TESTO COORDINATO
DEL DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136
Testo del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione
6 febbraio 2014, n. 6 , recante:
«Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed
a favorire lo sviluppo delle aree interessate.». (14A00744)
(GU Serie Generale n.32 del 8-2-2014)
artArt.3
1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti).
- 1. Salvo che il fatto costituisca più' grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e'punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della
reclusione da tre a sei anni. (( Il responsabile e' tenuto al
ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno
ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per
la bonifica )).
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1, (( e le condotte di reato di cui agli
articoli 256 e 259 )) in funzione della successiva combustione
illecita di rifiuti.
(( 3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al
comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attività' di un'impresa o
comunque di un'attività' organizzata. Il titolare dell'impresa o il
responsabile dell'attività' comunque organizzata e' responsabile
anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato
degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa
o all'attività' stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili
dell'attività' si applicano altresì le sanzioni previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 )).
4. La pena e' aumentata (( di un terzo )) se (( il fatto di cui al
comma 1 e' commesso )) in territori che, al momento della condotta e
comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati
da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. (( I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del
reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o
in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo
259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle
condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si
configuri concorso di persona nella commissione del reato. )) Alla
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area
sulla quale e' commesso il reato, se di proprietà' dell'autore o del
(( concorrente nel reato, )) fatti salvi gli obblighi di bonifica e
ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184,
comma 2, lettera e).». (*)
(*) e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i
Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle
operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate
alla prevenzione dei delitti di criminalità' organizzata e
ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, (( di cui all'articolo 1, comma 264, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850
unita' )) di personale militare delle Forze armate, posto a loro
disposizione dalle competenti autorità' militari ai sensi
dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
(( 2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari
delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica
sicurezza.
2-ter. Il personale di cui al comma 2 e' posto a disposizione dei
prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014.
2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle
Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 2 e' attribuita
un'indennità' onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili di cui al comma 2. La predetta indennita'
onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga
giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio
previsto per il personale delle Forze di polizia.
2-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle
finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2-sexies. Al fine di dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, nonché di garantire
adeguati livelli di tutela agroambientale, con particolare
riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla
combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso
l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il
programma «Interventi per soccorsi» della missione «Soccorso civile»
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e' integrato di 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio )).
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