T.U. SANITA’ REGIONALE LOMBARDIA - parte veterinaria

T.U. SANITA’ REGIONALE LOMBARDIA
Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

TITOLO VIII
NORME IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 98
(Oggetto e finalità)
1. Il presente capo reca norme in materia di sanità pubblica veterinaria e disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del dipartimento di prevenzione veterinario delle ASL.
2. I servizi di cui al comma 1 assicurano la tutela della salute umana e animale, agendo in stretto collegamento tra di loro e promuovendo anche il collegamento delle attività e degli interventi di tutti gli altri enti, associazioni e servizi che operano nel settore delle produzioni zootecniche.
3. Gli obiettivi da perseguire nell'ambito della sanità pubblica veterinaria sono determinati, nel contesto del piano sanitario nazionale, dal piano sociosanitario regionale e dai relativi provvedimenti di attuazione e nell'ambito delle misure operative di prevenzione, vigilanza e controllo di cui all'articolo 56.
Art. 99
(Competenze delle ASL)(20)
1. Le competenze delle ASL in materia di sanità pubblica veterinaria fanno capo al dipartimento di prevenzione veterinario ed ai distretti di medicina veterinaria di cui all’articolo 13, commi 10 e 11.
2. I servizi in cui si articola il dipartimento di prevenzione veterinario assicurano le seguenti specifiche funzioni:
a) sanità animale:
1) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali trasmissibili all’uomo, nonché la profilassi delle malattie infettive e parassitarie a carattere diffusivo degli animali e la conseguente predisposizione delle misure di polizia veterinaria;
2) la vigilanza su ricoveri animali, stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni di animali, pubblici abbeveratoi e concentramenti di animali;
3) la vigilanza sul trasporto degli animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
4) la vigilanza sull’attuazione da parte di altri enti dei piani di profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali;
5) la gestione delle anagrafi zootecniche;
6) le competenze delle ASL in materia di tutela degli animali d’affezione e tutela del randagismo, di cui al titolo VIII, capo II, mediante l’attribuzione di specifica responsabilità o, se del caso, tramite idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente;
7) la vigilanza sulla disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria, compresa la disinfezione degli automezzi per il trasporto del bestiame;
8) la raccolta e la distruzione, mediante appositi impianti, delle carcasse di animali morti o abbattuti per malattie infettive o sospetti d’infezione;
9) la prevenzione e la lotta contro le malattie esotiche;
10) l’istituzione di osservatori di ittiopatologia e delle malattie delle api;
11) la vigilanza sull’esercizio della professione medico-veterinaria e delle arti ausiliarie veterinarie;
12) il rilascio di certificazioni e la raccolta dei dati statistici per quanto di competenza;
13) l’educazione sanitaria rivolta agli operatori del settore ed alla popolazione;
b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale:
1) l’ispezione e la vigilanza veterinaria su impianti di macellazione finalizzate al rispetto del benessere animale, alla visita ante mortem, all’igiene della macellazione, all’ispezione post macellazione, al giudizio ispettivo e alla destinazione delle carni;
2) la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe degli impianti produttivi, di trasformazione, di deposito, commercializzazione e somministrazione;
3) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore della produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale, secondo quanto disposto dai Regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
4) il controllo ufficiale sulla produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e loro derivati, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione medico qualora si tratti di prodotti alimentari che richiedono la competenza di entrambi i dipartimenti;
5) la vigilanza sulla raccolta e la distruzione, mediante appositi impianti, delle carni e delle derrate di origine animale non idonee al consumo umano;
6) la vigilanza sull’esercizio della professione medico-veterinaria;
7) il rilascio di certificazioni e la raccolta dei dati statistici per quanto di competenza;
8) l’educazione sanitaria rivolta agli operatori del settore ed alla popolazione;
c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche:
1) la vigilanza sulle condizioni igieniche degli allevamenti e degli animali destinati all’alimentazione umana;
2) la vigilanza sulla somministrazione, produzione, distribuzione, trasporto dei farmaci per uso veterinario e sull’utilizzazione degli animali da esperimento per quanto di competenza veterinaria;
3) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni ai fini diagnostici;
4) la vigilanza e il controllo sulla produzione, sul trasporto e sulla utilizzazione degli alimenti per l’uso zootecnico;
5) il controllo degli animali domestici, sinantropici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell’equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale che possono recare danno;
6) la vigilanza sulla assistenza veterinaria specialistica, nonché su stazioni di monta, impianti per la fecondazione artificiale, ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività attinenti la prevenzione e cura della sterilità o dell’ipofecondità, la fecondazione artificiale e la riproduzione animale;
7) l’ispezione e la vigilanza su impianti per la raccolta, il trattamento e l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
8) la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti di produzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, secondo quanto disposto dai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004;
9) il controllo ufficiale sulla produzione, trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione medico qualora si tratti di prodotti alimentari che richiedono la competenza di entrambi i dipartimenti;
10) la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dell’alimentazione animale secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;
11) la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme in materia di protezione e benessere degli animali in allevamento e durante il trasporto;
12) la vigilanza sull’assistenza zooiatrica, sull’esercizio della professione medico-veterinaria, sulle arti ausiliari veterinarie e sugli ambulatori veterinari;
13) il rilascio di certificazioni e la raccolta dei dati statistici per quanto di competenza;
14) l’educazione sanitaria rivolta agli operatori del settore ed alla popolazione;
14 bis) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;(21)
14 ter) il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7, 11, 14, 24 e 25 del decreto del Ministro della sanità 19 luglio 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale);(22)
14 quater) il riconoscimento dei centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132 (Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina), nonché delle stazioni o dei centri di raccolta dello sperma di equidi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 (Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE) e dei gruppi di raccolta di embrioni bovini, ai fini degli scambi intracomunitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241 (Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina);(23)
14 quinquies) l’autorizzazione dei corsi per operatore pratico per la fecondazione artificiale di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 (Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali);(24)
14 sexies) la nomina della commissione giudicatrice dei partecipanti ai corsi di cui al numero 14 quinquies).(25)
3. I distretti di medicina veterinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 11, erogano l’attività veterinaria di base e in particolare:
a) la profilassi delle malattie infettive a carattere diffusivo e delle malattie parassitarie degli animali, nonché l’applicazione delle relative misure di polizia veterinaria;
b) il controllo e la vigilanza sugli alimenti di origine animale di competenza veterinaria;
c) la vigilanza sulla riproduzione animale, sugli alimenti zootecnici e sull’impiego di farmaci per uso veterinario.
4. Le attività di cui al comma 3 devono essere assicurate anche mediante turni di pronta disponibilità festivi e notturni dei veterinari dipendenti e del relativo personale ausiliario.
5. Le ASL esercitano, inoltre, tutte le funzioni amministrative in materia di sanità pubblica veterinaria non espressamente attribuite ad altri soggetti.
Art. 100
(Misure operative di prevenzione, vigilanza e controllo)
1. La Regione assicura l'omogeneità di gestione delle risorse, l'uniformità degli interventi e delle erogazioni di prestazioni sul territorio, nonché la verifica dei risultati ottenuti, in particolare:
a) in materia di sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni animali, con specifico riguardo alla profilassi e alla polizia veterinaria;
b) in materia di controllo dell'igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati, nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto e commercializzazione.
2. Spettano altresì alla Regione:
a) l'adozione dei piani per il risanamento delle malattie infettive del bestiame e la profilassi vaccinale, nonché l'acquisto e la distribuzione alle ASL dei vaccini, dei sieri e dei prodotti diagnostici necessari per le profilassi obbligatorie;
b) la raccolta dei dati statistici relativi ai servizi veterinari, nonché la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle denunce di malattie infettive e diffusive degli animali, ai fini dell'adozione dei necessari interventi;
c) la promozione di corsi di formazione e aggiornamento, iniziative e programmi da realizzare in collaborazione, in particolare, con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e con le università;
d) la cura dei rapporti con le amministrazioni sanitarie, agricole e zootecniche nazionali e internazionali, nonché con gli istituti zooprofilattici sperimentali e con gli istituti universitari di ricerca.
Art. 101
(Funzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria)
1. Restano ferme le competenze del sindaco, quale autorità sanitaria locale, per:
a) l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000;
b) (26)
2. Gli atti e provvedimenti del sindaco, quando non sono adottati su proposta del dipartimento di prevenzione veterinario, sono adottati sentito il dipartimento stesso.
Art. 102
(Assistenza zooiatrica)
1. Nei territori in cui si verifica una permanente o temporanea carenza di assistenza zooiatrica, l'ASL, sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali, stipula convenzioni con i veterinari liberi professionisti. Se non è possibile procedere alla stipulazione di convenzioni, le prestazioni di assistenza zooiatrica sono assicurate direttamente dal dipartimento di prevenzione veterinario, secondo le modalità previste dall'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 833/1978, con riferimento anche a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali).
Art. 103
(Misure di biosicurezza per il trasporto degli animali)
1. Tutti gli automezzi adibiti al trasporto di animali devono essere lavati e disinfettati dopo ogni scarico e comunque prima di entrare in un allevamento.
2. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere effettuate dopo ogni scarico nell'allevamento o macello presso cui questo è avvenuto o presso stazioni di disinfezione autorizzate.
3. Gli animali oggetto di movimentazione devono essere scortati dal modello n. 4 di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), riportante le indicazioni e certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.
4. A prova dell'avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare, in duplice copia, l'apposita dichiarazione di cui all'allegato IX dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 2008 (Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica) e conservarne una copia per un anno.
5. L'ingresso negli allevamenti per il carico dei suini è consentito esclusivamente ad automezzi vuoti. Il carico sullo stesso automezzo di suini provenienti da più allevamenti è consentito unicamente se viene effettuato all'esterno degli allevamenti stessi, previa verifica, da parte dell'ASL, della sussistenza dei requisiti necessari per tale modalità di carico.
6. L'inosservanza, da parte dei trasportatori, delle misure di biosicurezza di cui ai commi da 1 a 5 comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione di una sanzione da € 1.500 a € 9.000 e, nel caso di trasporto a fini commerciali, la contestuale sospensione dell'autorizzazione al trasporto da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
7. Il trasportatore a fini commerciali al quale viene contestata la stessa infrazione per tre volte nel corso di tre anni consecutivi incorre nella revoca dell'autorizzazione.



Capo II
Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo



Art. 104
(Oggetto e finalità)
1.  La Regione, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, nonché di tutelarne la salute e il benessere, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri viventi, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.
2.  Ai fini del presente capo, per animali d'affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.
3.  Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, in contesti urbani ed extraurbani. Restano esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).




Art. 105
(Obblighi e divieti)
1.  I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
2.  E' vietato:

a)  abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio o insufficiente; detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b)  esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà;
c)  usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
d)  destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione di cui all'articolo 104;
e)  vendere animali a minorenni.
3.  Sono altresì vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.
4.  Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.
5.  L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.
6.  Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione devono avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.




Art. 106
(Competenze della Regione)
1.  La Regione:

a)  istituisce il sistema informativo dell'anagrafe canina di cui all'articolo 109, comma 1, lettera a);
b)  individua, sentiti i comuni, le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe canina di cui alla lettera a);
c)  definisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione di nuovi rifugi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 281/1991;
d)  redige il piano regionale di cui all'articolo 117, comma 1, in collaborazione con la consulta regionale di cui all'articolo 117, comma 6;
e)  promuove un protocollo d'intesa con le aziende farmaceutiche per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, fatte salve le norme di legge riguardanti la prescrizione, la detenzione e l'utilizzo del farmaco veterinario.
2.  Con regolamento di attuazione si definiscono:
a)  i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali d'affezione e dei rifugi;
b)  i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture private destinate al ricovero, al pensionamento, all'allevamento o al commercio degli animali d'affezione;
c)  le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, da parte del sindaco, delle strutture di cui alle lettere a) e b);
d)  le procedure per l'affidamento e la cessione degli animali;
e)  l'obbligo per chiunque gestisce strutture pubbliche o private destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure esercita l'attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dal dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l'animale, nonché di risalire alla sua provenienza e alla sua eventuale destinazione finale;
f)  le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 116, la documentazione necessaria, nonché i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti.



Art. 107
(Competenze delle ASL)
1.  Le funzioni e le attività sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dal presente capo sono svolte dal dipartimento di prevenzione veterinario di ogni ASL, se del caso tramite idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente.
2.  Al dipartimento di cui al comma 1 spettano:

a)  la gestione dell'anagrafe canina;
b)  l'organizzazione dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti, nonché di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione, limitatamente a quanto indicato dall'articolo 111, commi 4, 5 e 6;
c)  il censimento delle zone in cui esistono colonie feline;
d)  la stipula di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline;
e)  gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina di cui all'articolo 118;
f)  la soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 113, comma 1;
g)  il ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sui cani ricoverati e sui gatti che vivono in stato di libertà, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria, ai fini della profilassi antirabbica e della degenza sanitaria;
h)  l'attività di vigilanza, di prevenzione e di accertamento, effettuata dal personale incaricato, delle infrazioni previste dal presente capo, ferma restando l'analoga competenza attribuita ad altri soggetti.3.  Le competenze di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono esercitate d'intesa con i comuni.
4.  Al direttore generale dell'ASL competono:
a)  la titolarità dei poteri sanzionatori relativi alle infrazioni amministrative previste dal presente capo;
b)  l'emanazione del provvedimento propedeutico all'erogazione dell'indennizzo regionale di cui all'articolo 119;
c)  l'approvazione, su proposta del dipartimento di cui al comma 1, dei progetti attuativi degli interventi affidati all'ASL dal piano regionale di cui all'articolo 117, comma 1.



Art. 108
(Competenze degli enti locali e del sindaco, quale autorità sanitaria locale)
1.  Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono:

a)  la predisposizione, nell'ambito del territorio provinciale o di provincia contigua, se più vicino, delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune. Le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ASL competenti in comodato d'uso;
b)  il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di demandarlo, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
c)  l'attività di vigilanza, di prevenzione ed accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste dal presente capo;
d)  la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi del presente capo e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 120 e dei medici veterinari;
e)  la predisposizione di sportelli per l'anagrafe canina;
f)  la collaborazione con le ASL per le funzioni di cui all'articolo 107, comma 2, lettere a) e h);
g)  l'eventuale istituzione dell'ufficio tutela animali e di un fondo speciale per la sterilizzazione di cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza;
h)  la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.
2.  Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

a)  rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dal presente capo;
b)  può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.3.  Alle province competono l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni di cui all'articolo 120, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'articolo 117, comma 1, ai fini dell'esercizio dell'attività di collaborazione con l'ASL e con gli enti locali.
4.  Le province possono inoltre:

a)  promuovere, in collaborazione con la consulta regionale di cui all'articolo 117, comma 6, la mappatura della situazione esistente, nonché la raccolta delle istanze di amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini;
b)  coordinare le associazioni iscritte nel registro provinciale del volontariato, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso);
c)  adottare misure idonee a prevenire maltrattamenti nei confronti degli animali.



Art. 109
(Anagrafe canina regionale)
1.  La Giunta regionale:

a)  istituisce l'anagrafe canina, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione dei dati provenienti dalle singole anagrafi canine delle ASL. A tale scopo la Giunta predispone un sistema informativo che assicuri il recupero dei dati già esistenti nelle anagrafi attivate in conformità alla legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo-tutela degli animali e della salute pubblica) e il necessario collegamento con la CRS-SISS;
b)  individua le modalità per la gestione dell'anagrafe canina, con il coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari libero-professionisti, al fine di consentire la maggiore disponibilità di sportelli per l'anagrafe canina.2.  Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.
3.  In caso di cessione definitiva, il cedente e il nuovo proprietario sono tenuti a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni.
4.  Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale e i cambiamenti di residenza entro quindici giorni.
5.  L'identificazione del cane è eseguita solo da veterinari accreditati con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, ed è contestuale all'iscrizione all'anagrafe canina. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione del cane.
6.  Le denunce e le registrazioni effettuate in conformità alla l.r. 30/1987 non devono essere ripetute. Ai tatuaggi si applica quanto previsto al comma 5, secondo periodo.




Art. 110
(Cani smarriti e rinvenuti)
1.  La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale territorialmente competenti. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina.
2.  Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di un'ASL, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve prontamente comunicarla ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.
3.  La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la determinazione dei costi e i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo di ritiro.
4.  Gli interventi sanitari previsti dall'articolo 112, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso prestati ai cani di cui al comma 2 del presente articolo, sono effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico dell'ASL competente per territorio.
5.  Gli animali ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 112, 114 e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.
6.  I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.




Art. 111
(Protezione dei gatti)
1.  I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ASL competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.
2.  Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l'ASL, d'intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 120, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3.  I privati e le associazioni di cui all'articolo 120 possono, previo accordo di collaborazione con il comune e d'intesa con l'ASL, gestire le colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.
4.  La cattura dei gatti che vivono in stato di libertàè consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie o per l'allontanamento di cui al comma 1 ed è effettuata dal dipartimento di prevenzione veterinario e dai soggetti di cui al comma 3.
5.  I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nel loro habitat originario o in un habitat idoneo.
6.  La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 113.




Art. 112
(Interventi sanitari)
1.  Il dipartimento di prevenzione veterinario assicura:

a)  il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 86 del d.p.r. 320/1954 o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;
b)  gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a);
c)  gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati;
d)  l'identificazione, la ricerca e la restituzione al proprietario dei cani raccolti;
e)  la sterilizzazione dei gatti che vivono in libertà e la degenza post-operatoria;
f)  la sterilizzazione dei cani ricoverati e la degenza post-operatoria, eseguita al fine del controllo delle nascite e dei comportamenti indesiderati, che deve essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario della struttura, nelle veci del proprietario.2.  Gli interventi sanitari di cui al comma 1 devono essere eseguiti in adeguate strutture, individuate dal dipartimento di prevenzione veterinario, anche presso i rifugi di cui all'articolo 114.




Art. 113
(Eutanasia)
1.  I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 112 e 114, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata pericolosità.
2.  La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
3.  Ciascuna struttura tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della soppressione.




Art. 114
(Rifugi per animali)
1.  I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ospitano nei canili rifugio:

a)  i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all'articolo 112;
b)  i cani e i gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica;
c)  i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario ed accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento;
d)  altri animali d'affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.2.  I criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione dei nuovi rifugi sono determinati dalla Giunta regionale.
3.  La gestione dei rifugi può essere demandata dai comuni, previa stipulazione di convenzioni, a cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 o associazioni. A condizioni equivalenti è riconosciuto diritto di prelazione alle associazioni di cui all'articolo 120.
4.  I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura sono esposti all'ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici possono accedere alle strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.
5.  I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.
6.  I rifugi devono garantire l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private.




Art. 115
(Cessione e affido)
1.  I cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'articolo 120.
2.  E' fatto divieto di cessione o affido di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114 a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
3.  La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.
4.  E' consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 3, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a)  deve essere decorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera a);
b)  l'affidatario non può affidare l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile affidante;
c)  l'affido temporaneo non può essere consentito a privati cittadini o a enti non aventi residenza o sede in Italia.



Art. 116
(Autorizzazioni)
1.  Le strutture di cui agli articoli 112, comma 2, 114 e quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL competente.




Art. 117
(Piano degli interventi e consulta regionale)
1.  Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della consulta regionale di cui al comma 6, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva il piano regionale triennale degli interventi in materia di:

a)  educazione sanitaria e zoofila;
b)  controllo demografico della popolazione animale;
c)  prevenzione del randagismo.2.  Il piano include gli interventi educativi di responsabilizzazione dei proprietari e prevede le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3.  Sulla base dei dati provenienti dall'anagrafe canina, dal censimento delle colonie feline e dalle strutture di ricovero autorizzate, il piano prevede:

a)  i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;
b)  i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorità, e le relative scadenze;
c)  i criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, le scuole, gli enti locali e i privati, del raggiungimento degli obiettivi;
d)  le modalità che consentono una uniforme raccolta e diffusione dei dati;
e)  le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 281/1991;
f)  la promozione delle iniziative di informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 281/1991;
g)  i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.4.  Gli interventi previsti dal piano sono attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ASL, le province, i comuni, l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e le associazioni di cui all'articolo 120.
5.  Le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano nella programmazione delle attività istituzionali.
6.  E' costituita, con deliberazione della Giunta regionale, la consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:

a)  un dirigente della struttura regionale competente;
b)  un medico veterinario di una ASL;
c)  un rappresentante delle province designato dall'unione delle province lombarde (UPL);
d)  tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
e)  tre esperti designati dalle associazioni di cui all'articolo 120;
f)  un docente della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;
g)  due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;
h)  un medico veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;
i)  un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.



Art. 118
(Controllo demografico)
1.  Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 111 del presente capo e dall'articolo 2, comma 8, della legge 281/1991.
2.  I cani ricoverati presso le strutture e i rifugi di cui agli articoli 112 e 114 possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico e con le modalità di cui all'articolo 112, comma 1, lettera f), dai medici veterinari delle ASL o da medici veterinari liberi professionisti incaricati dall'ASL o dai comuni.




Art. 119
(Indennizzo)
1.  La Regione indennizza le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti e accertate dall'ASL competente, che ne determina il valore.




Art. 120
(Volontariato)
1.  Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e alla l.r. 1/2008 o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ASL o con i comuni.




Art. 121
(Controlli)
1.  Le attività di accertamento delle infrazioni previste dal presente capo competono alle ASL e ai comuni.
2.  Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 120 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e degli operatori volontari appartenenti alle medesime associazioni.
3.  Le province, d'intesa con le ASL, concordano le modalità per il rilascio delle idoneità agli operatori volontari di cui all'articolo 120, a seguito del superamento degli esami previsti al termine dei corsi di cui all'articolo 108, comma 3. I contenuti dei corsi sono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali.
3 bis. La tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 130è rilasciata al personale dell’ASL incaricato dei controlli previsti dalle norme di tutela degli animali.(27)




Art. 122
(Sanzioni)
1.  Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori del presente capo si applicano le seguenti sanzioni:

a)  da € 150 a € 900 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, comma 2, lettere a), b), c), comma 3, primo periodo, comma 4 e comma 5;
b)  da € 500 a € 3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 2, lettera d) e comma 3, secondo periodo;
c)  da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 6;
d)  da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 109 e 110, comma 1;
e)  da € 150 a € 900 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 110, comma 3;
f)  da € 25 a € 150 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 110, comma 2;
g)  da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 111, commi 1, 4 e 6;
h)  da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 113;
i)  da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 115, comma 4, lettera b);
j)  da € 500 a € 3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 5, primo periodo e per chi svolge le attività previste dalla legge in strutture prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 116.2.  Le somme riscosse sono introitate dalle ASL anche attraverso i comuni e destinate alla realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione del presente capo.




Art. 123
(Clausola valutativa)
1.  La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione del presente capo e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione.
2.  A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a)  quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti tenuti all'attuazione del presente capo, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
b)  attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
c)  attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
d)  quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dal presente capo;
e)  in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.
Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali



Art. 124
(Disposizioni in merito ai regolamenti comunali di igiene e abolizione di nulla osta)
1.  La Giunta regionale emana direttive in ordine ad aspetti disciplinati dai regolamenti comunali di igiene.
2.  Fino all'emanazione delle direttive di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento locale di igiene tipo, per quanto compatibili con il presente testo unico, con la normativa nazionale e comunitaria.
3.  Resta abolito il nulla osta all'esercizio di attività lavorative e depositi di cui al paragrafo 3.1.9. del regolamento indicato al comma 2. Il nulla osta è sostituito da una dichiarazione di inizio attività produttiva.




Art. 125
(Abolizione di autorizzazioni sanitarie e di adempimenti in materia di sanità pubblica e veterinaria)
1.  Sono aboliti gli adempimenti e le autorizzazioni di cui all'allegato B.
2.  In conformità ai regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare, regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, regolamento (CE) 853/2004, regolamento (CE)n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli operatori del settore notificano alle ASL, ai fini della registrazione, ogni stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, oppure, nel caso in cui sussista l'obbligo del riconoscimento, presentano alle ASL la relativa istanza.
3.  Gli spostamenti in ambito regionale degli animali per ragioni di pascolo vagante, alpeggio e transumanza sono soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL di partenza che provvede a informare l'ASL di destinazione ed eventualmente le ASL interessate dal tragitto.




Art. 126
(Formazione, aggiornamento e addestramento degli addetti al settore alimentare)
1.  Gli operatori del settore alimentare provvedono alla formazione, addestramento e aggiornamento del proprio personale addetto ad una o più fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004.
2.  I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e controllo, verificano, anche sulla base di direttive regionali, l'adeguatezza delle procedure formative, con particolare riferimento ai comportamenti operativi degli addetti al settore.




Art. 127
(Ordinanze contingibili e urgenti)
1.  Il Presidente della Giunta regionale emana le ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni.




Art. 128
(Tariffe per le prestazioni a favore di terzi)
1.  Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nonché di sanità pubblica veterinaria, inclusi i compensi per le prestazioni effettuate nell'interesse dei privati, sono determinate sulla base di direttive della Giunta regionale.




Art. 129
(Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità)
1.  Nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003, sono istituiti i seguenti registri di patologia:

a)  registro tumori;
b)  registro malattie rare;
c)  registro dialisi e trapianto;
d)  registro stroke;
e)  registro infarto miocardico acuto;
f)  registro mortalità - raccolta dati a fini statistici;
g)  registro dei referti di anatomia patologica;
h)  registro delle malattie neurologiche degenerative;
i)  registro asbestosi e mesoteliomi asbesto-correlati;
j)  registro effetti indesiderati dovuti all'uso dei cosmetici;
k)  registro referti oncologici e oncoematologici;
l)  registro epinetwork;
m)  registro rete udito;
n)  registro sindrome della morte improvvisa infantile;
n bis) registro malattie ematologiche.(28)2.  I registri di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e sanitari riferiti allo stato di salute attuale e pregresso delle persone affette dalle relative malattie e dei loro familiari, per finalità di studio e di ricerca.
3.  Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. 196/2003, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1 e i soggetti che possono avere accesso ai registri.




Art. 130
(Tessere di riconoscimento)
1.  Spetta alle ASL il rilascio delle tessere di riconoscimento per gli operatori investiti dei compiti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.




Art. 131
(Oneri alberghieri a carico degli assistiti)
1.  Gli assistiti che chiedono di essere ricoverati, usufruendo di particolari condizioni alberghiere presso le strutture regionali di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto che prevedono tale possibilità, sono tenuti al pagamento in proprio esclusivamente dei maggiori oneri derivanti dalla superiore prestazione alberghiera.
2.  Le strutture regionali di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto determinano annualmente l'importo giornaliero da addebitare ai sensi del comma 1.




Art. 132
(Norma finanziaria)
1.  Alle spese di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziate alle UPB 5.2.1.2.87 'Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali'; 7.4.0.2.200 'Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari'; 5.1.6.2.244 'Sicurezza alimentare'; 5.1.0.2.256 'Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza'; 5.1.2.2.257 'Qualità dei servizi, semplificazione dell'accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure'; 5.1.5.2.258 'Ricerca, innovazione e risorse umane'dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 e successivi.
2.  Alle spese per investimenti derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziate all'UPB 5.1.4.3.261 'Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 e successivi.
3.  Alle stesse spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede altresì con le risorse provenienti dalle assegnazioni della UE, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale.

Titolo X
Abrogazioni e disposizioni che restano in vigore



Art. 133
(Abrogazioni)
1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

a)  la legge regionale 2 maggio 1974, n. 23 (Costituzione del servizio regionale di immunologia tissutale e regolamentazione dell'esercizio della dialisi domiciliare);(29)
b)  la legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera), ad eccezione dell'articolo 13;(30)
c)  la legge regionale 12 giugno 1975, n. 88 (Regolamentazione delle attività di trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico);(31)
d)  la legge regionale 20 giugno 1975, n. 97 (Assistenza ospedaliera in relazione all'impiego di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche);(32)
e)  la legge regionale 28 febbraio 1976, n. 7 (Abrogazione del terzo comma dell'art. 3 e integrazione del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1975, n. 97 "Assistenza ospedaliera in relazione all'impiego di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche");(33)
f)  la legge regionale 27 gennaio 1979, n. 20 (Erezione in ente ospedaliero dell'"Ospedale Dozzio" di Belgioioso ed incorporazione dello stesso nell'ente ospedaliero ospedale S. Matteo di Pavia);(34)
g)  la legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 (Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità socio-sanitarie locali (U.S.S.L.));(35)
h)  la legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione);(36)
i)  la legge regionale 26 ottobre 1981, n. 65 (Modifiche alla legge regionale n. 64 concernente: "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione");(37)
j)  la legge regionale 25 maggio 1983, n. 46 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie);(38)
k)  la legge regionale 14 settembre 1983, n. 75 (Modifiche all'art. 84 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106 "Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità socio sanitarie locali');(39)
l)  la legge regionale 6 febbraio 1984, n. 8 (Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale: norme di attuazione dell'art. 61 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, modificata dalla L.r. 26 ottobre 1981, n. 65);(40)
m)  la legge regionale 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di Igiene e Prevenzione");(41)
n)  la legge regionale 31 dicembre 1984, n. 67 (Provvedimenti per la tutela socio-sanitaria dei malati di mente e per la riorganizzazione dei servizi psichiatrici);(42)
o)  la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 36 (Aggiornamento dei contributi previsti dall'art. 8 della l.r. 2 maggio 1974, n. 23 concernente "Costituzione del servizio regionale di immunologia tissutale e regolamentazione dell'esercizio della dialisi domiciliare");(43)
p)  la legge regionale 24 giugno 1988, n. 34 (Norme in materia di sanità pubblica veterinaria: istituzione, organizzazione e funzionamento dei servizi di medicina veterinaria);(44)
q)  la legge regionale 16 settembre 1988, n. 47 (Organizzazione e funzionamento del dipartimento di salute mentale);(45)
r)  la legge regionale 16 maggio 1989, n. 15 (Norme per facilitare l'accesso ai servizi sanitari);(46)
s)  la legge regionale 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 'Disciplina dell'assistenza ospedaliera');(47)
t)  la legge regionale 15 settembre 1989, n. 47 (Promozione delle attività di prelievo e di trapianto renale e rimborso delle spese per i trapianti renali in Italia e all'estero);(48)
u)  la legge regionale 8 maggio 1990, n. 34 (Inquadramento nel ruolo organico della Giunta Regionale degli assegnisti operanti presso l'Istituto Mario Negri di Milano ai sensi dell'art. 25 della Legge 1 giugno 1977, n. 285), ad eccezione del comma 4 dell'articolo 1;(49)
v)  la legge regionale 12 maggio 1990, n. 57 (Costituzione delle unità spinali);(50)
w)  la legge regionale 2 marzo 1992, n. 8 (Prevenzione e cura del diabete mellito);(51)
x)  la legge regionale 10 dicembre 1992, n. 47 (Finanziamento della l.r. 12 maggio 1990, n. 57“Costituzione delle unità spinali”);(52)
y)  la legge regionale 10 dicembre 1992, n. 48 (Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali del fondo sanitario);(53)
z)  la legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi);(54)
aa)  la legge regionale 2 aprile 1994, n. 8 (Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo e trapianto d'organi e dei reparti di rianimazione);(55)
bb)  la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali);(56)
cc)  la legge regionale 10 agosto 1998, n. 15 (Istituzione della A.S.L. di Vallecamonica Sebino. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1997 n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali");(57)
dd)  la legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e trasferimento alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano);(58)
ee)  la legge regionale 30 ottobre 2001, n. 17 (Soppressione del Centro regionale emoderivati della Regione Lombardia, istituito dall'art. 1 della l.r. 18 maggio 1990, n. 61 "Secondo piano regionale sangue e plasma per gli anni 1990/92" e interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie Lombarde. Modifiche alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali");(59)
ff)  la legge regionale 27 novembre 2001, n. 23 (Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico);(60)
gg)  la legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 (Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie Lombarde. Modifiche alla l.r. 31/97 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali");(61)
hh)  la legge regionale 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica);(62)
ii)  la legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali);(63)
jj)  la legge regionale 16 febbraio 2004, n. 2 (Modifiche a leggi regionali in materia di sanità);(64)
kk)  la legge regionale 14 luglio 2006, n. 14 (Interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria in attuazione dell'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006");(65)
ll)  la legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione);(66)
mm)  la legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 (Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato);(67)
nn)  la legge regionale 12 dicembre 2007 n. 32 (Istituzione dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza, modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 'Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali');(68)
oo)  la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 34 (Politiche regionali di sviluppo dei soggetti non profit operanti in ambito sanitario);(69)
pp)  la legge regionale 31 marzo 2008, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 'Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano');(70)
qq)  la legge regionale 1 aprile 2008, n. 11 (Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali lombarde conseguenti all'istituzione della Provincia di Monza e Brianza. Modifiche e integrazioni della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 'Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali');(71)
rr)  la legge regionale 6 agosto 2009, n. 15 (Disciplina dei rapporti tra la Regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca);(72)
ss)  la legge regionale 6 agosto 2009, n. 16 (Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 "Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e trasferimento alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano");(73)
tt)  la legge regionale 6 agosto 2009, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 'Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali" e alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 38 'Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato'), ad eccezione del comma 2 dell'articolo 1.(74)2.  Sono o restano altresì abrogate le seguenti disposizioni:

a)  gli articoli 7, 8, 11, da 13 a 15 bis e gli allegati A e B della legge regionale 30 novembre 1981, n. 66 (Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive);(75)
b)  il comma 31 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni);(76)
c)  il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);(77)
d)  i commi 2, 3, 4 e 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);(78)
e)  i commi da 2 a 4 octies, 18, 54, 56, da 58 bis a 58 quinquies, 58 septies, 74 e 76 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59");(79)
f)  il comma 32 dell'articolo 2 e il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);(80)
g)  l'articolo 3 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30 novembre 1981, n. 66 'Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive');(81)
h)  il comma 39 e le lettere g) ed h) del comma 40 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);(82)
i)  la lettera j) del comma 1 dell'articolo 1 e i commi 1 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978);(83)
j)  la lettera u) del comma 1 dell'articolo 1 e i commi 2 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);(84)
k)  l'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale);(85)
l)  le lettere a) e c) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative);(86)
m)  il comma 3 dell'articolo 10, il comma 10 dell'articolo 11 e la lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);(87)
n)  il comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);(88)
o)  il comma 3 e i commi da 5 a 11 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2003);(89)
p)  il comma 3, la lettera b) del comma 4 e i commi da 7 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);(90)
q)  l'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2003, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali" e 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia");(91)
r)  l'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);(92)
s)  il comma 5 e il comma 16 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);(93)
t)  i commi 1, 4 e 6 dell'articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005);(94)
u)  il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);(95)
v)  l'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità);(96)
w)  l'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007);(97)
x)  i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);(98)
y)  il comma 3 dell'articolo 9 e l'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);(99)
z)  il comma 5 dell'articolo 1 e l'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008);(100)
aa)  i commi 5 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2008, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);(101)
bb)  l'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2009);(102)
cc)  gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 38 (Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato).(103)3.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal presente articolo; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.
4.  I riferimenti normativi alle leggi e alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 s'intendono fatti al presente testo unico.




Art. 134
(Disposizioni che restano in vigore)
1.  Restano in vigore, per quanto compatibili con la presente legge, le seguenti disposizioni:

a)  la legge regionale 20 agosto 1981, n. 48 (Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981/1983);
b)  gli articoli da 1 a 6, 9, 10, 12, 14, 15 bis e 16 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 66 (Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive);
c)  la legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9 (Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo);
d)  la legge regionale 28 novembre 1983, n. 85 (Piano di finanziamento in capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extra ospedaliere per il triennio 1983/1985);
e)  la legge regionale 25 marzo 1985, n. 18 (Modifiche alla l.r. 5 febbraio 1982, n. 9 concernente la disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relative agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo);
f)  la legge regionale 10 giugno 1985, n. 76 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 85 "Piano di finanziamento in capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extraospedaliere per il triennio 1983-1985");
g)  la legge regionale 16 maggio 1986, n. 12 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
h)  la legge regionale 8 maggio 1987, n. 16 (La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale);
i)  la legge regionale 10 agosto 1987, n. 21 (Interventi straordinari e urgenti in materia sanitaria in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel luglio 1987 in Valtellina);
j)  la legge regionale 16 settembre 1988 n. 48 (Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali);
k)  la legge regionale 15 settembre 1989, n. 51 (Piano di finanziamento in conto capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extra ospedaliere per il biennio 1989/1990);
l)  la legge regionale 12 dicembre 1994, n. 41 (Istituzione del sistema bibliotecario biomedico lombardo);(104)
m)  la legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari);
n)  la legge regionale 24 novembre 2000, n. 26 (Riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 'Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421');
o)  il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978);
p) legge regionale 7 maggio 2001, n. 10 (Utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso delle Aziende sanitarie);
q)  la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (V Piano regionale sangue e plasma della Regione Lombardia per gli anni 2005/2009);
r)  l'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 38 (Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato).

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