Innovazioni dal D.L. 10 dic 2013 n.136 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

Novità introdotte il 10 dicembre 2013

 Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2013

Art. 3

Combustione illecita di rifiuti

  1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n. 152, e' inserito il seguente:

 «Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti).
 1. Salvo che il fatto costituisca più grave  reato,  chiunque  appicca  il  fuoco  a rifiuti abbandonati ovvero depositati  in  maniera  incontrollata  in aree non autorizzate e' punito con la  reclusione  da  due  a  cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
  2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione
della  successiva  combustione illecita di rifiuti.
  3. La pena e' aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma  1 siano commessi nell'ambito dell’attività di
un'impresa o comunque di un’attività organizzata.
  4. La pena e' aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono  commessi in territori che, al momento della
condotta  e  comunque  nei  cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni  di
stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225.
  5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione  dei  delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi
dell'articolo  259,  comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il  mezzo appartenga a
persona estranea al reato, la quale provi che l'uso  del bene  e'  avvenuto  a  sua  insaputa  e  in  assenza  di 
un  proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o  alla  sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il 
reato,  se di proprietà dell'autore o del compartecipe al  reato,  fatti  salvi gli obblighi di bonifica e ripristino
dello stato dei luoghi.
  6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le  condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di
cui all'articolo  184, comma 2, lettera e).».

  2. Fermo restando quanto previsto  dalle  disposizioni  vigenti,  i Prefetti delle province della  regione 
Campania,  nell'ambito  delle operazioni   di   sicurezza   e   di   controllo    del    territorio
prioritariamente  finalizzate  alla  prevenzione   dei   delitti   di criminalità organizzata e ambientale, sono
autorizzati ad avvalersi, nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  di  personale militare  delle  Forze 
armate,  posto  a  loro  disposizione   dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13  della  legge

1° aprile 1981, n. 121.

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271


1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:

  «3-ter. Quando esercita l'azione penale per i  reati  previsti  nel decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152, 
ovvero  per  i  reati previsti dal codice penale comportanti un pericolo o  un  pregiudizio per  l'ambiente, il 
pubblico   ministero   informa   il   Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e  la 
Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati.  Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un
concreto  pericolo  alla  tutela  della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa
anche il Ministero  della  salute  o  il  Ministero  delle  politiche agricole   alimentari   e   forestali.   Il   
pubblico    ministero, nell'informazione,  indica le norme di legge che si  assumono  violate anche quando il
soggetto sottoposto a indagine per i  reati  indicati nel secondo periodo è stato arrestato o fermato ovvero
si  trova  in stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio
sono  trasmessi  per  estratto,  a  cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti
medesimi, alle amministrazioni indicate nei  primi  due  periodi  del  presente comma».  



Commento: 

Si ricorda che  sono esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 2006 n.152, e pertanto anche dall'applicazione dell'Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti),  gli elementi di cui all'art. 185, di seguito riportato: 

Art. 185. Esclusioni dall'ambito di applicazione
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato ;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 , eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 ;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 .
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordin, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184- bis e 184- ter .


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