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art. 734 c.p. Distruzione e deturpamento di bellezze naturali

         IL reato di cui all’art.734 c.p. Distruzione e deturpamento di bellezze naturali Chiunque, distrugge o altera, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, le bellezze naturali dei luoghi sottoposti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’ammenda da 1.310 Euro a 6.197 Euro. L' elemento materiale   della contravvenzione consiste nel fatto di distruggere o alterare le bellezze naturali, anche mediante la posa in opera di mezzi o cartelli pubblicitari. Trattasi di   reato istantaneo , nel caso di distruzione, o   istantaneo con effetti permanenti , nel caso di alterazione. CASS. PENALE La lesione o il deturpamento dei beni ambientali o paesistici non dipende dalla stabilità e permanenza di una costruzione, ma anche dalla sua temporanea esistenza. (Fattispecie in tema di un manufatto prefabbricato, che veniva demolito nei mesi invernali e ricostruito d’estate.)”. Cass. Pen., sez. II, ...