IMPEDIMENTO AL CONTROLLO

ESRATTO da

http://www.lexambiente.com/materie/ambiente-in-genere/188-dottrina188/11888-ambiente-in-genere-ecoreati-il-nuovo-delitto-di-impedimento-del-controllo-primi-appunti.html

Gianfranco AMENDOLA

Passando, finalmente, ad un sommario esame della fattispecie in esame, appare evidente, in primo luogo, quanto ai soggetti, che non si tratta di reato proprio in quanto, opportunamente, il delitto può essere commesso da "chiunque" e non soltanto dal titolare di un insediamento produttivo(4).
Ben più problematica risulta, invece, la precisazione delle condotte punibili. La norma, infatti, sembra prevedere, a prima vista, una fattispecie di reato a forma vincolata, "poiché l'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi"(5). Tuttavia, in tal modo non si tiene conto che la norma incriminatrice contiene anche, dopo una virgola ed un <>, una seconda parte incentrata sul fine di evitare la compromissione degli esiti dell'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro. E pertanto "la disposizione sembrerebbe affiancare alle condotte punibili espressamente tipizzate, un reato di evento a forma libera, volto alla repressione di qualsiasi condotta dotata di efficacia causale rispetto all’evento “compromissione degli esiti” dell’attività di vigilanza e controllo"(6).
In altri termini, l'art. 452-septies c.p. nella prima parte punisce chi impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro attraverso le condotte tipizzate di: a) diniego d'accesso; b) predisposizione di ostacoli, c) immutazione artificiosa dello stato dei luoghi.
Nella seconda parte, invece, vieta, senza alcuna tipizzazione, qualsiasi condotta che, in qualsiasi modo, comprometta i risultati della predetta attività di vigilanza e controllo. Ed è appena il caso di evidenziare che trattasi anche di due diverse fasi temporali in quanto la prima (a forma vincolata) attiene al controllo, la seconda (a forma libera), invece, a quella, successiva (ma collegata), alla effettuazione del controllo, tesa ad evitare la compromissione dei risultati conseguiti.
E pertanto, opportunamente la dottrina ha osservato che "le applicazioni pratiche, avuto riguardo al tenore letterale della disposizione, paiono molteplici,perché vanno dal mero diniego di accesso ai luoghi ove deve essere effettuato il controllo, a comportamenti che rendono più difficoltoso il controllo o lo eludono, cosicché potrebbero rientrare nella fattispecie in esame condotte frequenti e ben note a chi opera nel settore della tutela penale dell'ambiente, quali, ad esempio, la predisposizione di bypass degli scarichi, il sottrarre alla vista una massiccia diluizione degli stessi, la mirata riduzione dell'attività di un impianto, l'occultamento di specifiche attività incidenti sul carico inquinante di un determinato processo produttivo e, finanche, il rifiuto della doverosa e necessaria collaborazione che determini le conseguenze descritte dalla norma in esame"(7). Cui possiamo aggiungere, continuando l'esemplificazione, anche l'occultamento di documentazione esistente presso l'azienda, il girobolla e l'informativa falsa o carente circa l'attività dell'azienda (necessaria per impostare e valutare correttamente i controlli, rischiando, altrimenti di compromettere gli esiti degli stessi).
....omissis...
Oggetto della tutela penale è "l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro". La dizione è tale da ricomprendere qualsiasi attività di vigilanza e controllo nei settori della tutela dell'ambiente e della sicurezza e igiene del lavoro, effettuata a qualsiasi titolo e da chiunque; e, quindi, non limitata solo alle violazioni del D. Lgs 152/06 e del D. Lgs. 81/2008 nè circoscritta solo agli organi pubblici ivi previsti (8). In particolare, a nostro sommesso avviso, vi rientra qualsiasi attività di vigilanza e controllo nei settori della tutela dell'ambiente e della sicurezza e igiene del lavoro effettuata dalla polizia giudiziaria, anche, ad esempio, con riferimento a norme del codice penale utilizzate a difesa dell'ambiente o della salute dei lavoratori quali l'art. 674 o l'art. 437 c.p.
Quanto alla estensione al campo della sicurezza ed igiene del lavoro, da taluno considerata anomala(9), è appena il caso di ricordare che, in realtà, trattasi di settore strettamente collegato a quello della tutela ambientale non solo perchè, di fatto, nelle realtà industriali non può scindersi la tutela della salute dentro e fuori la fabbrica, ma anche perchè, sotto il profilo giuridico, vi sono numerosi punti di contatto. Non a caso, è proprio la stessa legge n. 68 /2015 a introdurre nel D. Lgs 152/06 una parte sesta-bis contenente una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, ricalcata pedissequamente da quella prevista dal D. Lgs 758/1994 in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Ed anche la giurisprudenza spesso accomuna i due settori, ad esempio in tema di delega di funzioni.
Infine, quanto all'elemento soggettivo, il delitto è punito solo a titolo di dolo. Ed è appena il caso di ricordare, in proposito, la costante giurisprudenza della suprema Corte la quale esclude ogni rilevanza dell'errore di diritto da parte di coloro che, come gli imprenditori, svolgono in modo professionale attività normativamente regolate, i quali sono tenuti a conoscere con diligenza la disciplina del settore.

4 Si noti, in proposito, che il delitto in esame non rientra nel catalogo dei reati presupposto delineato dal nuovo art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001per le responsabilità di impresa.
5 In questo senso cfr. la relazione, a cura di MOLINO, dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, settore penale, luglio 2015, pag. 24
6 DI FRESCO in Trattato di diritto penale diretto da CADOPPI, CANESTRARI, MANNA e PAPA, riforme 2008-2015, UTET 2015, pag. 1055
7 RAMACCI, Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68, in www.lexambiente.it , 8 giugno 2015
8 Si noti, in proposito, che la stessa legge n. 68/2015, inserendo nel D. Lgs 152/06 una parte sesta-bis relativa alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, delinea i soggetti addetti a controllo e vigilanza, accomunando organi di vigilanza, organi accertatori e la polizia giudiziaria (nuovi art. 318-ter e segg.).
9 TELESCA, Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ovvero i chiaroscuri di un'agognata riforma in www.dirittopenalecontemporaneo.it , 17 luglio 2015, secondo la quale " non si comprende, ad onor del vero, per quale ragione nel contesto di una norma dedicata alla tutela dell’ambiente venga inserito un settore totalmente diverso "

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