ART.15 atto 1542-A
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. (C. 1542-A ) Art. 15. (Funzioni delle province). 1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano esclusivamente le seguenti funzioni: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale de...