ART. 15. (Riordino delle funzioni delle province).EMENDAMENTI

  • CAMERA DEI DEPUTATI


XVII LEGISLATURA

136^ SEDUTA PUBBLICA
Mercoledì 11 dicembre 2013 - Ore 9
ORDINE DEL GIORNO
  1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla situazione politica generale

  1. (ore 16)
  2. Seguito della discussione del disegno di legge:
    Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. (C. 1542-A(vedi fascicoli di seduta stampati) 
    e delle abbinate proposte di legge: MELILLI; GUERRA ed altri. 
    (C. 1408-1737)

    Relatori: BRESSA, per la maggioranza; MATTEO BRAGANTINI, di minoranza.

testo originario

Art. 15.
(Funzioni delle province).
      1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta,
esercitano esclusivamente le seguenti funzioni:
          a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
          b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
          c) programmazione provinciale della rete scolastica.
      2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, sono trasferite ai comuni ovvero alle unioni di comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Con legge regionale sono trasferite ai comuni e alle unioni di comuni le funzioni rientranti nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, diverse da quelle di cui al comma 1, salva diversa attribuzione per specifiche e motivate esigenze di sussidiarietà.
      4. Le funzioni amministrative di cui al comma 2 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il medesimo decreto determina i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse e al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni o alle
unioni di comuni interessati, fermo restando che le entrate continuano a spettare alla provincia e che vengono da essa ripartite tra i comuni cui sono attribuite le predette funzioni. Sullo schema di decreto, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. 
      5. Con delibera del consiglio provinciale insediato ai sensi dell'articolo 13, su proposta del presidente della provincia di cui al medesimo articolo, sono emanate le disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 del presente articolo. 
      6. Le province, entro sessanta giorni dalla data della delibera di cui al comma 5, rideterminano in riduzione la pianta organica del personale e ne modificano i profili professionali sulla base delle diverse funzioni e del diverso assetto degli organi, provvedendo agli adeguamenti successivi a seguito delle leggi regionali di cui al comma 3. In ogni caso resta confermato per le province il divieto di nuove assunzioni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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emendamenti


ART. 15.
(Riordino delle funzioni delle province).
  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – 1. Le Province quali enti di area vasta per i territori non metropolitani esercitano le medesime funzioni fondamentali delle città metropolitane nella prospettiva della tutela delle specificità non metropolitane del territorio e per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
  2. In ragione di quanto previsto al comma 1 sono trasferite alle Province le funzioni in materia di programmazione, organizzazione ed individuazione del modello di gestione del servizio idrico integrato; del ciclo integrato dei rifiuti e in materia di servizi sociali per quanto di competenza territoriale di area vasta. Di conseguenza sono abrogati, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ATO in materia di servizio idrico e ciclo integrato dei rifiuti, nonché i consorzi in materia di gestione dei servizi sociali.
15. 16. De Mita.
  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Funzioni delle Province). – 1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.
  4. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.
*15. 200. Russo, Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.
  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Funzioni delle Province). – 1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.
  4. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.
*15. 202. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Funzioni delle Province). – 1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.
  4. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.
*15. 203. Cirielli.
  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Funzioni delle Province). – 1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.
  4. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.
*15. 204. D'Ottavio.
  Sostituire i commi 1, 1-bis e 2 con il seguente:
  1. Le province, quali enti con funzioni di programmazione di area vasta, esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge.
15. 18. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano esclusivamente le seguenti funzioni:
   a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
   b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.
  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è fatto divieto di disporre di partecipazione dirette e di aziende controllate o collegate.
15. 23. Vargiu.
  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
15. 300. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.
  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: La legge regionale stabilisce, nel rispetto degli articoli 114 e seguenti della Costituzione, l'estensione e i limiti delle funzioni delle province di cui all'articolo 11, nell'ambito delle seguenti funzioni:
15. 205. Mazziotti Di Celso.
Subemendamenti all'emendamento 15.900 della commissione.
  All'emendamento 15. 900 della Commissione, sopprimere la parte relativa al comma 1.
0. 15. 900. 1. Russo.
  All'emendamento 15. 900 della Commissione, sopprimere la parte consequenziale relativa al comma 4.
0. 15. 900. 2. Dorina Bianchi, Leone.
  All'emendamento 15. 900 della Commissione, sopprimere il comma 6-bis.
0. 15. 900. 3. Russo.
  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: tutela e.
  Conseguentemente:
  sostituire il comma 3 con il seguente:

   3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, dispongono in ordine alle funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e, nell'ambito di ciascuna materia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti territoriali, nonché le autonomie funzionali;
  al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
   b) per le Regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  al comma 6, primo periodo:
   premettere le parole:
 Entro il medesimo termine di cui al comma 5 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9;
   sopprimere le parole: entro tre mesi dall'accordo di cui al comma 5
   sopprimere le parole:, secondo quanto stabilito dal comma 9;
  al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.;
  dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
   
6-bis. In caso di non raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5 ovvero di non raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.
   6-ter. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti possono essere modificati, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare oneri per la finanza pubblica.
  al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: Con legge fino a: si provvede con le seguenti: La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
  sopprimere il comma 8;
   al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale e della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turn over;
   al comma 10,
    lettera
 a), premettere le parole: salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica del paese e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
    lettera b), sostituire le parole da: dedotte quelle necessarie fino a: agli enti con le seguenti: ivi comprese quelle di tutela ambientale, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite ai soggetti; 
    sopprimere la lettera
 c)
15. 900. La Commissione.
  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: tutela con la seguente: gestione.
  Conseguentemente:
  al comma 3, alinea, dopo le parole:
 quanto previsto dal comma 2 aggiungere le seguenti:, ad esclusione di quelle attribuite ai corpi o servizi di polizia provinciale istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, che sono trasferite al Corpo forestale dello Stato;
  dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato, il Governo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, al fine di assicurare una maggiore unitarietà ed efficacia degli interventi di vigilanza, controllo e salvaguardia dell'ambiente e un contestuale intervento di risparmio del bilancio dello Stato è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2014, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro sessanta giorni dalla trasmissione, uno o più decreti legislativi per il trasferimento dei corpi o servizi di polizia provinciale al Corpo forestale dello Stato e dei corrispondenti beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 4-quater.
  4-ter. I decreti legislativi di cui al comma 4-bis sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, determinano altresì i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali, organizzative e umane, con conseguente ampliamento della pianta organica, connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 che sono trasferite al Corpo forestale dello Stato. Sugli schemi di decreti legislativi di cui al comma 4-bis, per quanto attiene al transito delle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto legislativo. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.
  4-quater. I decreti legislativi di cui al comma 4-bis sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) ricognizione complessiva delle funzioni e degli organici dei servizi, corpi o altre strutture a differente denominazione di polizia provinciale e del Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre;
   b) razionalizzazione e riorganizzazione del nuovo Corpo forestale dello Stato eliminando le aree di sovrapposizione delle competenze derivate dal trasferimento delle competenze;
   c) riassegnazione dei risparmi derivati dall'accorpamento allo stesso nuovo Corpo forestale dello Stato;
   d) trasferimento al Corpo forestale dello Stato ovvero ad altra amministrazione pubblica in considerazione delle funzioni svolte dagli operatori dei servizi o corpo di polizia provinciale su base volontaria;
   e) mantenimento degli operatori del corpo di polizia provinciale trasferiti nel Corpo forestale dello Stato nelle attuali sedi territoriali di servizio;
   f) garanzia delle condizioni contrattuali e del trattamento economico acquisito;
   g) garanzia che gli ufficiali o gli agenti risultino incorporati nei vari corpi o servizi al 31 dicembre 2012, al fine della determinazione dei requisiti per il passaggio di cui alla presente legge, con l'obiettivo di riconoscere e tutelare le professionalità e le esperienze maturate;
   h) coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in tutte le fasi del trasferimento.
15. 25. De Menech, Richetti, Biffoni, Carbone, Crimi, Cirielli, Pastorino, Decaro, Marco Di Maio, Borghi.
  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed inclusi i compiti di polizia ambientale.
15. 301. De Menech.
  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
   f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.
  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 206. Cirielli.
  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
   f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.
  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 207. D'Ottavio.
  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
   f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.
  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 208. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
   f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.
  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 209. Russo.
  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 210. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 211. D'Ottavio.
  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 213. Russo.
  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 214. Cirielli.
  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 216. D'Ottavio.
  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 217. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 218. Russo.
  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 219. Cirielli.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 220. D'Ottavio.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 221. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 222. Cirielli.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 223. Russo.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 224. De Mita.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 225. De Mita.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 226. D'Ottavio.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 227. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 228. Cirielli.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 229. Russo.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 230. De Mita.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 231. D'Ottavio.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 232. Russo.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 233. Cirielli.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 234. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
15. 235. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.
  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente:
  al medesimo comma, sostituire la lettera d) con le seguenti:
   d)
 organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio;
   f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.;
  sostituire i commi da 1-bis a 10 con i seguenti:
  2. La provincia provvede, altresì, d'intesa con i comuni, alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
  4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province;
   b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;
   c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dall'alinea del presente comma, che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale, ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Unificata, i criteri generali, secondo quanto stabilito dal comma 7, per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla loro scadenza prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, contestualmente alle quote di obiettivo di patto di stabilità interno per singoli enti, dedotte quelle necessarie alle funzioni, e fatto salvo comunque quanto previsto dai commi 2 e 3. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  6. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 5, con legge regionale, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede a riordinare le funzioni amministrative delle province.
  7. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge;
   b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
   d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale, della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turnover, della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.
  8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2, ai Capi II, III, e IV, nonché agli articoli 16 e 19 della legge n. 42 del 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite agli enti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;
   c) le risorse devono essere adeguate a far fronte alle spese derivanti dal trasferimento delle funzioni.
15. 303. Russo.
  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente:
  al medesimo comma, lettera d) aggiungere, in fine, le parole:, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza.
  sopprimere il comma 2.
*15. 236. D'Ottavio.
  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente:
  al medesimo comma, lettera d) aggiungere, in fine, le parole:, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza.
  sopprimere il comma 2.
*15. 237. De Mita.
  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente:
  al medesimo comma, lettera d) aggiungere, in fine, le parole:, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza.
  sopprimere il comma 2.
*15. 238. Russo.
  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente:
  al medesimo comma, lettera d) aggiungere, in fine, le parole:, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza.
  sopprimere il comma 2.
*15. 239. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente:
  al medesimo comma, lettera d) aggiungere, in fine, le parole:, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza.
  sopprimere il comma 2.
*15. 240. Cirielli.
  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 241. Cirielli.
  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 242. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 243. Russo.
  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 244. De Mita.
  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 245. D'Ottavio.
  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
15. 255. Mazziotti Di Celso.
  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   e)
 organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 246. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.
  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   e)
 organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 247. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.
  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   e)
 gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 248. Palmizio, Squeri, Fabrizio Di Stefano.
  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   e)
 organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
15. 249. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.
  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
 gestione dell'edilizia scolastica.
  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
15. 302. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
 organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale.
15. 250. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.
  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
 gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
15. 251. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.
  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
 amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 252. Fabrizio Di Stefano, Squeri, Palmizio.
  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
 funzioni delegate dalle regioni.
15. 253. Bianconi.
  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
 polizia provinciale, con particolare riferimento ai compiti di vigilanza in campo faunistico, ambientale e delle strade provinciali.
15. 254. De Menech.
  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati analiticamente i compiti e i servizi che si intendono ricompresi tra le funzioni di cui al comma 1, anche a partire dalla classificazione analitica di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
15. 83. Balduzzi.
  Sopprimere il comma 2.
15. 257. Mazziotti Di Celso.
  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La provincia provvede altresì alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 258. De Mita.
  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La provincia provvede altresì alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 259. D'Ottavio.
  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La provincia provvede altresì alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 260. Cirielli.
  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La provincia provvede altresì alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 261. Russo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.
  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La provincia provvede altresì alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 262. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
  Sopprimere i commi da 3 a 10.
15. 304. Bianconi.
  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*15. 263. De Mita.
  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*15. 264. D'Ottavio.
  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*15. 265. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*15. 266. Cirielli.
  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*15. 267. Russo.
  Al comma 3, lettera b), premettere le parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
**15. 268. De Mita.
  Al comma 3, lettera b), premettere le parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
**15. 269. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
  Al comma 3, lettera b), premettere le parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
**15. 270. Cirielli.
  Al comma 3, lettera b), premettere le parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
**15. 271. Russo.
  Al comma 3, lettera b), premettere le parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
**15. 272. D'Ottavio.
  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato ed al fine di razionalizzare e ottimizzare gli interventi di controllo per la tutela dell'ambiente, il personale dei corpi di polizia provinciale, o dei servizi comunque denominati che svolgono analoghe funzioni alle dipendenze delle amministrazioni provinciali, è trasferito nell'organico del Corpo forestale dello Stato, garantendone la continuità dell'attività lavorativa nelle stesse aree di servizio. Resta salva la facoltà di opzione del medesimo personale di transito in corpi e servizi di polizia locale di altri enti locali.
  3-ter. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, sono determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni, delle risorse umane, finanziarie ed organizzative da trasferire ai sensi del comma 3-bis.
15. 86. De Menech, Richetti, Biffoni, Carbone, Crimi, Cirielli, Decaro, Pastorino, Marco Di Maio, Borghi.
  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il trasferimento delle funzioni di cui ai commi precedenti avviene nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione delle ulteriori funzioni di promozione, supporto e assistenza al sistema imprenditoriale locale, delle attribuzioni delle Camere di commercio quali enti di autonomia funzionale.
15. 305. Centemero.
  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In tutti i casi in cui funzioni di organizzazione di servizi a rete di rilevanza economica, di competenza comunale o provinciale, siano attribuite, per legge statale o regionale, o in forza di atto amministrativo, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie, e le leggi regionali prevedono l'attribuzione delle funzioni alle regioni, alle province o a i comuni, con tempi, modalità e forme di coordinamento da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà;
   b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;
   c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali;
   d) nel caso in cui l'attribuzione di funzioni ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale sia avvenuta in forza di atto amministrativo, l'ente locale che ha attribuito le funzioni revoca tale atto amministrativo entro il termine di cui al comma 5, e riassegna tali funzioni in conformità al riordino previsto dalla legge regionale e dall'accordo di cui al comma 5.
15. 273. Mazziotti Di Celso.
  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
15. 306. Palese.
  Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) gli affidamenti ai sensi del comma 2 lettera a) dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e abrogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113, cessano improrogabilmente al 30 giugno 2014. Entro il predetto termine, le regioni provvedono ad affidare alle province o alle città metropolitane le funzioni di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La normativa regionale di trasferimento delle funzioni, ovvero quella nazionale sostitutiva, si conforma ai principi generali dell'ordinamento comunitario sulla materia, nonché al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 113 del 2011.
15. 274. Pilozzi, Lavagno, Kronbichler, Sannicandro.
  Al comma 5, sostituire le parole: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 1o febbraio 2014.
15. 309. Vargiu.
  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti con le seguenti: Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, stabiliscono.
  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire parole: di decreto con le seguenti: di regolamento.
15. 800. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro, Taglialatela, Turco.
  Sopprimere il comma 8.
15. 801. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro, Taglialatela, Turco.
  Al comma 9, sopprimere la lettera d).
15. 307. Palese.
  Al comma 10, sopprimere la lettera c).
15. 308. Palese.
  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10, il Governo, previa ricognizione delle norme abrogate, provvede ad aggiornare il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di enti locali.
  Conseguentemente, all'articolo 23, sopprimere il comma 8.
15. 802. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

(Votazione dell'articolo 15)

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