Emendamento dell'on. Roger De Menech alla riforma del Min. Del Rio

rt. 3-ter.
(Disposizioni per il trasferimento del personale della Polizia provinciale al Corpo Forestale dello Stato)
.
  1. In attesa del riordino complessivo del sistema delle autonomie locali e del trasferimento delle funzioni dalla polizia provinciale al Corpo forestale dello Stato, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 31 e 34-bis del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 il personale in servizio nel Corpo di polizia, compreso il personale amministrativo assegnato agli stessi e il personale dei Corpi provinciali comunque denominati cui sono attribuite funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica sicurezza, transita nei ruoli organici del Corpo Forestale dello Stato. Ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria riferite agli addetti al coordinamento e controllo e ai comandanti e responsabili di servizio di cui alla legge n. 65 del 1986 e la relativa anzianità di servizio, il personale viene ricollocato nei ruoli ordinari del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato secondo la corrispondenza prevista dal DPCM n. 446 del 14 dicembre 2000. Per escludere oneri a carico dello Stato vengono trasferiti gli importi stipendiali tabellari fissi e ricorrenti in godimento e un importo pari alla media annuale degli ultimi 5 anni del salario accessorio percepito da ogni dipendente. Tali somme costituiscono il valore tabellare di primo inquadramento e per la parte eccedente, compresa la quota del salario accessorio, confluiscono nel fondo per la costituzione della indennità di cui all'articolo 43, comma 3 della legge n. 121 del 1981 che costituisce l'indennità di primo inquadramento.
  2. Il personale impiegato presso i corpi o servizi di polizia provinciale, o in strutture di vigilanza ambientale con analoghi compiti e differente denominazione, ha facoltà, di transitare a domanda in altri servizi o corpi di polizia locale della Regione, delle Città metropolitane, del Comune capoluogo, di Comuni, unioni di comuni o altri enti locali comunque denominati, che dispongono di servizi di polizia locale.
  3. Il personale di cui al comma 1, entro i tre anni successivi all'ingresso, viene avviato a programmi di aggiornamento e addestramento concernenti le specificità dei compiti del Corpo Forestale dello Stato, secondo specifico provvedimento del Capo del Corpo Forestale dello Stato. I programmi, i tempi e le località sono determinati sulla base del grado rivestito, della anzianità pregressa acquisita e al titolo di studio posseduto e delle specializzazioni dei reparti cui sono assegnati.
  4. Al fine di garantire la continuità operativa in relazione alla specifica conoscenza del territorio, al termine del periodo di addestramento, il personale, salvo esplicita richiesta, viene riassegnato nell'ambito del territorio e nella sede di servizio di provenienza.
  5. Allo scopo di riconoscere e tutelare le professionalità e le esperienze maturate i requisiti per il passaggio di cui alla presente legge devono essere stati riconosciuti entro il 31 dicembre 2012, quindi gli ufficiali o gli agenti devono risultare incorporati nei vari corpi o servizi al 31 dicembre 2012.
  6. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome, nel rispetto delle rispettive competenze, adeguano i loro ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, con l'obiettivo di razionalizzare le forze di polizia ambientale.

Commenti

  1. Cosa succede a chi, attraverso una selezione interna , ha transitato nel corpo nel corso del 2013?

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    1. Un bel niente, l'emendamento non è stato recepito nel testo approvato dalla Camera, ora al Senato, alla Comm Aff Costituz relatore Pizzetti

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