AREE PROTETTE

Cass. Sez. III n. 16205 del 9 aprile 2013 (ud. 14 mar. 2013)
Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Tortorici
Urbanistica. Realizzazione di strade o piste in zona vincolata

La realizzazione di strade e piste è soggetta a permesso di costruire, senza alcuna distinzione riguardo alle caratteristiche costruttive, dimensioni e finalità, ritenendosi sempre necessario il titolo abilitativo anche per l’esecuzione di strade o piste sterrate  o realizzate su un preesistente tracciato e ciò in quanto trattasi di opere che consentono ed incrementano il traffico veicolare, determinando una trasformazione urbanistica del territorio .Nel caso di interventi del genere realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico è necessaria l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo



RDL 30/12/1923 Num. 3267
Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
(in Gazz. Uff., 17 maggio, n. 117).

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani


(1) (2) (3) (4) (5).
(1) Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel
presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I
riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni
corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato
d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).
(2) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze
sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha
provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento
attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì
soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore
che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di
diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di
attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
(3) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
(4) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa
anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale
o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del
Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51,
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213).
(5) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30
luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione
assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
» Preambolo
TITOLO I
PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI
CAPO I
LIMITAZIONI ALLA PROPRIET TERRIERA.
SEZIONE I
VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI
» Articolo 1
» Articolo 2
» Articolo 3
» Articolo 4
» Articolo 5
» Articolo 6
» Articolo 7
» Articolo 8
» Articolo 9
» Articolo 10
» Articolo 11
» Articolo 12
» Articolo 13
» Articolo 14
» Articolo 15
» Articolo 16
SEZIONE II
VINCOLO PER ALTRI SCOPI
» Articolo 17
» Articolo 18
» Articolo 19
» Articolo 20
» Articolo 21
» Articolo 22
» Articolo 23
CAPO II
DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA
» Articolo 24
» Articolo 25
» Articolo 26
» Articolo 27
» Articolo 28
» Articolo 29
» Articolo 30
» Articolo 31
» Articolo 32
» Articolo 33
» Articolo 34
» Articolo 35
» Articolo 36
» Articolo 37
» Articolo 38
TITOLO II
SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI
CAPO I
SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI
» Articolo 39
» Articolo 40
» Articolo 41
» Articolo 42
» Articolo 43
» Articolo 44
» Articolo 45
» Articolo 46
» Articolo 47
» Articolo 48
» Articolo 49
» Articolo 50
» Articolo 51
» Articolo 52
» Articolo 53
» Articolo 54
» Articolo 55
» Articolo 56
» Articolo 57
» Articolo 58
» Articolo 59
» Articolo 60
» Articolo 61
» Articolo 62
» Articolo 63
» Articolo 64
» Articolo 65
» Articolo 66
» Articolo 67
» Articolo 68
» Articolo 69
» Articolo 70
» Articolo 71
» Articolo 72
» Articolo 73
» Articolo 74
CAPO II
RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
» Articolo 75
» Articolo 76
» Articolo 77
» Articolo 78
» Articolo 79
» Articolo 80
» Articolo 81
» Articolo 82
» Articolo 83
» Articolo 84
» Articolo 85
SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
» Articolo 86
» Articolo 87
» Articolo 88
» Articolo 89
TITOLO III
INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA MONTANA
CAPO I
ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO
» Articolo 90
» Articolo 91
» Articolo 92
» Articolo 93
» Articolo 94
» Articolo 95
» Articolo 96
» Articolo 97
» Articolo 98
» Articolo 99
CAPO II
ISTRUZIONE, PROPAGANDA ED ASSISTENZA
» Articolo 100
» Articolo 101
» Articolo 102
» Articolo 103
» Articolo 104
» Articolo 105
TITOLO IV
GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI
CAPO I
AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO
» Articolo 106
» Articolo 107
» Articolo 108
» Articolo 109
» Articolo 110
» Articolo 111
» Articolo 112
» Articolo 113
» Articolo 114
» Articolo 115
» Articolo 116
» Articolo 117
» Articolo 118
» Articolo 119
» Articolo 120
» Articolo 121
» Articolo 122
» Articolo 123
» Articolo 124
» Articolo 125
» Articolo 126
» Articolo 127
» Articolo 128
» Articolo 129
CAPO II
PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
» Articolo 130
» Articolo 131
» Articolo 132
» Articolo 133
» Articolo 134
» Articolo 135
» Articolo 136
» Articolo 137
» Articolo 138
SEZIONE II
GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI O DI ALTRI ENTI CUI
APPARTENGONO
» Articolo 139
» Articolo 140
» Articolo 141
» Articolo 142
» Articolo 143
» Articolo 144
» Articolo 145
» Articolo 146
» Articolo 147
» Articolo 148
» Articolo 149
» Articolo 150
» Articolo 151
» Articolo 152
» Articolo 153
» Articolo 154
» Articolo 155
» Articolo 156
» Articolo 157
» Articolo 158
» Articolo 159
» Articolo 160
SEZIONE III
GESTIONE A CURA DELLO STATO DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DEGLI
ALTRI ENTI
» Articolo 161
» Articolo 162
» Articolo 163
» Articolo 164
» Articolo 165
» Articolo 166
» Articolo 167
» Articolo 168
TITOLO V
DIRITTO D'USO SUI BOSCHI E SUI TERRENI VINCOLATI (1)
(1) Vedi, anche, l. 16 giugno 1927, n. 1766.
» Articolo 169
» Articolo 170
» Articolo 171
TITOLO VI
ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE
» Articolo 172
» Articolo 173
» Articolo 174
» Articolo 175
» Articolo 176
» Articolo 177
» Articolo 178
» Articolo 179
» Articolo 180
» Articolo 181
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (1)
(1) Le norme contenute nel presente Titolo sono da ritenersi superate.
» Articolo 182
» Articolo 183
» Articolo 184
» Articolo 185
» Articolo 186
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1.
Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura
e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le
norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni,
perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
Articolo 2
Art. 2.
La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone
nel perimetro dei singoli bacini fluviali.
A tale scopo l'Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa
catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico
militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella
zona da vincolare, descrivendone i confini.
In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che
consigliarono la proposta.
Articolo 3
Art. 3.
Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone
proposte per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso per 90
giorni all'albo pretorio del Comune.
Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del
Comune a disposizione degli interessati.
La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.
Articolo 4
Art. 4.
I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti
in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il
termine stabilito dall'articolo precedente.
Scaduto detto termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché l'esemplare
della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la
relazione dell'Ispettorato forestale (1), al Comitato costituito a norma
dell'art. 181 (2).
Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da
esso delegati ad apposito sopraluogo.
Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro
novanta giorni dalla notificazione della decisione.
(1) La relazione è di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, in base agli artt. 3 e 4 d.lg. 12 marzo 1948, n. 804.
(2) Ora, Regioni.
Articolo 5
Art. 5.
Esaurito l'esame dei ricorsi, il Comitato forestale (1) darà notizia dell'esito
di essi all'Ispettorato forestale. Questo, entro sessanta giorni dall'annuncio,
curerà la pubblicazione all'albo di ogni Comune di un esemplare della carta
topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la
descrizione dei confini delle zone stesse.
Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s'intenderà
definitiva quindici giorni dopo la pubblicazione anzidetta.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 6
Art. 6.
Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito
alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e
nei termini stabiliti dall'art. 5.
Articolo 7
Art. 7.
Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura
e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione
sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale (1) e alle modalità da
esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art.
1.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 8
Art. 8.
Per i terreni predetti il Comitato forestale (1) dovrà prescrivere le modalità
del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni
pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi
funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e
della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia
ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.
Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 9
Art. 9.
Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle
seguenti restrizioni:
a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure
distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo
delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non
sia assicurata la ricostituzione di essi;
c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola,
vietato il pascolo delle capre.Su conforme parere dell'Autorità forestale, il Comitato
(1) potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere
eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 10
Art. 10.
Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di
regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l'economia nazionale (1), il
quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti
riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente
decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.
Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale.
(1) Ora, Ministro delle politiche agricole e forestali.
Articolo 11
Art. 11.
Il Comitato (1), nel determinare le norme di polizia forestale, stabilirà anche
le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti fissati dall'art. 434 del
codice penale (2).
(1) Ora, Regioni.
(2) La Corte cost., con sent. 23 marzo 1966, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Articolo 12
Art. 12.
I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente
chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo.
Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato forestale (1).
Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli artt. 4, 5 e 6.
I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a
cura dell'Ispettorato forestale.
Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento
delle domande degli interessati.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 13
Art. 13.
Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di
utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di
danni, di cui all'art. 1, possono dal Comitato forestale (1), su proposta
dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere
dichiarate esenti dal vincolo.
Il Comitato forestale (1) potrà del pari dichiarare totalmente o parzialmente
esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari di
terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verifichino le circostanze
previste dal precedente comma.
L'esenzione avrà carattere personale; a tutti gli altri effetti di legge anche
questi terreni s'intenderanno vincolati.Per le spese di accertamento valgono le
norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 14
Art. 14.
Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa
dell'Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere
sottoposte a vincolo.
Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la dichiarazione di
vincolo saranno osservate le norme stabilite negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6.
Articolo 15
Art. 15.
Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se
non vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella L. 26 giugno
1913, n. 888 (1), per prevenire e combattere le malattie delle piante, in quanto
trovino applicazione nel caso particolare.
(1) Vedi, ora, la l. 18 giugno 1931, n. 987.
Articolo 16
Art. 16.
Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati
applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e
ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso.
Articolo 17
Art. 17.
I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati
dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla
furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali,
possono su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati
interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione.
Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere
sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria
la conservazione anche per ragioni di difesa militare.
Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Amministrazioni
interessate in seguito ad accordi col Ministero dell'economia nazionale (1).
Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e
secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di
boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei
detti vincoli, sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne
trarranno vantaggio.
Gli enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno
dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui
sopra.Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati
nel testo unico di legge 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari (2).
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
(2) Vedi, ora, la l. 20 dicembre 1932, n. 1849.
Articolo 18
Art. 18.
La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo
precedente, sarà, caso per caso, dichiarata dal Comitato forestale (1) in
seguito a domanda motivata degli enti o privati interessati ed a relazione
scritta di una Commissione di membri del Comitato (1), incaricata dei necessari
accertamenti.
Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovrà essere sentito anche il
Consiglio sanitario provinciale.Contro la dichiarazione della necessità del
vincolo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato nel termine stabilito dall'art.
4.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 19
Art. 19.
La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o provvedimento
dell'autorità, di cui all'art. 17, comma secondo, deve notificarsi al
proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell'attualità il godimento
del bosco.
Dal momento della notificazione fino all'esaurimento della procedura relativa
alla dichiarazione ed imposizione del vincolo, il proprietario o possessore del
bosco non potrà compiere in esso alcun taglio di piante.
Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione dell'indennizzo, un compenso
per il pregiudizio economico subito a causa della sospensione dei tagli.
Articolo 20
Art. 20.
Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell'art. 17,
verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal uopo
il Comitato (1) informerà l'Amministrazione forestale e le parti interessate
delle proprie deliberazioni.
Analoga notificazione sarà fatta dall'autorità che promosse la dichiarazione di
vincolo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso.
Entro trenta giorni dalle dette notificazioni, l'Amministrazione forestale
invierà al Sindaco, per la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, un
esemplare della carta topografica col tracciato del terreno boschivo sottoposto
a vincolo, ed un estratto delle norme relative alla utilizzazione di esso.
L'affissione all'albo sarà fatta per un periodo di giorni quindici, dopo del
quale la determinazione del vincolo s'intenderà definitiva ad ogni effetto di
legge.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 21
Art. 21.
Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla
consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare
dell'indennizzo.
Qualora manchi l'accordo fra le parti, la misura dell'indennizzo sarà fissata,
su richiesta della parte più diligente, da tre arbitri, nominati uno dal
proprietario o possessore del bosco, l'altro dall'ente o privato che promosse il
vincolo ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato
accordo, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i
laureati in scienze agrarie, i periti forestali ed i geometri iscritti nell'albo
dei periti del Tribunale (1).
Lo stesso Presidente, su richiesta della parte più diligente, procederà alla
nomina dell'arbitro non designato dall'altra parte (1).
La decisione del Collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle
parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge (1).
(1) La Corte cost., con sent. 27 dicembre 1991, n. 488, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Articolo 22
Art. 22.
Il Collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, nel determinare la misura
dell'indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo
sotto forma di canone annuo.
Qualora il bosco vincolato agli effetti dell'articolo 17 sia vincolato anche per
scopi idrogeologici, l'eventuale indennizzo sarà stabilito senza computare le
diminuzioni di reddito derivanti da questo secondo vincolo.
Articolo 23
Art. 23.
In casi d'urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi
situati nelle condizioni di cui all'art. 17 possano essere utilizzati in modo da
produrre i danni previsti dall'articolo stesso, il Comitato forestale, (1), su
richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le Amministrazioni dello Stato,
nel caso previsto dal secondo comma del detto articolo, potranno imporre
l'astensione da qualsiasi forma di utilizzazione di essi, fino all'esaurimento
della procedura, di cui agli articoli precedenti.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 24
Art. 24.
Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le
norme emanate dal Comitato forestale (1) per l'applicazione dell'art. 7, e
quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli
ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della
lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8,
incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni
decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (1), e considerandosi
come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i
lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.
(1) Ora, Regioni.
(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 1, l. 4 agosto 1984, n.
424.
Articolo 25
Art. 25.
In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il
contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del Comitato (1),
depositare presso la Sezione di regia Tesoreria provinciale la somma
corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire
direttamente i lavori.
Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata
sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del
Presidente del Comitato (1), sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione
delle contribuzioni dirette.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 26
Art. 26.
Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti
dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in
contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale (1) ed alle
disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo
predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del
valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti
dagli articoli precedenti.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 27
Art. 27.
Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima
pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli
precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora
avessero commesso il reato a proprio profitto.
Articolo 28
Art. 28.
Le infrazioni di cui agli art. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario,
possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai
detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali
generali quando costituiscano un reato da esse previsto. La pena per i reati
previsti dall'art. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli
altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di
aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che
abbiano diritto di fermarsi nei boschi.
La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e
semenzai dell'Amministrazione forestale.
Articolo 29
Art. 29.
Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato
sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per
l'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare,
innanzi all'Autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali.
Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna
ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.
Articolo 30
Art. 30.
Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le
disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente
puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata
nella misura del minimo, salva la disposizione dell'art. 28.
Articolo 31
Art. 31.
I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non
diano luogo ad azione privata, sono perseguibili d'ufficio nei casi previsti
dalle prescrizioni del Comitato forestale (1) e dai provvedimenti delle
autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'art. 17.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 32
Art. 32.
Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si
sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne
l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o
possessore è tenuto a darne subito avviso all'Autorità forestale più vicina, in
conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di Polizia forestale, di cui
all'art. 10.
Articolo 33
Art. 33.
Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza
giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige
l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo 435 del codice penale
(1).
(1) Ora art. 652 c.p. del 1930.
Articolo 34
Art. 34.
Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non
effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare,
osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal codice penale.
Articolo 35
Art. 35.
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere
conciliate davanti all'Ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione
l'infrazione fu commessa (1).
Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente
al minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato della metà del
minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi
gli aumenti stabiliti dall'art. 28.
Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per la prima volta la
metà di essa, per la seconda volta i tre quinti e per la terza volta l'intera
pena.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, r.d.l. 3 gennaio 1926, n. 23, conv. in l. 24 maggio 1926, n. 898.
Articolo 36
Art. 36.
La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto
all'Ispettore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione del verbale di contravvenzione.
L'Ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale
il contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei
modi che saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena.
Detto termine non potrà superare i sessanta giorni.
Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata nei
termini suddetti, l'Ispettore trasmetterà il verbale di contravvenzione al
Pretore competente per l'ulteriore corso di giustizia.
Articolo 37
Art. 37.
Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del
presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma
dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell'art. 101 del codice penale (1), non
sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto,
accertati nel biennio successivo.
Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima
contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna,
conciliazione od oblazione.
La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore.
(1) Ora art. 162 c.p. del 1930.
Articolo 38
Art. 38.
Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto
relativo alle conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto e
spesa di bollo e registro.
Articolo 39
Art. 39.
[Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello
Stato.
Tali opere si distinguono in due categorie:
1º opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti,
rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;
2º altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.
Le prime sono di competenza del Ministero dell'economia nazionale, che vi
provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del corpo Reale
delle foreste; le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici,
che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del corpo
Reale del Genio civile.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 1º gennaio 2002. L'entrata in vigore della presente abrogazione è
prorogata al 30 giungo 2002, ai sensi del d.l. 23 novembre 2001, n. 411.
Articolo 40
Art. 40.
I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente
coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti
di tali opere, secondo l'articolo 7, lettera b), del testo unico, approvato con
R.D. 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuerà ad
essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico. A questi lavori
saranno applicabili le disposizioni degli artt. 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57 e 58 del presente decreto.
Articolo 41
Art. 41.
Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli
eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a
scopo di irrigazione o forza motrice.
Articolo 42
Art. 42.
Tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi
accordi circa l'ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle disponibilità
dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere
in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che potrà
continuare a rimanere affidata all'Amministrazione che ha dato inizio alle opere
stesse.
Articolo 43
Art. 43.
Gli Uffici del Genio civile e quelli di Ispettorato forestale determineranno
d'accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in
collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi
risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza
delle rispettive Amministrazioni secondo l'art. 39.
Articolo 44
Art. 44.
L'esame delle proposte di determinazione dei perimetri e dei progetti di massima
delle opere da eseguire è deferito alla sezione seconda del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, della quale sono chiamati a far parte il Direttore generale
delle foreste e demani ed un Ispettore superiore forestale, designato dal
Ministro per l'economia nazionale (1).
Per i bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque il detto esame
è deferito al Comitato tecnico di magistratura.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 45
Art. 45.
Compilato il progetto di massima, gli Ispettorati forestali determineranno,
distintamente per ciascun Comune, i terreni da sistemare considerati nel
progetto e cureranno, in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, la
pubblicazione delle carte topografiche relative al perimetro delle zone da
sistemare e dell'elenco dei terreni, distinti per zone.
Articolo 46
Art. 46.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e dell'elenco, di cui
all'articolo precedente, l'elenco è notificato gratuitamente ai proprietari
interessati, i quali avranno sessanta giorni per ricorrere o fare opposizione.
Trascorso detto termine, il Sindaco invierà i reclami all'Ispettorato forestale
il quale, con la copia del progetto, delle carte topografiche e degli elenchi,
li trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale (1).
Questo deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, o, trattandosi di bacini compresi nel compartimento del Magistrato
alle acque, il Comitato tecnico di questo.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 47
Art. 47.
In seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero (1), l'elenco dei
terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della
pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco
s'intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I, del
presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi alla
esecuzione delle opere di sistemazione.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 48
Art. 48.
[L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 39 equivale,
per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 1º gennaio 2002. L'entrata in vigore della presente abrogazione è
prorogata al 30 giungo 2002, ai sensi del d.l. 23 novembre 2001, n. 411.
Articolo 49
Art. 49.
Nei progetti di sistemazione dovranno indicarsi i terreni da rimboschire, nonché
quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli alberati, e
stabilirsi, per questi ultimi, norme per l'esercizio del pascolo.
Articolo 50
Art. 50.
Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l'esecuzione dei lavori
progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di
godimento, è assegnata un'indennità annua in somma fissa tenuto conto del
reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e
rimboschimento.
In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata nei modi previsti
dall'art. 21 (1).
L'indennità decorre dalla data della presa di possesso dei terreni da parte
dell'Amministrazione dello Stato per la esecuzione dei lavori e cessa con la
riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale
avverrà dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che
questi saranno diventati redditizi.
Il giudizio dell'Amministrazione è insindacabile, tanto per l'approvazione del
collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori.
(1) La Corte cost., con sent. 27 dicembre 1991, n. 488, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Articolo 51
Art. 51.
Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui all'art.
45 l'Amministrazione forestale riconosca sufficiente una temporanea sospensione
del pascolo, potrà adottare questo provvedimento assegnando al proprietario od
utente un'indennità, da liquidarsi secondo le norme stabilite dall'articolo
precedente, tenendo conto della diminuzione di reddito che ne consegue e
dell'esenzione dalla imposta fondiaria di cui all'art. 58.
Articolo 52
Art. 52.
I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti
elenchi, possono chiedere, prima dell'inizio dei lavori, di sistemare
agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e
regolando la condotta delle acque, purché tali opere siano riconosciute idonee
ai fini della sistemazione del bacino.
La relativa concessione sarà fatta con le norme stabilite dall'art. 55.
La razionale sistemazione agraria dei terreni compresi nel perimetro dei bacini
montani potrà essere anche prevista nei progetti di sistemazione purché i
proprietari interessati ne assumano l'esecuzione con le norme di cui al detto
articolo.
Articolo 53
Art. 53.
Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato
perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno
consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite
dall'articolo seguente.
Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunciare
alla riconsegna di essi, il Ministero dell'economia nazionale (1) nei limiti
degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a
trattative amichevoli.
In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello
corrispondente alla valutazione fatta a norma degli artt. 113 e 114.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 54
Art. 54.
Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa
la coltura agraria.Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme
contenute nell'art. 9.
Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni
di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione
approvato dal Ministero dell'economia nazionale (1).
Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con la sanzione
amministrativa estensibile fino a lire 50.000 e, in caso di recidiva, fino a
lire 200.000; salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I,
capo II, del presente decreto (2).
Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o
più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero dell'economia
nazionale, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su
proposta dell'ufficio forestale, può autorizzare detto ufficio a prendere
possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a
provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al
piano prestabilito di coltura conservazione.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma,
della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 55
Art. 55.
Il Ministro per l'economia nazionale (1) sentito, a seconda dei casi, il
Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato
alle acque, può consentire che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi
negli elenchi, di cui all'art. 45, siano eseguiti dai proprietari soli o riuniti
in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base
ad un regolare atto di sottomissione.
In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso
dell'importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto,
debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove, questi
non siano stati forniti dalla Amministrazione forestale.
Il rimborso non si accorderà per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta
coltura.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 56
Art. 56.
Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri dei
bacini montani provvedono le Amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi
stanziati in apposito capitolo della parte ordinaria dei bilanci dei Ministeri
dell'economia nazionale (1) e dei lavori pubblici.
I detti Ministeri, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne
vengono rimborsati per un terzo dalla Provincia e per un sesto dal Comune o dai
Comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei
terreni in cui sono le dette opere, in misura non superiore al quinto
dell'imposta prediale erariale dei terreni occupati dalle opere stesse.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il Ministero
dell'economia nazionale (1) deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per
aggregarli al Demanio forestale dello Stato.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 57
Art. 57.
Allorché le opere di sistemazione sono compiute da società od imprenditori, la
manutenzione di esse è assunta dall'Amministrazione interessata a partire dal 10
gennaio successivo alla data di approvazione del collaudo finale delle opere
concesse.
Articolo 58
Art. 58.
I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro
proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano
di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54, sono esenti
dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per
anni quaranta, quando si tratti di boschi di alto fusto, e per quindici, quando
si tratti di boschi cedui.
L'imposta sgravata non darà lungo a reimposizione delle Province nelle quali non
è stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in vigore
gli antichi catasti; di essa sarà fatta proporzionale riduzione in ordine al
contingente stabilito dalla L. 14 luglio 1864, n. 1831.
L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento
dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.
Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta
semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato pure in
carta libera, dell'Ispettorato forestale comprovante l'esecuzione del lavoro di
rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di
coltura.
L'Ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale certificato previo, ove
occorra, accertamento a spese dello Stato.
Articolo 59
Art. 59.
Le Province, i Comuni, gli enti morali ed i proprietari interessati, da soli o
riuniti in consorzio, nonché le società ed i privati imprenditori, anche nel
compartimento del Magistrato alle acque, potranno essere autorizzati ad eseguire
direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani.
Alla concessione dell'esecuzione delle dette opere provvederanno i Ministeri dei
lavori pubblici e della economia nazionale (1) d'accordo col Ministero delle
finanze, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico
del Magistrato alle acque per le opere comprese nel rispettivo compartimento e,
nei casi in cui è richiesto per legge, il Consiglio di Stato.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 60
Art. 60.
Alle persone indicate nell'articolo precedente lo Stato rimborserà le spese a
seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli
stanziamenti del bilancio.
Il costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal
progetto approvato per la sistemazione montana, potrà in corrispettivo di spese
generali ed altri oneri del concessionario, essere aumentato fino al 20 per
cento.
Qualora l'importo delle spese accertate e liquidate, come sopra, dall'Ufficio
del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi
quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli
stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai
concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione
fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso.
Articolo 61
Art. 61.
Le società o i singoli imprenditori, i quali intendano chiedere la concessione
di opere di sistemazione dei bacini montani devono presentarne domanda al
competente Ufficio del Genio civile o dell'Ispettorato forestale.
Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente,
debbono allegarsi:
a) una corografia con la proposta del perimetro della sistemazione e l'indicazione
grafica delle opere da eseguire;
b) un progetto sommario di massima dei lavori di sistemazione:
c) i documenti atti a dimostrare la idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad
eseguire le opere.
L'Ufficio del Genio civile o l'Ispettorato forestale, accertata la regolarità
degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio annunzi
legali della Provincia.
Articolo 62
Art. 62.
Dopo un mese dall'inserzione di cui al precedente articolo, il Ministro per i
lavori pubblici o quello per l'economia nazionale (1) o il Magistrato alle
acque, per le opere da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione
della domanda e dei relativi atti, determinandone le modalità.
Compiute le pubblicazioni, il Ministro per i lavori pubblici o quello per
l'economia nazionale o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il
Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato
alle acque, decidono sulla ammissibilità della domanda e fissano il termine per
la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 63
Art. 63.
Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande
concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purché corredate dei
documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la sistemazione
di uno stesso bacino o di una parte di esso.
Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini del primo comma del
precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia
nazionale (1) o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque,
decidono quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell'estensione del
territorio che i richiedenti si propongono di sistemare, della richiesta di
procedere alla bonifica agraria dopo il compimento della sistemazione, della
migliore rispondenza delle opere proposte dall'uno o dall'altro concorrente agli
scopi della sistemazione e ad altri interessi pubblici, nonché del maggiore
affidamento di sollecita esecuzione dell'opera, derivante sia dalla capacità
tecnica e finanziaria del richiedente sia dall'attendibilità e compiutezza dei
preliminari studi tecnici esibiti.
A parità di tutte le dette condizioni di preferenza, vale il criterio della
priorità di presentazione della domanda.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 64
Art. 64.
Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il consorzio fra
i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande di società e
imprenditori potrà essere presa, se non dopo trascorso il termine di tre mesi,
entro il quale, può dal consorzio stesso essere esercitato un diritto di
prelazione.
Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda, ai
sensi del precedente art. 62.
Articolo 65
Art. 65.
Alle società ed agli imprenditori concessionari di lavori di sistemazione, si
può, dopo l'approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del
deposito cauzionale, di cui all'art. 1 del D.L. 8 agosto 1918, n. 1256, in
proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato.
Articolo 66
Art. 66.
Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed agli imprenditori tutte
le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la
formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate, mediante
il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.
Articolo 67
Art. 67.
Il personale tecnico, adibito dai concessionari alla sorveglianza e custodia
delle opere di sistemazione, può elevare verbali di accertamento delle
contravvenzioni, purché presti giuramento innanzi al Pretore del mandamento o
innanzi al Sindaco del Comune ove il personale stesso risiede.
Articolo 68
Art. 68.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per il periodo di anni sei dalla
pubblicazione del presente decreto, a concedere, con le norme del proprio
istituto e con estensione anche al disposto dell'art. 78 del T.U. 2 gennaio
1913, n. 453, alle Provincie, ai Comuni ed ai consorzi, concessionari di opere
di sistemazione, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di
esecuzione delle opere concesse.
I mutui saranno accordati gradualmente in corrispondenza ai vari lotti di opere
indicati in detto programma, e, nell'esclusivo riguardo della graduatoria dei
mutui da concedersi, sarà sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
Articolo 69
Art. 69.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare sui mutui da essa
concessi ai consorzi, di cui al precedente articolo, le somme necessarie per
l'inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affidati a
cooperative di produzione e lavoro.
Nell'anticipazione potrà essere compreso l'importo della spesa occorsa per la
redazione del progetto tecnico.
Le successive somministrazioni saranno fatte dalla Cassa depositi e prestiti in
relazione all'avanzamento dei lavori in modo che gli enti suddetti abbiano i
fondi necessari per proseguirli.
Ad opere ultimate dovrà dimostrarsi l'erogazione delle somme complessive
riscosse per mutui.
Articolo 70
Art. 70.
Le annualità che lo Stato deve corrispondere ai concessionari per opere di
sistemazione, saranno calcolate con lo stesso tasso di interesse annualmente
stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli
artt. 9 e 73 del menzionato testo unico di legge approvato con R.D. 2 gennaio
1913, n. 453.
Articolo 71
Art. 71.
Le concessioni di opere di sistemazione possono anche essere fatte a condizione
che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità costanti, non
eccedenti il numero di cinquanta, comprensivo di una quota di contributo e di
interessi non superiore al 4 per cento.
Articolo 72
Art. 72.
Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità
stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna
sistemazione, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse depurato
degli interessi non maturati.
Articolo 73
Art. 73.
In pendenza di progetti regolarmente approvati, le casse di risparmio possono
concedere mutui ai consorzi concessionari di opere di sistemazione per
l'esecuzione delle opere stesse. A detti mutui sono estese le disposizioni
dell'art. 16 della L. 11 dicembre 1910, n. 855.
Articolo 74
Art. 74.
Le convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione sono esenti da
bollo e da qualsiasi altro tributo, nonché da diritti di segreteria e di
archivio, e saranno registrate col solo diritto fisso di lire 2000 (1).
(1) Imposta così elevata dall'art. 1, comma terzo, l. 21 luglio 1961, n. 707.
Articolo 75
Art. 75.
L'Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni, allo scopo di meglio
garantire le finalità previste dall'art. 1 potranno, da soli o riuniti in
consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la
ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a
vincolo.
L'Amministrazione forestale e gli enti suddetti potranno altresì, da soli od in
consorzio, promuovere l'imboschimento delle dune e delle sabbie mobili.
Sia nel primo che nel secondo caso, allorché lo Stato concorra nelle spese, la
direzione delle opere è affidata all'Ispettorato forestale sotto la vigilanza
dei Comitati forestali (1) e, nelle Province comprese nel compartimento del
Magistrato alle acque, sotto la vigilanza di quest'ultimo.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 76
Art. 76.
I proprietari dei terreni di cui all'articolo precedente possono eseguire per
proprio conto i lavori indicati nell'articolo stesso, impegnandosi ad iniziarli
ed a compierli nei modi e nel termine stabiliti dal Comitato forestale (1).
Essi inoltre possono cedere i loro terreni all'Amministrazione forestale, od
agli enti che hanno promosso il rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e
fino a che non sia assicurato l'esito delle colture.
Qualora non osservino i propri impegni o non intendano cedere temporaneamente i
propri terreni, l'Amministrazione forestale e gli enti, di cui al primo comma
dell'articolo precedente, possono procedere all'occupazione temporanea od
all'espropriazione di essi sempre che si tratti di terreni vincolati.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 77
Art. 77.
Qualora si riconosca la necessità d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati
a pascolo, sottoposti a vincolo, l'Amministrazione forestale e gli enti di cui
all'art. 75, in seguito ad autorizzazione del Comitato forestale (1) possono
imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un
periodo massimo di dieci anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei
terreni stessi e compiervi i lavori occorrenti, senza per altro mutarne la
destinazione.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 78
Art. 78.
L'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonché di
sospensione dall'esercizio del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sarà
stabilita nei modi previsti dall'art. 21.
Articolo 79
Art. 79.
I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di
provvedere al rimboschimento dei terreni stessi.
La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall'Autorità
giudiziaria, a norma dell'art. 659 del codice civile (1), quando dai lavori di
rimboschimento possano derivare vantaggi ad altri proprietari.
I proprietari dissidenti hanno facoltà di esimersi da siffatto obbligo, cedendo
i terreni al consorzio a prezzo di stima, nel qual caso è obbligatorio pel
consorzio l'acquisto di essi.
Ove questa facoltà non venga esercitata, i promotori del consorzio possono, nel
caso che rappresentino almeno i quattro quinti dell'area del rimboschimento,
procedere all'espropriazione dei terreni dei proprietari dissidenti,
corrispondendo il prezzo che verrà stabilito nei modi previsti dall'art. 21.
(1) Ora art. 862 c.c. del 1942.
Articolo 80
Art. 80.
L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col
mezzo del suo capo, il consorzio nei giudizi, nei contratti ed in tutti gli atti
che interessino l'ente, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o
statuto.
Articolo 81
Art. 81.
La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in
società o determinata nel regolamento.
Articolo 82
Art. 82.
È data facoltà ai consorzi di stabilire, nell'atto della loro costituzione, o
nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il consorzio, siano
decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni
immediatamente esecutive, nonostante l'appello ai Tribunali ordinari.
Articolo 83
Art. 83.
Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da rimboschimento
non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto reale la facoltà
di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.
La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio, viene
presentata al Prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro per
l'economia nazionale (1) colle sue osservazioni per la emanazione del decreto
reale.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 84
Art. 84.
Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 2000 (1), ove non
sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento
del consorzio e gli atti successivi che per la durata di sei anni dalla data
dell'atto costitutivo, occorrano per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento.
(1) Imposta così elevata dall'art. 1, comma terzo, l. 21 luglio 1961, n. 707.
Articolo 85
Art. 85.
Per la durata di un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero dell'economia nazionale (1) in base ad apposite convenzioni, è
autorizzato a concedere contributi ai consorzi di rimboschimento, nonché a
Provincie, Comuni e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la
gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la distribuzione
gratuita di piantine forestali.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 86
Art. 86.
Per la Basilicata le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei
terreni demaniali dello Stato e della Provincia e di quelli patrimoniali e
demaniali ex-feudali dei Comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del
titolo I, capo I, del presente decreto, e le spese necessarie per la
ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la
costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per
l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi
boschi, sono a totale carico dello Stato.
Ai Comuni sarà corrisposta un'indennità annua pari al reddito medio da essi
percepito nell'ultimo quinquennio durante il periodo in cui i terreni nudi da
rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostituire resteranno affidati
all'Amministrazione forestale.
Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle Province e dei Comuni,
esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin
dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del Demanio forestale dello Stato.
Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della
Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e della
Provincia, e a vantaggio dei monti frumentari; per i beni comunali patrimoniali
fatta deduzione della precedente rendita percepita dalla Provincia o dai Comuni,
che continueranno a riscuoterla.
A tale effetto il Ministro dell'economia nazionale (1) provvederà, a suo tempo,
al riparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 87
Art. 87.
Le disposizioni dell'articolo precedente si intendono estese anche alle Province
della Calabria per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni dei privati,
acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascolo senza però
che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.
Dalla rendita netta dei terreni delle Province e dei Comuni sarà a quelle ed a
questi attribuita una quota corrispondente alla rendita percepita
precedentemente dai proprietari.
Articolo 88
Art. 88.
In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai
locali Ispettorati forestali, saranno eseguiti a cura e spese dello Stato.
Articolo 89
Art. 89.
Le disposizioni generali contenute nel presente capo si estendono ai terreni
compresi nella zona carsica, che, per effetto delle leggi provinciali dell'ex-
Impero austro-ungarico, relative ad essi, erano destinati all'imboschimento.
Tuttavia le attuali commissioni di imboschimento funzioneranno fino alla
costituzione dei Comitati forestali.
Gli imboschimenti nelle altre zone del territorio delle nuove Province, che
attualmente sono compiuti col contributo dello Stato, continueranno ad essere
eseguiti con le norme ivi in vigore fino a che non saranno costituiti i consorzi
di cui all'art. 75.
Articolo 90
Art. 90.
Gli enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'Autorità
forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o
nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle
esenzioni fiscali di cui all'art. 58.
Articolo 91
Art. 91.
Il Ministero dell'economia nazionale (1) è autorizzato ad accordare
gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi
o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi
nella misura non superiore ai due terzi (2) della relativa spesa, determinata
insindacabilmente dall'Amministrazione forestale.
Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi
e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali
materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del
costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.
I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che
trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del
presente decreto.
Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi
saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al
precedente comma e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano
osservate le norme in vigore all'inizio dei lavori.
I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in
conformità del piano di coltura e di conservazione stabilita dall'Autorità
forestale.
I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla
compiuta coltura.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
(2) L'art. 3, quarto comma, l. 25 luglio 1952, n. 991, ha elevato al 75% della spesa tale misura.
Articolo 92
Art. 92.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.
Articolo 93
Art. 93.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.
Articolo 94
Art. 94.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.
Articolo 95
Art. 95.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.
Articolo 96
Art. 96.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.
Articolo 97
Art. 97.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.
Articolo 98
Art. 98.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.
Articolo 99
Art. 99.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.
Articolo 100
Art. 100.
Il Ministero dell'economia nazionale (1), provvede all'istruzione forestale,
all'assistenza ed alla consulenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia
e dell'agricoltura montana ed in quello delle industrie forestali.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 101
Art. 101.
L'istruzione forestale si distingue in superiore e secondaria.
L'istruzione superiore è impartita nel Regio Istituto superiore agrario e
forestale (1) di cui alle LL. 24 luglio 1912, n. 384, e 3 aprile 1921, n. 724,
ed al R.D. 31 ottobre 1923, n. 2492. Al detto Istituto superiore (1) è annessa
una Stazione sperimentale di silvicoltura (2).
L'istruzione secondaria è impartita nelle regie scuole agrarie medie, in
conformità di quanto è stabilito nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3214.
(1) Ora, Facoltà di scienze forestali dell'Università di Firenze.
(2) La Stazione è successivamente divenuta una delle Stazioni sperimentali agrarie ai sensi del d.l. 25 novembre 1929, n. 2226.
Articolo 102
Art. 102.
Il Ministro per l'economia nazionale (1), ha facoltà d'istituire borse di studio
presso l'Istituto superiore agrario e forestale (2) e presso istituti analoghi
dei Paesi esteri.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
(2) Ora, Facoltà di scienze forestali dell'Università di Firenze.
Articolo 103
Art. 103.
Nelle Province, nelle quali esiste una cattedra ambulante di agricoltura, il
Ministro per l'economia nazionale (1), ha facoltà di promuovere e sussidiare
l'istituzione di speciali sezioni per la propaganda e l'assistenza nel campo
della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana.
Alle dette sezioni possono essere preposti coloro che hanno seguito il corso di
studi presso il regio Istituto superiore agrario e forestale (2) o i laureati in
scienze agrarie che abbiano compiuto corsi di integrazione presso l'Istituto
anzidetto (2).
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
(2) Ora, Facoltà di scienze forestali dell'Università di Firenze.
Articolo 104
Art. 104.
È istituita [nel Regno] (1) la festa degli alberi.
Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite d'accordo tra i
Ministeri dell'economia nazionale (2) e dell'istruzione pubblica.
(1) Nella Repubblica italiana.
(2) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 105
Art. 105.
L'Amministrazione forestale presta gratuitamente l'assistenza e la consulenza ai
silvicoltori ed agli industriali forestali principalmente pel conseguimento dei
seguenti scopi:
a) la difesa della piccola proprietà montana e l'incoraggiamento alla costituzione di
associazioni e consorzi di proprietà di boschi per l'esercizio dell'industria silvana, per
la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e
vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;
b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi, le esperienze
forestali di acclimazione di specie più redditizie e la creazione delle piccole industrie
forestali;
c) il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e
l'incremento della produzione e del commercio dei prodotti forestali.
Il Ministro per l'economia nazionale (1) potrà inoltre concedere medaglie al
merito silvano.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 106
Art. 106.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 107
Art. 107.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 108
Art. 108.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 109
Art. 109.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 110
Art. 110.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 111
Art. 111.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 112
Art. 112.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 113
Art. 113.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 114
Art. 114.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 115
Art. 115.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 116
Art. 116.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 117
Art. 117.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 118
Art. 118.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 119
Art. 119.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 120
Art. 120.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 121
Art. 121.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 122
Art. 122.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 123
Art. 123.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 124
Art. 124.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 125
Art. 125.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 126
Art. 126.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 127
Art. 127.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 128
Art. 128.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 129
Art. 129.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 130
Art. 130.
I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime,
debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in
caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dal Comitato forestale
(1).
I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti
gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 131
Art. 131.
Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di cui al
precedente articolo, l'Ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in
opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi.
Articolo 132
Art. 132.
S'intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all'infuori
delle prescrizioni dei piani economici, ove essi esistono o che in genere
superano la media delle utilizzazioni ordinarie fatte nell'ultimo decennio.
Articolo 133
Art. 133.
La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'art. 131, sarà determinata
caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme
incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni
finanziarie dell'ente proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori
da eseguirsi, approvato dal Comitato forestale (1). Tale importo non potrà
tuttavia superare il 25 per cento del ricavato del taglio.
(1) Ora, Regioni.
Articolo 134
Art. 134.
Le somme così fissate saranno depositate presso le Tesorerie delle Province a
disposizione dell'Amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a misura
del bisogno, con ordini di pagamento del Prefetto della Provincia, al quale gli
Ispettori forestali daranno conto, a norma delle disposizioni vigenti sulla
contabilità dello Stato.
Articolo 135
Art. 135.
I pascoli montani appartenenti agli enti di cui all'art. 130 devono essere
utilizzati in conformità di apposite norme approvate o prescritte dal Comitato
forestale (1).
Contro le disposizioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero della
economia nazionale (2) entro sessanta giorni dalla notificazione di esse.
Le infrazioni alle norme predette sono punite con la sanzione amministrativa
fino a lire 40.000 (3).
(1) Ora, Regioni.
(2) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
(3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma,
della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 136
Art. 136.
Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più proprietari, le norme
stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune
anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando
siano state deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli
interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.
Articolo 137
Art. 137.
Il Ministero dell'economia nazionale (1) potrà concedere contributi agli enti di
cui all'articolo 130, che provvedano alla compilazione di piani economici per i
boschi e di regolamenti per l'uso dei pascoli, allo scopo di conseguire un
miglioramento del loro patrimonio silvo-pastorale.
I contributi saranno commisurati all'importanza ed alla spesa di formazione dei
detti piani e regolamenti, debitamente approvati.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 138
Art. 138.
La vigilanza sull'applicazione dei piani economici dei patrimoni silvopastorali,
di cui al presente capo, è demandata all'Ispettore forestale capo del
ripartimento.
È però in facoltà degli enti interessati di affidare a persone tecniche la
compilazione dei progetti di taglio e vendita di piante, di utilizzazione dei
prodotti boschivi, di affitto dei pascoli e degli altri terreni, nonché dei
progetti dei lavori di cui all'art. 133, e la redazione delle norme per
l'esercizio del pascolo, di cui all'art. 135.
Uguale facoltà hanno gli enti che abbiano provveduto alla formazione dei piani
economici in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 130.
Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti patrimoni, prevista dagli
articoli 161 e seguenti, la vigilanza si estende a tutto il funzionamento dei
distretti amministrativi compresi nella circoscrizione del ripartimento
forestale.
Articolo 139
Art. 139.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 140
Art. 140.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 141
Art. 141.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 142
Art. 142.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 143
Art. 143.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 144
Art. 144.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 145
Art. 145.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 146
Art. 146.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 147
Art. 147.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 148
Art. 148.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 149
Art. 149.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 150
Art. 150.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 151
Art. 151.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 152
Art. 152.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 153
Art. 153.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 154
Art. 154.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 155
Art. 155.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 156
Art. 156.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 157
Art. 157.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 158
Art. 158.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 159
Art. 159.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 160
Art. 160.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902; l. 31 gennaio 1994, n. 97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 161
Art. 161.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 162
Art. 162.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 163
Art. 163.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 164
Art. 164.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 165
Art. 165.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 166
Art. 166.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 167
Art. 167.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 168
Art. 168.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 169
Art. 169.
Niun diritto d'uso eccedente i limiti dell'art. 521 del codice civile (1) potrà
essere concesso sui boschi e sui terreni vincolati.
I diritti d'uso esistenti sui boschi e terreni suddetti possono essere
affrancati.
(1) Ora art. 1021 c.c. del 1942.
Articolo 170
Art. 170.
Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l'affrancazione si farà
mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una parte, del bosco o delle
terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a quello che si
giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso
in denaro.
Nel caso che l'esercizio del pascolo o di altri diritti di uso sia riconosciuto
in tutto od in parte necessario ad una popolazione, il Ministero dell'economia
nazionale (1), intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale (2) ed il
Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà
indispensabile, il diritto di affrancazione, regolando però l'esercizio dei
diritti di uso.
Le norme circa la procedura di affrancazione saranno stabilite nel regolamento.
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
(2) Ora, Regioni.
Articolo 171
Art. 171.
Ove i diritti di uso sieno esercitati da intere popolazioni o da parte di esse
la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni,
quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.
È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente
i loro diritti.
Articolo 172
Art. 172.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.
Articolo 173
Art. 173.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.
Articolo 174
Art. 174.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.
Articolo 175
Art. 175.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.
Articolo 176
Art. 176.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.
Articolo 177
Art. 177.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.
Articolo 178
Art. 178.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.
Articolo 179
Art. 179.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.
Articolo 180
Art. 180.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.
Articolo 181
Art. 181.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.
Articolo 182
Art. 182.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate.
Articolo 183
Art. 183.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate.
Articolo 184
Art. 184.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate.
Articolo 185
Art. 185.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate.
Articolo 186
Art. 186.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate.

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