Nuovo regolamento Terre e rocce da scavo - d.m.10 agosto 2012, n. 161.



Commento
Con l’entrata in vigore oggi del regolamento sulle terre e rocce da scavo è definitivamente abrogato l’art. 186 del T.U.A.
Il regolamento si applica alla gestione  dei  materiali da scavo. Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   Regolamento i rifiuti  provenienti  direttamente  dall'esecuzione  di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti  preesistenti.
Il Regolamento stabilisce i criteri qualitativi da  soddisfare affinché' i materiali di scavo  siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai  sensi  dell'articolo  183,  comma  1, lettera qq) del decreto legislativo n.  152  del  2006 .
Tra le molte novità, disciplina il PIANO DI UTILIZZO ( art.5 ed allegato 5), atto che deve trovarsi sul luogo di produzione o presso la sede legale del realizzatore, riesuma il “documento di trasporto” ( art. 11 ed allegato 6) , che deve stare al seguito del carico, regolamenta il “Deposito in attesa di utilizzo” ( art. 10) ed introduce anche la   DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U.) ( all.7).

Trattasi di una procedura abbastanza complessa, la cui non facile applicazione indurrà molti artigiani a tornare al vecchio FIR, soprattutto per i trasporti diretti alle attività di gestione autorizzata per i  materiali da scavo.
Sarà invece obbligatorio applicare  la nuova disciplina per trasporti di terre diretti a re-interri o comunque a luoghi non autorizzati alla gestione dei rifiuti.

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