Utilizzazione effluenti di allevamento - normativa nazionale e regionale
NORMATIVA NAZIONALE
D.Lgs. 2006 n. 152
Art. 112.
Utilizzazione agronomica
Utilizzazione agronomica
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 199, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e e), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:
a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, e 9 della legge 11 novembre 199, n. 574;
b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.(*)
(*) Evidente l'errore del legislatore che si vuole riferire all'art. 137 comma 14, e non al comma 15, inesistente (NdA)
CAPO II -
SANZIONI PENALI
SANZIONI PENALI
Art. 137.
Sanzioni penali
Sanzioni penali
omissis..
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002008120500031&view=showdoc&iddoc=lr002008120500031&selnode=lr002008120500031
NORMATIVA REGIONALE LOMBARDIA
TITOLO VIII QUATER
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI INCLUSI GLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, LE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI E LE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI
(170)
Art. 130 octies
(Disciplina delle
attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati) (171)
1. In attuazione
delle disposizioni dell’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la
disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152), la Regione disciplina, mediante programmi di azione per le zone
vulnerabili ai nitrati e mediante linee guida per le zone non vulnerabili ai
nitrati, le attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati
inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi
oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende
agroalimentari.
Art. 130 nonies
(Vigilanza) (171)
1. Fino
all'attuazione dell’articolo 23, commi 18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici) (**), convertito in legge 214/2011, e al fine di
assicurare l’efficace espletamento dell’attività di vigilanza e controllo sul
rispetto dei programmi d’azione, incluse le decisioni comunitarie in materia di
deroghe, e delle linee guida, l’attività stessa è esercitata, fatto salvo
quanto previsto al comma 2, dalle province a cui compete l’accertamento delle
violazioni.
2. L’attività di
vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al trasporto
degli effluenti di allevamento tra imprese agricole o tra imprese agricole e
centri di trattamento è esercitata dai comuni a cui competono l’accertamento
delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni.
3. Sono fatte comunque
salve le competenze in materia sanitaria e ambientale attribuite
dall'ordinamento.
4. L’irrogazione
delle sanzioni relative all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1
compete alla Regione.
Art. 130 decies
(Sanzioni) (171)
1. L’inosservanza
degli adempimenti amministrativi previsti dai programmi d’azione, dalle
decisioni comunitarie e dalle linee guida comporta l’irrogazione di una
sanzione da 200 euro a 2.000 euro.
2. Fatto salvo
quanto previsto al comma 1, l’inosservanza delle disposizioni relative
all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di
allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue
derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta
l’irrogazione di una sanzione da 500 euro a 5.000 euro.
3. L’inosservanza
delle disposizioni sulle caratteristiche, sulle dimensioni e sullo stato di
manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio dei fertilizzanti azotati
inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi
oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende
agroalimentari comporta l’irrogazione di una sanzione da euro 1.000 a euro
10.000.
4. La reiterazione
delle inosservanze di cui al presente articolo comporta l’irrogazione di una
sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per
ciascuna tipologia. Per reiterazione s’intende quanto stabilito dall'articolo 8
bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. La Giunta
regionale fornisce, con propria deliberazione, indicazioni di massima in ordine
alla valutazione delle tipologie e della gravità delle infrazioni, nel rispetto
di quanto stabilito dalla legge 689/1981 e dei valori minimi e massimi di cui
alla presente legge.
6.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del D. Lgs. 152/2006,
l’irrogazione, nell'arco di un anno, di una o più sanzioni amministrative il
cui importo singolo o cumulato è pari o superiore a 4.000 euro comporta
l’obbligo di segnalazione alla competente autorità giudiziaria.
(**) si riferisce all'eventuale trasferimento di competenze dalle Province ai Comuni a seguito del riordino delle Province previsto all'epoca ma tuttora da attuare. ( NdA)
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(170) Il
titolo è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile
2012, n. 7.
(171).
L'articolo è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. 
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INOLTRE VEDASI:
RINTRACCIABILI:
http://www.provincia.mb.it/agricoltura/Nitrati/index.html
· Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al D.M. 7 APRILE 2006 per la stagione autunno inverno 2013-14

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INOLTRE VEDASI:
·
Delibera
di Giunta Regionale n. 2208 del 14/09/2011
·
Deliberazione
di Giunta Regionale n. 5868 del 21/11/2007 e successive modifiche
·
linee
guida alle sanzioni amministrative
RINTRACCIABILI:
http://www.provincia.mb.it/agricoltura/Nitrati/index.html
· Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al D.M. 7 APRILE 2006 per la stagione autunno inverno 2013-14
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