Il rifiuto raccolto nel pozzo nero
Il rifiuto raccolto nel pozzo nero non può assolutamente essere trasportato al deposito dell’autoespurgo in quanto l’espurgo dei pozzi neri non può essere assimilato alle attività di pulizia delle reti fognarie come disciplinate dall’art 230 c 5 del T.U.A. Solo per i reflui prelevati dalle fogne presso la sede del manutentore si può costituire un “raggruppamento temporaneo”- deposito temporaneo che è definito dalla voce bb) dell’art 183 del vigente D.Lgs. 152/2006, nel “raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”. I rifiuti prelevati dai pozzi neri sono identificati con il codice C.E.R. 20.03.04 essi sono sottoposti alla disciplina di cui alla parte IV del D.lgs 152/2006. Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dal Formulario ed essere firmato dal produttore soggetto la cui attività produce rifiuti e dal trasportatore nel caso di specie sanzionare entrambi ( violazione T.U.A. art. 193 c 1, 2 sanzionato dall’ar...