
Art. 8
Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture
energetiche e di comunicazione
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) e' aggiunto
il seguente:
"7-bis) se il fatto e' commesso su componenti metalliche o
altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri
servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in
regime di concessione pubblica;";
b) all'articolo 648, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La pena e' aumentata quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi
dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi
dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi
dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).".
2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura
penale, dopo le parole "numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)" sono
inserite le seguenti: ", nonche' 7-bis)" e dopo la lettera f) e'
inserita la seguente: "f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo;".
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