art. 734 c.p. Distruzione e deturpamento di bellezze naturali

        IL reato di cui all’art.734 c.p.

Distruzione e deturpamento di bellezze naturali

Chiunque, distrugge o altera, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, le bellezze naturali dei luoghi sottoposti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’ammenda da 1.310 Euro a 6.197 Euro.

L'elemento materiale della contravvenzione consiste nel fatto di distruggere o alterare le bellezze naturali, anche mediante la posa in opera di mezzi o cartelli pubblicitari.

Trattasi di reato istantaneo, nel caso di distruzione, o istantaneo con effetti permanenti, nel caso di alterazione.



CASS. PENALE

  • La lesione o il deturpamento dei beni ambientali o paesistici non dipende dalla stabilità e permanenza di una costruzione, ma anche dalla sua temporanea esistenza. (Fattispecie in tema di un manufatto prefabbricato, che veniva demolito nei mesi invernali e ricostruito d’estate.)”. Cass. Pen., sez. II, 05/01/1979, n. 115, Pesce.


  • La omissione da parte del Sindaco dell'Ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati o la mancata esecuzione in danno degli obbligati nel caso di inadempimento può integrare essa stessa il reato di distruzione e deturpamento delle bellezze naturali previsto dall'art. 734 cod. pen. (Cass. Pen., Sez. III, 29 agosto 1995, n. 9233).



  • “Le bellezze paesaggistiche sono il risultato di componenti varie, quali la conformazione del terreno, la vegetazione naturale, la distribuzione, il tipo e la ubicazione dei fabbricati esistenti, il paesaggio e la cornice complessiva, per cui anche il semplice spianamento del terreno e la distruzione della vegetazione integrano il reato di cui all’art. 734 C.P.” Cass. Pen., sez. III, 19/02/1982, n. 1803, Marcon.


  • “E’ configurabile il reato di cui all’art. 734 c.p. quando ammassi di letame siano di entità tale da comportare una modifica definitiva ed irreversibile della situazione ambientale con riferimento all’aspetto paesaggistico”. Cass. Pen., sez. III, 05/01/1991, n. 86, Morandini.



  • Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 1 sexies Legge 431/85, è necessaria la sussistenza di una condotta idonea ad incidere in maniera apprezzabile sull’assetto ambientale territoriale (Nella specie la Corte ha escluso la configurabilità di questo reato per transito con imbarcazione da diporto nell’area di mare antistante l’isola di Giannutri, facente parte del parco nazionale dell’Arcipelago Toscano).” Cass. Pen., sez. III, 14/05/1993, n. 5003, P.M. in proc. c. Giglio.


 

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1721

FORESTALE: CASTEL FUSANO, DUE CITTADINI ALBANESI DENUNCIATI PER ABBANDONO DI RIFIUTI

I DUE SONO STATI COLTI IN FLAGRANZA DI REATO MENTRE SCARICAVANO MATERIALI SOLIDI DI OGNI SORTA IN UNA DELLE AREE DI MAGGIOR PREGIO AMBIENTALE DEL LITORALE ROMANO

Ispettorato Generale


 Ostia (Roma), 20 novembre 2009 - Due cittadini albanesi sono stati sorpresi da una pattuglia del Comando Stazione di Ostia del Corpo forestale dello Stato mentre scaricavano indisturbati rifiuti solidi urbani all'interno della pineta monumentale di Castel Fusano. I Forestali hanno colto i due in flagranza di reato, durante una normale attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire reati di carattere ambientale. Gli albanesi, trovati privi di documenti, sono stati denunciati per abbandono di rifiuti pericolosi, deturpamento di bellezze naturali nonché guida senza patente. Il mezzo con il quale venivano trasportati i rifiuti, un furgone di media grandezza, è stato prontamente sequestrato, mentre dai successivi accertamenti è risultato che uno dei due extracomunitari aveva già a suo carico un decreto di espulsione. 
Tra i rifiuti che i due albanesi stavano scaricando c'erano mobili, calcinacci, materassi, persino frigoriferi, materiali solidi di ogni sorta abbandonati in una delle zone di maggior pregio ambientale della provincia di Roma. Una Riserva Naturale Statale, quella del Litorale Romano, che viene costantemente monitorata dal personale della Forestale proprio per la salvaguardia del suo patrimonio naturalistico e agroforestale.

 

http://www.studiolegaleambientale.com/bellezze-naturali-e-reati-ambientali.html

 

BELLEZZE NATURALI E REATI AMBIENTALI



Nel nostro ordinamento la nozione di paesaggio rientra nell’ambito di tutela di cui all’art. 9 della nostra Carta Costituzionale e, segnatamente al secondo comma laddove si precisa che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione.
Il D.lgs. 22/2004 (Codice dei Beni Ambientali e Culturali) statuisce all’art. 181 la tutela dei beni qui di seguito individuati:
- cose imobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze.
I beni summenzionati sono tutelati financo a livello penalistico dall’art. 734 del nostro codice penale.
Si tratta, in siffatta ipotesi di un reato di danno e non di pericolo, istantaneo e con effetti permanenti; si concreta mediante la realizzazione di costruzioni o in forme diverse, rilevando con ciò qualsiasi condotta che sfoci con la distruzione, l’alterazione ed il deturpamento delle bellezze naturali.
Il Giudice penale, come nel caso del permesso a costruire, può sindacare in via incidentale la legittimità dell’autorizzazione emanata dall’Autorità preposta al vincolo.
E’ configurabile il concorso con la fattispecie di cui all’art. 181 del D.lgs. 42/2004, in considerazione della diversa oggettività giuridica e le lesioni dei beni protetti che rendono applicabili entrambi i reati.

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