Scarichi di acque reflue industriali
DIRITTO DELLE ACQUE - Scarichi di acque reflue industriali - Controllo di conformità - Campionamento delle acque - Modalità - Particolari esigenze - Motivazione espressa nel verbale - All. 5, D.Lv. n. 152/06. In tema di campionamento delle acque, le disposizioni vigenti, nell'indicare le modalità, non stabiliscono alcun criterio legale di valutazione della prova, limitandosi a specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio ma non escludendo che l'organo di controllo possa procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, in situazioni particolari. Il D.Lv. n. 152/06, nell'Allegato 5, specifica che le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore, ma precisa che l'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuarlo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.). (conferma ordinanza emessa il 26/7/2010 dal Tribunale di Chieti) Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Catabbi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21/04/2011 (Ud. 16/03/2011) Sentenza n. 160
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