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Visualizzazione dei post da ottobre, 2011

La responsabilità del proprietario di animali - I cani devono essere chiusi e chiusi bene

UPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 20 luglio 2011, n. 15895 Svolgimento del processo M.M. e B.G., quali genitori esercenti la potestà parentale sulla figlia minore M.S., hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bologna B. A. per essere risarciti dei danni riportati dalla figlia, assalita da un cane di proprietà del Ba. lasciato libero di circolare in un giardino. Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che l'evento si era verificato per pari colpa concorrente di M.M. e Ba.Am. ed ha condannato Ba.Am. a risarcire il danno nella misura corrispondente all'accertata responsabilità. La Corte di Appello di Bologna, adita a seguito di impugnazione proposta da Ba.Am. e di impugnazione incidentale dei genitori, in accoglimento dell'appello del Ba., ha rigettato la domanda con sentenza depositata l'11-4-2008. La Corte di appello, sul rilievo che il cane si trovava all'interno di un giardino privato completamente recintato e che era sta

DEFINIZIONE DI BOSCO

Cass. Sez. III n. 34752 del 26 settembre 2011 (Ud 3 mag. 2011) Pres. Squassoni  Est. Rosi Ric. Tancredi Beni ambientali. Nozione di bosco Il bosco  risulta essere una nozione di tipo naturalistico e comprende ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea ed indipendentemente dal fatto che la zona venga riportata come tale dalla Carta tecnica regionale, atteso che ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico la nozione non può essere intesa in senso riduttivo, dovendo comprendere anche le aree limitrofe.

art. 734 c.p. Distruzione e deturpamento di bellezze naturali

         IL reato di cui all’art.734 c.p. Distruzione e deturpamento di bellezze naturali Chiunque, distrugge o altera, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, le bellezze naturali dei luoghi sottoposti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’ammenda da 1.310 Euro a 6.197 Euro. L' elemento materiale   della contravvenzione consiste nel fatto di distruggere o alterare le bellezze naturali, anche mediante la posa in opera di mezzi o cartelli pubblicitari. Trattasi di   reato istantaneo , nel caso di distruzione, o   istantaneo con effetti permanenti , nel caso di alterazione. CASS. PENALE La lesione o il deturpamento dei beni ambientali o paesistici non dipende dalla stabilità e permanenza di una costruzione, ma anche dalla sua temporanea esistenza. (Fattispecie in tema di un manufatto prefabbricato, che veniva demolito nei mesi invernali e ricostruito d’estate.)”. Cass. Pen., sez. II, 05/01/1979 , n. 115, Pesce. La o