Nuovo regolamento Terre e rocce da scavo - d.m.10 agosto 2012, n. 161.
Commento
Con l’entrata in vigore oggi del regolamento sulle terre e rocce da scavo è definitivamente
abrogato l’art. 186 del T.U.A.
Il regolamento si applica alla gestione dei
materiali da scavo. Sono esclusi dall'ambito
di applicazione del Regolamento i
rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di
interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti.
Il Regolamento stabilisce i criteri qualitativi da
soddisfare affinché' i materiali di scavo siano considerati
sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del
2006 .
Tra le molte novità, disciplina
il PIANO DI UTILIZZO ( art.5 ed allegato 5), atto che
deve trovarsi sul luogo di produzione o presso la sede legale del realizzatore,
riesuma il “documento di trasporto” ( art.
11 ed allegato 6) , che deve stare al seguito del carico, regolamenta il “Deposito in attesa di utilizzo” (
art. 10) ed introduce anche la
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U.) ( all.7).
Trattasi di una procedura abbastanza
complessa, la cui non facile applicazione
indurrà molti artigiani a tornare al vecchio
FIR, soprattutto per i trasporti diretti alle attività di gestione autorizzata per i materiali da scavo.
Sarà invece obbligatorio applicare la nuova disciplina per trasporti di terre diretti a re-interri o comunque a luoghi non autorizzati alla gestione dei rifiuti.
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