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Visualizzazione dei post da ottobre, 2012

Novità c.p. disegno di legge

   «Art. 317. -  (Concussione) . – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;   «Art. 319- quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità).  – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.     Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;         «Art. 318. -  (Corruzione per l’esercizio della funzione).  – Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta l

Nuovo regolamento Terre e rocce da scavo - d.m.10 agosto 2012, n. 161.

Commento Con l’entrata in vigore oggi del regolamento sulle terre e rocce da scavo   è definitivamente abrogato l’art. 186 del T.U.A. Il regolamento si applica alla gestione  dei  materiali da scavo. Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   Regolamento i rifiuti  provenienti  direttamente  dall'esecuzione  di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti  preesistenti. Il Regolamento stabilisce i criteri qualitativi da  soddisfare affinché' i materiali di scavo  siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai  sensi  dell'articolo  183,  comma  1, lettera qq) del decreto legislativo n.  152  del  2006 . Tra le molte novità, disciplina il PIANO DI UTILIZZO ( art.5 ed allegato 5), atto che deve trovarsi sul luogo di produzione o presso la sede legale del realizzatore, riesuma il “documento di trasporto” ( art. 11 ed allegato 6) , che deve stare al seguito del carico, regolamenta il “Deposito in attesa di utilizzo” ( art. 10) ed introdu

art. 734 reato di danno

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Cass. Sez. III n. 35792 del 19 settembre 2012 (Ud. 17 apr. 2012) Pres. Squassoni Est. Fiale Ric. Di Modica Beni ambientali. Violazione articolo 734 cod. pen. La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. si configura come un reato di danno, e non di pericolo, richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Non è sufficiente, pertanto, per integrare gli estremi del reato, la mera esecuzione di un'opera o la semplice alterazione dello stato naturale delle  cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione  o il deturpamento della bellezza naturale Commento  Certo che è veramente assurdo punire la deturpazione di bellezze naturali  come una contravvenzione .