Molestie olfattive
c.p. art. 674. Getto pericoloso di cose. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206 . reato di pericolo Cass. pen. Sez. III Sent., 09-10-2007, n. 2475 (rv. 238447) INQUINAMENTO REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - Emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare persone - Impianto autorizzato alle emissioni in atmosfera - molestie olfattive E' ravvisabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di molestie olfattive da impian...