ART.15 atto 1542-A


Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. (C. 1542-A)

Art. 15.
(Funzioni delle province).
      1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta,
esercitano esclusivamente le seguenti funzioni:
          a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
          b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
          c) programmazione provinciale della rete scolastica.
      2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, sono trasferite ai comuni ovvero alle unioni di comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Con legge regionale sono trasferite ai comuni e alle unioni di comuni le funzioni rientranti nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, diverse da quelle di cui al comma 1, salva diversa attribuzione per specifiche e motivate esigenze di sussidiarietà.
      4. Le funzioni amministrative di cui al comma 2 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il medesimo decreto determina i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse e al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni o alle
unioni di comuni interessati, fermo restando che le entrate continuano a spettare alla provincia e che vengono da essa ripartite tra i comuni cui sono attribuite le predette funzioni. Sullo schema di decreto, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. 
      5. Con delibera del consiglio provinciale insediato ai sensi dell'articolo 13, su proposta del presidente della provincia di cui al medesimo articolo, sono emanate le disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 del presente articolo. 
      6. Le province, entro sessanta giorni dalla data della delibera di cui al comma 5, rideterminano in riduzione la pianta organica del personale e ne modificano i profili professionali sulla base delle diverse funzioni e del diverso assetto degli organi, provvedendo agli adeguamenti successivi a seguito delle leggi regionali di cui al comma 3. In ogni caso resta confermato per le province il divieto di nuove assunzioni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



EMENDAMENTI APPROVATI ALL'ART.15

Proposta emendativa 15.900.


Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: tutela e.


  Conseguentemente: 

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, dispongono in ordine alle funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e, nell'ambito di ciascuna materia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti territoriali, nonché le autonomie funzionali;
   al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
    b) per le Regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   al comma 6, primo periodo:
    premettere le parole:
 Entro il medesimo termine di cui al comma 5 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9;
    sopprimere le parole: entro tre mesi dall'accordo di cui al comma 5
    sopprimere le parole:, secondo quanto stabilito dal comma 9;
   al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.;
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  
6-bis. In caso di non raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5 ovvero di non raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.
  6-ter. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti possono essere modificati, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare oneri per la finanza pubblica.
   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: Con legge fino a: si provvede con le seguenti: La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede;
   sopprimere il comma 8;
   al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale e della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turn over;
   al comma 10,
    lettera
 a), premettere le parole: salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica del paese e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
    lettera b), sostituire le parole da: dedotte quelle necessarie fino a: agli enti con le seguenti: ivi comprese quelle di tutela ambientale, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite ai soggetti; 
    sopprimere la lettera
 c).
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Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2013  [ apri ]
15.1000.
approvato
  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, con particolare riferimento alla difesa del suolo.

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Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2013  [ apri ]
15.83.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione.

Il testo del ddl 1543 è stato trasmesso al Senato il 

21. 12. 2013

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