La responsabilità del proprietario di animali - I cani devono essere chiusi e chiusi bene

UPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 20 luglio 2011, n. 15895
Svolgimento del processo
M.M. e B.G., quali genitori esercenti la potestà parentale sulla figlia minore M.S., hanno convenuto
in giudizio davanti al Tribunale di Bologna B.
A. per essere risarciti dei danni riportati dalla figlia, assalita da un cane di proprietà del Ba. lasciato
libero di circolare in un giardino.
Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che l'evento si era verificato per pari colpa concorrente di M.M.
e Ba.Am. ed ha condannato Ba.Am. a risarcire il danno nella misura corrispondente all'accertata
responsabilità.
La Corte di Appello di Bologna, adita a seguito di impugnazione proposta da Ba.Am. e di
impugnazione incidentale dei genitori, in accoglimento dell'appello del Ba., ha rigettato la domanda
con sentenza depositata l'11-4-2008.
La Corte di appello, sul rilievo che il cane si trovava all'interno di un giardino privato
completamente recintato e che era stata la minore S. ad aprire il cancello e ad introdursi all'interno,
ha ritenuto che il comportamento del M., che aveva violato l'obbligo di vigilanza sulla figlia
minore, si poneva come causa autonoma dell'evento di danno e che il Ba. aveva fornito la prova del
caso fortuito, in quanto non era prevedibile che la minore si sarebbe introdotta in luogo chiuso da
cancello.
Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione M. M. e B.G. con quattro motivi
illustrati da memoria. Si difende con controricorso Ba.Am.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c., in
relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
L'art. 2052 c.c. prevede un caso di responsabilità oggettiva del proprietario dell'animale per i danni
da questo cagionati, che viene meno solo in presenza di prova positiva del caso fortuito e che il
comportamento della minore in tenera età che si era introdotta in un giardino attraverso un cancello
facilmente apribile non poteva considerarsi caso fortuito.
2. Come secondo motivo viene denunziata violazione o falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. in
relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la incapacità a testimoniare della teste b., moglie del
V. in regime di comunione di beni, persona indicata da Ba.Am. come custode del cane al momento
dell'evento e quindi responsabile dell'accaduto.
3. Come terzo e quarto motivo di ricorso viene denunziata omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione su un fatto un fatto decisivo del giudizio individuato: il motivo 3 nell'aver ritenuto le
lesioni riportate dalla minore come conseguenza dell'omessa vigilanza del padre, condotta
individuata come causa autonoma dell'evento; il motivo 4 nella prevedibilità per il proprietario del
cane che la piccola potesse introdursi nel giardino.
4. Il primo motivo è fondato.
- La responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario in relazione ai
danni cagionati da un animale di cui è proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia
nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della
imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: con la conseguenza che all'attore
compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e
l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo
alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la
prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale principio costantemente ribadito
da questa Corte di legittimità (da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 9037 del 2010).5. E' erronea in diritto l'individuazione come caso fortuito dell'ingresso della minore nel giardino,
sul rilievo che il cane si trovava in un luogo privato, recintato e chiuso da un cancello.
Infatti risulta che il cane era stato lasciato libero in un giardino con un cancello che non aveva
idonea chiusura, tanto da essere facilmente aperto da una bambina di tre anni, e che di conseguenza
il custode non aveva adottato cautele idonee in concreto ad evitare l'ingresso di estranei.
In tale fattispecie l'introduzione di una bambina, come del resto di qualunque altra persona
estranea,non presenta il carattere della  eccezionalità e della imprevedibilità che connotano il caso
fortuito ex art. 2052 c.c.
6. Il terzo e quarto motivo sono assorbiti dall'accoglimento del primo.
7. Il secondo motivo deve essere rigettato in quanto la decisione del primo giudice di rigetto
dell'eccezione di incapacità a testimoniare della teste b. non ha formato oggetto di impugnazione in
appello.
8. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di
Bologna in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,rigetta il secondo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa e
rinvia in relazione al motivo accolto alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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