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Responsabilità del trasportatore

Cass. Sez. III n. 16209 del 9 aprile 2013 (ud. 14 mar. 2013) Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Bonomelli ed altro Rifiuti. Responsabilità del trasportatore La verifica dell'esistenza dell'autorizzazione in capo al titolare dell'impianto ove il rifiuto trasportato è destinato rientra tra quei dati verificabili dal trasportatore con la normale diligenza e l'inosservanza di tale elementare regola di condotta potrà essere riscontrata dal giudice del merito con adeguata valutazione degli elementi in fatto offerti al suo esame.