Innovazioni dal D.L. 10 dic 2013 n.136 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
Novità introdotte il 10 dicembre 2013
Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2013
Art. 3
Combustione illecita
di rifiuti
1. Dopo l'articolo
256 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 256-bis. (Combustione
illecita di rifiuti).
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque
appicca il fuoco
a rifiuti abbandonati ovvero depositati
in maniera incontrollata
in aree non autorizzate e' punito con la
reclusione da due
a cinque anni. Nel caso in cui
sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della
reclusione da tre a sei anni.
2. Le stesse pene si applicano a
colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione
della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena e' aumentata
di un terzo se i delitti di cui al comma
1 siano commessi nell'ambito dell’attività di
un'impresa o comunque di un’attività organizzata.
4. La pena e'
aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono
commessi in territori che, al momento della
condotta e comunque
nei cinque anni precedenti, siano
o siano stati interessati da dichiarazioni
di
stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi di
trasporto utilizzati per la commissione
dei delitti di cui al comma 1
sono confiscati ai sensi
dell'articolo
259, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il
mezzo appartenga a
persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del bene
e' avvenuto a
sua insaputa e
in assenza di
un proprio comportamento
negligente. Alla sentenza di condanna o
alla sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444
del codice di
procedura penale consegue la
confisca dell'area sulla quale e' commesso il
reato, se di proprietà
dell'autore o del compartecipe al
reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino
dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 255 se le
condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di
cui all'articolo 184,
comma 2, lettera e).».
2. Fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni
vigenti, i Prefetti delle
province della regione
Campania,
nell'ambito delle operazioni di
sicurezza e di
controllo del territorio
prioritariamente
finalizzate alla prevenzione
dei delitti di criminalità organizzata e ambientale,
sono
autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili,
di personale militare delle
Forze
armate, posto a
loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi
dell'articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121.
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Quando
esercita l'azione penale per i
reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,
ovvero per i
reati previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un
pregiudizio per l'ambiente, il
pubblico
ministero informa
il Ministero dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare e
la
Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo
arrechino un
concreto
pericolo alla tutela
della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero
informa
anche il Ministero
della salute o
il Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali.
Il
pubblico ministero,
nell'informazione, indica le norme di
legge che si assumono violate anche quando il
soggetto sottoposto a indagine per i reati
indicati nel secondo periodo è stato arrestato o fermato ovvero
si trova in stato di custodia cautelare. Le sentenze e
i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio
sono trasmessi per
estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha
emesso i provvedimenti
medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi
due periodi del
presente comma».
Commento:
Art. 185. Esclusioni dall'ambito di applicazione
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato ;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 , eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 ;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 .
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordin, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184- bis e 184- ter .
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