polizia idraulica - sanzioni penali
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3 Novembre 2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n. 36502
ACQUE - VINCOLI (IDROGEOLOGICI) - Corso d'acqua - Esecuzione di opere di
difese spondili - Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche R.D. 523/1904
- Divieti di cui all’art. 96 c. 1 lett. f) e lett. G) - Reato di pericolo e di
danno - Differenza - Accertamento - Configurabilità - Fondamento. Ha
natura di reato di pericolo, il reato di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 25
luglio 1904 n. 523 che vieta “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche,
gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro
accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse
località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro
per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e
per gli scavi”. Sicché, per la sussistenza della fattispecie contravvenzionale,
essendo puniti comportamenti ritenuti dal legislatore potenzialmente lesivi
dell'assetto idrogeologico del territorio e, quindi, del corrispondente
interesse pubblico, non occorre l'ulteriore verifica che l'azione illecita
abbia recato nocumento all'alveo del corso d'acqua o alle sue sponde. Mentre,
configura un'ipotesi di reato di danno, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n.
523, art. 96, comma 1, lett. g), del cui disposto è sanzionata l'esecuzione di
"qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato la forma, le
dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli
argini e loro accessori, e manufatti attinenti". In questi casi, per la
configurazione del reato, sussiste la necessità di un concreto accertamento del
danno arrecato agli argini e loro accessori, dovendosi escludere la sussistenza
del reato ogniqualvolta l'esecuzione delle opere non abbia alterato in alcun
modo il regime del corso d'acqua. Pres. Teresi A., Est. Lombardi AM., Imp.
Ranzuglia, (Rigetta, App. Ancona, 24 Novembre 2005). CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3/11/2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n. 36502
Ma allora, sugli argini si può fare di tutto, basta che non sia alterato il regime dell'acqua ? E il ripritino dell'argine ... NO !!! Basta solo pagare ?
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