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Per un marchio non registrato non è punibile la contraffazione

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La Corte di Cassazione, con la sentenza   Cass. pen., sez. V, sentenza 13 luglio 2012 (dep. 21 settembre 2012), n. 36360   ha affermato che l’ avvenuta registrazione del marchio o del segno distintivo rappresenta una condizione imprescindibile affinchè venga assicurata la “tutela penale dei marchi o degli altri segni distintivi”. Infatti, la Cassazione, sulla scorta di un pregresso orientamento ermeneutico e dottrinale, ha  rilevato che, con la riforma introdotta dalla legge n. 99/2009 (la   quale ha posto, come condizione di punibilità per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., “che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”), si è “inteso ratificare la giurisprudenza che richiedeva, per la tutela penale, l'avvenuta registrazione del marchio o del segno, non bastando la semplice domanda” posto che si può conoscere “solo un tito...

Querela sufficiente per revoca licenza porto di fucile

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TAR Toscana, Sez. I, n. 540, del 11 aprile 2013 Caccia e animali. Querela sufficiente per revoca licenza porto di fucile Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, la querela, ancorchè costituisca un atto di parte, è di per sé sufficiente ai fini dell’adozione di provvedimenti limitativi del diritto a possedere e portare armi, qualora sia sorretta da elementi obiettivi in grado di far presumere la possibilità di abuso. In quanto titoli di polizia, l’autorizzazione a detenere armi e munizioni e la licenza di porto di fucile sono suscettibili di ritiro a fronte del paventato pericolo di abuso desumibile da un quadro indiziario indicante l’inaffidabilità del titolare, che non offre più garanzie sufficienti a prevenire possibili abusi anche all’interno delle mura domestiche. Il divieto di detenzione di armi o munizioni, così come la revoca della licenza di porto d’armi, non richiedono l’oggettiva e acclarata responsabilità per eventi lesivi cagionati a terzi, né il verificato ...

Uso pubblico strada vicinali

Lexambiente News Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2218, del 19 aprile 2013 Ambiente in genere.Uso pubblico strada vicinali La servitù di uso pubblico delle strade vicinali è caratterizzata dall'utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene privato idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa. Caratteristiche indispensabili di questo diritto sono: il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via; un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile. Va poi soggiunto che la destinazione delle strade vicinali “ad uso pubblico”, imposta dal codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992 (art. 3, com...

Responsabilità del trasportatore

Cass. Sez. III n. 16209 del 9 aprile 2013 (ud. 14 mar. 2013) Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Bonomelli ed altro Rifiuti. Responsabilità del trasportatore La verifica dell'esistenza dell'autorizzazione in capo al titolare dell'impianto ove il rifiuto trasportato è destinato rientra tra quei dati verificabili dal trasportatore con la normale diligenza e l'inosservanza di tale elementare regola di condotta potrà essere riscontrata dal giudice del merito con adeguata valutazione degli elementi in fatto offerti al suo esame.

Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.

Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98  -  Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (GU  n.212 del 11/9/98) L'articolo 12 del Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni  impone  a numerose categorie di operatori l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico sul quale devono essere annotate la tipologia, le caratteristiche e le quantità dei rifiuti oggetto delle attività di produzione e/o di gestione dei rifiuti stessi. I suddetti dati devono essere utilizzati per la comunicazione annuale al Catasto. L'articolo 15 del Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni  stabilisce , inoltre, che "durante il trasporto effettuato da Enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione". Il modello uniforme di formulario ed il  modello  uniforme di registro di carico e di scarico sono stati, rispettivamente individuati dal Dm 1º aprile 1998, n. 145 e ...

Giornata del verde pulito

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LA SEDE GEV A SEREGNO

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