polizia idraulica - sanzioni penali


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3 Novembre 2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n. 36502


ACQUE - VINCOLI (IDROGEOLOGICI) - Corso d'acqua - Esecuzione di opere di difese spondili - Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche R.D. 523/1904 - Divieti di cui all’art. 96 c. 1 lett. f) e lett. G) - Reato di pericolo e di danno - Differenza - Accertamento - Configurabilità - Fondamento. Ha natura di reato di pericolo, il reato di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 che vieta “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”. Sicché, per la sussistenza della fattispecie contravvenzionale, essendo puniti comportamenti ritenuti dal legislatore potenzialmente lesivi dell'assetto idrogeologico del territorio e, quindi, del corrispondente interesse pubblico, non occorre l'ulteriore verifica che l'azione illecita abbia recato nocumento all'alveo del corso d'acqua o alle sue sponde. Mentre, configura un'ipotesi di reato di danno, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, comma 1, lett. g), del cui disposto è sanzionata l'esecuzione di "qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, e manufatti attinenti". In questi casi, per la configurazione del reato, sussiste la necessità di un concreto accertamento del danno arrecato agli argini e loro accessori, dovendosi escludere la sussistenza del reato ogniqualvolta l'esecuzione delle opere non abbia alterato in alcun modo il regime del corso d'acqua. Pres. Teresi A., Est. Lombardi AM., Imp. Ranzuglia, (Rigetta, App. Ancona, 24 Novembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3/11/2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n. 36502



Commenti

  1. Ma allora, sugli argini si può fare di tutto, basta che non sia alterato il regime dell'acqua ? E il ripritino dell'argine ... NO !!! Basta solo pagare ?

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