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Stati Generali della Polizia Provinciale a lucca 12 e 13 novembre 2012

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http://www.anvu.it/conv_attach/2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d/programma.pdf

Novità c.p. disegno di legge

   «Art. 317. -  (Concussione) . – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;   «Art. 319- quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità).  – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.     Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;         «Art. 318. -  (Corruzione per l’esercizio della funzione).  – Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri...

Nuovo regolamento Terre e rocce da scavo - d.m.10 agosto 2012, n. 161.

Commento Con l’entrata in vigore oggi del regolamento sulle terre e rocce da scavo   è definitivamente abrogato l’art. 186 del T.U.A. Il regolamento si applica alla gestione  dei  materiali da scavo. Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   Regolamento i rifiuti  provenienti  direttamente  dall'esecuzione  di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti  preesistenti. Il Regolamento stabilisce i criteri qualitativi da  soddisfare affinché' i materiali di scavo  siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai  sensi  dell'articolo  183,  comma  1, lettera qq) del decreto legislativo n.  152  del  2006 . Tra le molte novità, disciplina il PIANO DI UTILIZZO ( art.5 ed allegato 5), atto che deve trovarsi sul luogo di produzione o presso la sede legale del realizzatore, riesuma il “documento di trasporto” ( art....

art. 734 reato di danno

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Cass. Sez. III n. 35792 del 19 settembre 2012 (Ud. 17 apr. 2012) Pres. Squassoni Est. Fiale Ric. Di Modica Beni ambientali. Violazione articolo 734 cod. pen. La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. si configura come un reato di danno, e non di pericolo, richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Non è sufficiente, pertanto, per integrare gli estremi del reato, la mera esecuzione di un'opera o la semplice alterazione dello stato naturale delle  cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione  o il deturpamento della bellezza naturale Commento  Certo che è veramente assurdo punire la deturpazione di bellezze naturali  come una contravvenzione .

Liberazione di falco

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Maltrattamento agli animali di affezione

I boschi cedui e le fustaie

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I boschi cedui e le fustaie Lunedì 23 Novembre 2009 18:24 Si definisce “ ceduo ” un bosco in cui il rinnovamento delle piante in seguito al taglio avviene con polloni (cioè nuovi fusti) originati da gemme presenti sulla ceppaia (che è costituita dal troncone di fusto e dalle radici che rimangono nel terreno dopo l’abbattimento della pianta), mediante quindi una riproduzione per via vegetativa. Solo alcune specie forestali sono dotate della cosiddetta “capacità pollonifera”, ossia della capacità di emettere i polloni dopo il taglio: si tratta in particolare di alcune latifoglie tra cui il faggio e il castagno. Un tempo i boschi cedui servivano per la produzione di legna da ardere e di pali, e venivano tagliati spesso a raso sui singoli appezzamenti ogni 10 - 30 anni circa. In passato infatti il bosco ceduo rappresentava per l’uomo una risorsa di primaria importanza, che poteva essere utilizzata direttamente oppure trasformata in carbone vegetale, come testim...