Per un marchio non registrato non è punibile la contraffazione
Cass. pen., sez. V, sentenza 13 luglio 2012 (dep. 21 settembre 2012), n. 36360
ha affermato che l’ avvenuta registrazione del marchio o del segno distintivo rappresenta una condizione imprescindibile affinchè venga assicurata la “tutela penale dei marchi o degli altri segni distintivi”.Infatti, la Cassazione, sulla scorta di un pregresso orientamento ermeneutico e dottrinale, ha rilevato che, con la riforma introdotta dalla legge n. 99/2009 (la quale ha posto, come condizione di punibilità per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., “che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”), si è “inteso ratificare la giurisprudenza che richiedeva, per la tutela penale, l'avvenuta registrazione del marchio o del segno, non bastando la semplice domanda” posto che si può conoscere “solo un titolo già rilasciato mentre la semplice richiesta dello stesso non dà luogo di per sé alla garanzia dell'esito positivo della avviata procedura amministrativa”.
Inoltre, tale opzione interpretativa è stata ritenuta corretta anche alla luce della voluntas legislatoris dato che non risulta “dall'andamento dei lavori preparatori, che il legislatore avesse manifestato in modo chiaro una volontà diversa da quella risultante dalla lettera della legge così come promulgata”; circostanza questa puntualmente rilevata anche dalla dottrina la quale ha osservato, allo stesso modo, che la volontà del legislatore abbia ribadito “l'applicabilità di questa norma esclusivamente ai marchi e ai brevetti già concessi”[1 sicchè la norma definitivamente approvata richiede la sola conoscibilità del «titolo» - che si acquista con la e la registrazione”.
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