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Visualizzazione dei post da giugno, 2013

Per un marchio non registrato non è punibile la contraffazione

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La Corte di Cassazione, con la sentenza   Cass. pen., sez. V, sentenza 13 luglio 2012 (dep. 21 settembre 2012), n. 36360   ha affermato che l’ avvenuta registrazione del marchio o del segno distintivo rappresenta una condizione imprescindibile affinchè venga assicurata la “tutela penale dei marchi o degli altri segni distintivi”. Infatti, la Cassazione, sulla scorta di un pregresso orientamento ermeneutico e dottrinale, ha  rilevato che, con la riforma introdotta dalla legge n. 99/2009 (la   quale ha posto, come condizione di punibilità per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., “che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”), si è “inteso ratificare la giurisprudenza che richiedeva, per la tutela penale, l'avvenuta registrazione del marchio o del segno, non bastando la semplice domanda” posto che si può conoscere “solo un titolo già rilasciato me

Querela sufficiente per revoca licenza porto di fucile

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TAR Toscana, Sez. I, n. 540, del 11 aprile 2013 Caccia e animali. Querela sufficiente per revoca licenza porto di fucile Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, la querela, ancorchè costituisca un atto di parte, è di per sé sufficiente ai fini dell’adozione di provvedimenti limitativi del diritto a possedere e portare armi, qualora sia sorretta da elementi obiettivi in grado di far presumere la possibilità di abuso. In quanto titoli di polizia, l’autorizzazione a detenere armi e munizioni e la licenza di porto di fucile sono suscettibili di ritiro a fronte del paventato pericolo di abuso desumibile da un quadro indiziario indicante l’inaffidabilità del titolare, che non offre più garanzie sufficienti a prevenire possibili abusi anche all’interno delle mura domestiche. Il divieto di detenzione di armi o munizioni, così come la revoca della licenza di porto d’armi, non richiedono l’oggettiva e acclarata responsabilità per eventi lesivi cagionati a terzi, né il verificato

Uso pubblico strada vicinali

Lexambiente News Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2218, del 19 aprile 2013 Ambiente in genere.Uso pubblico strada vicinali La servitù di uso pubblico delle strade vicinali è caratterizzata dall'utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene privato idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa. Caratteristiche indispensabili di questo diritto sono: il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via; un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile. Va poi soggiunto che la destinazione delle strade vicinali “ad uso pubblico”, imposta dal codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992 (art. 3, com