanti dalla scarifica della sovrastruttura stradale.
Limite in peso imposto dalla tecnologia. La tecnologia impiegata per la produzione dell'aggregato riciclato non impone particolari limiti. Il limite massimo di rifiuti inerti e' pertanto pari al 100%. Il limite minimo di rifiuti inerti negli aggregati riciclati e' del 60%. La tecnologia impiegata per la produzione del conglomerato bituminoso riciclato impone il limite minino del 20% di rifiuto inerte da scarifica. L'entità' effettiva di rifiuti dovrà essere dichiarata nell'ambito della domanda compilata in base allo schema di cui all'allegato A per i conglomerati bituminosi e all'allegato B per gli aggregati riciclati, e della perizia giurata di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203. Eventuali ed ulteriori parametri, potranno essere aggiunti in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di settore disponibili.
Aggregato riciclato e categorie di prodotti. Categorie di prodotti ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio.
Sono indicati, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, i seguenti prodotti realizzati utilizzando rifiuti da costruzione e demolizione derivanti dal post-consumo, iscrivibili nel Repertorio del riciclaggio: A.1 aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, avente le caratteristiche riportate in allegato C1; A.2 aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C2; A.3 aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C3; A.4 aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, avente le caratteristiche riportate in allegato C4; A5 aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.), avente le caratteristiche riportate in allegato C5; A.6 aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2.
  1. Metodologia di calcolo. Nel settore edile, stradale e ambientale, il termine quantitativo per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di aggregati riciclati rispondenti alle definizioni di cui ai punti A1-A6.
  2. Obbligo. L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di aggregati riciclati, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si genera nel momento in cui i prodotti iscritti al repertorio del riciclaggio presentino contestualmente: medesimo uso, ancorché con aspetto, caratteristiche o ciclo produttivo diversi, e prestazioni conformi all'utilizzo cui sono destinati rispetto a quelli realizzati a partire da materiali vergini.
  3. Congruità del prezzo. La congruità del prezzo degli aggregati riciclati iscrivibili al Repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti materiali che si vanno a sostituire.
  4. Iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
Documentazione da produrre per l'iscrizione dei conglomerati bituminosi:
- allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare. - relazione tecnica - La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui e' richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni, alla conformità al test di cessione di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed altri dati tecnici; - perizia giurata - La perizia giurata deve documentare la percentuale di rifiuti derivanti dal post-consumo presente nel materiale riciclato, sulla base di analisi di processo tramite dichiarazione di un soggetto certiticatore professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato. Può essere presentata un'unica perizia comprendente anche più materiali riciclati da iscriversi al Repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno;  - altre informazioni utili - I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel Repertorio del riciclaggio (es: marchi di qualità, possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi materiali vergini, etc.). Invio della domanda. La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione tecnica, decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma.
Documentazione da produrre per l'iscrizione degli aggregati riciclati.
-        Allegato B, debitamente compilato in base allo schema accluso alla presente circolare; relazione tecnica di progetto, contenente: una descrizione dell'aggregato riciclato e della relativa destinazione d'uso; - la composizione dell'aggregato con dichiarazione del peso di rifiuti post-consumo da costruzione e demolizione impiegati per la realizzazione dell'aggregato; - le caratteristiche prestazionali e rispondenza agli standards di cui all'allegato C; dichiarazione del rispetto del parametro di congruita' del prezzo, di cui al punto 4 della presente circolare; - le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualita', cui e' soggetto il prodotto e certificazione delle medesime; - perizia giurata. La perizia giurata deve documentare la percentuale di rifiuti derivanti dal post-consumo presente nell'aggregato  riciclato, stilla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato.
Puo' essere presentata un'unica perizia comprendente anche piu' materiali riciclati da iscriversi al Repertorio del riciclaggio a condizione che contenga le specifiche di ciascuno. Su richiesta della commissione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la relazione tecnica andrà integrata con una valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra l'aggregato riciclato e analogo prodotto realizzato con materiali vergini. - Altre informazioni utili. I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare l'aggregato riciclato che intendono inserire nel Repertorio del riciclaggio (es: marchi di qualita', possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi materiali vergini, etc.).
Invio della domanda. La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione tecnica, decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo


 

 

Post popolari in questo blog

polizia idraulica - sanzioni penali

Per un marchio non registrato non è punibile la contraffazione

Emendamento dell'on. Roger De Menech alla riforma del Min. Del Rio