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Rifiuti. Abbandono e soggetti responsabili

Cass. Sez. III n. 22754 del 15 giugno 2010 (Ud.29 apr. 2010) Pres. Onorato Est. Gazzara Ric. De Salve Rifiuti. Abbandono e soggetti responsabili In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di essi è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti, anche sono il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta illecita. ..omissis. Inoltre, il reato di cui all'art. 256 è ipotizzabile non solo in capo alle imprese o agli enti che effettuano una delle attività indicate nel co. I dello stesso articolo, ma a qualsiasi impresa, avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 c.c. o ente con personalità giuridica o operante di fatto. UDIENZA del 29.04.2010 SENTENZA N. 849 REG. GENERALE N. 42214/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sez. III Penale Composta dagli Ill. mi Signori - dott. Pierluigi Onorato   ...

Pneumatici - la illuminante sentenza 25207 del 2012 . Il deposito di pneumatici non è consentito.Se è merce deve essere venduta, se non è merce è rifiuto.

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La posizione del proprietario dell'area consapevole

Sez. III, 22/11/2010, Sentenza n. 41020/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso proposto da  CC, quale legale rappresentante della XXX spa; - avverso l'ordinanza emessa il 3 novembre 2009 dal tribunale del riesame di Napoli; - udita nella udienza in camera di consiglio del 21 ottobre 2010 la relazione - udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; - udito il difensore; Svolgimento del processo Il tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, confermò il decreto di sequestro preventivo emesso dal  GIP collegiale  di Napoli in data 21.9.2009, avente ad oggetto un'area sita in Avellino di proprietà della spa XX in riferimento al reato di cui all'art.256 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, essendo stato detto sito adibito a deposito incontrollato di rifiuti, costituiti in...

Responsabilità del trasportatore

Cass. Sez. III n. 16209 del 9 aprile 2013 (ud. 14 mar. 2013) Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Bonomelli ed altro Rifiuti. Responsabilità del trasportatore La verifica dell'esistenza dell'autorizzazione in capo al titolare dell'impianto ove il rifiuto trasportato è destinato rientra tra quei dati verificabili dal trasportatore con la normale diligenza e l'inosservanza di tale elementare regola di condotta potrà essere riscontrata dal giudice del merito con adeguata valutazione degli elementi in fatto offerti al suo esame.

Abbandono e responsabilità del proprietario dell'area per culpa in vigilando

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Rifiuti. Abbandono e responsabilità del proprietario dell'area per culpa in vigilando Cass. Sez. III n. 9213 del 26 febbraio 2013 (Ud 19 dic. 2012) Pres. Lombardi Est. Graziosi Ric. Migliosi Rifiuti. Abbandono e responsabilità del proprietario dell'area per culpa in vigilando La giurisprudenza che di recente ha esaminato la questione dell'esistenza o meno di un obbligo di garanzia in capo al proprietario in relazione alla fattispecie di cui all'art. 256, commi 1 e 3 d.lgs. 152\06, superando l'interpretazione che aveva portato ad escluderla non ravvisando il reato nella mera consapevolezza da parte del proprietario dell'abbandono di rifiuti sul fondo da parte di terzi  si è espressa nel senso invece dell'esistenza di una culpa in vigilando attribuibile al proprietario che trova corretto fondamento nella funzione sociale della proprietà di cui all'articolo 42 Cost., tenendo conto della natura, appunto, sociale delle ...

F.I.R. ERRATO

Per Cass. Civ. n. 26238/11 " la sanzione amministrativa ex art. 258 TUA per il trasporto di rifiuti con formulario non correttamente compilato deve essere irrogata nei confronti della persona fisica autore dell'illecito (nel caso di specie, l'autista) e non nei confronti dei soci amministratori della società (nel caso di specie, una s.n.c.) proprietaria del mezzo con cui tale trasporto è stato effettuato. Infatti, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione; ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure ...

La responsabilità del proprietario di animali - I cani devono essere chiusi e chiusi bene

UPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 20 luglio 2011, n. 15895 Svolgimento del processo M.M. e B.G., quali genitori esercenti la potestà parentale sulla figlia minore M.S., hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bologna B. A. per essere risarciti dei danni riportati dalla figlia, assalita da un cane di proprietà del Ba. lasciato libero di circolare in un giardino. Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che l'evento si era verificato per pari colpa concorrente di M.M. e Ba.Am. ed ha condannato Ba.Am. a risarcire il danno nella misura corrispondente all'accertata responsabilità. La Corte di Appello di Bologna, adita a seguito di impugnazione proposta da Ba.Am. e di impugnazione incidentale dei genitori, in accoglimento dell'appello del Ba., ha rigettato la domanda con sentenza depositata l'11-4-2008. La Corte di appello, sul rilievo che il cane si trovava all'interno di un giardino privato completamente recintato e che era sta...

Responsabilità del rappresentante legale di società di capitali

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Rifiuti. Responsabilità del rappresentante legale di società di capitali Cass. Sez. III n. 28206 del 18 luglio 2011 (Ud. 16 mar. 2011) Pres. Ferrua Est. Grillo Ric. Simeone Rifiuti. Responsabilità del rappresentante legale di società di capitali In ordine alla responsabilità del rappresentante legale di società di capitali che abbia delegato ad altri soggetti di sua fiducia determinate attività va affermata la responsabilità di tale soggetto per culpa in vigilando, quando sia consapevole delle inadempienze in cui sia incorso il proprio delegato, ovvero quando pur potendo sottoporre a controllo l’attività del delegato, abbia scientemente omesso detto controllo